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Ordinanza — n. 29630/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for late service of opposition, ruling strict deadlines are not excusable by notification errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29630/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Butan Gas s.p.a.'s appeal against a lower court ruling that dismissed an opposition to a default judgment due to late filing. The appellant argued that a prior timely notification to the lawyer's office validated the opposition, but the court found the service to the actual address was untimely. The court held that strict procedural deadlines for oppositions are mandatory and cannot be excused by errors in notification verification.

Regesto Legislator

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Art. 641 cod. proc. civ.; Art. 325, 327 cod. proc. civ.: The strict deadline for filing an opposition to a default judgment is a condition of admissibility that cannot be waived or excused by subsequent valid notifications or errors in service verification.

Parole chiave

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default judgment opposition procedural deadline service of process notification error mandatory time limit civil procedure code admissibility requirement notificazione viziata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 641 cod. proc. civ.
Art. 325 cod. proc. civ.
Art. 327 cod. proc. civ.
Art. 617 cod. proc. civ.
Art. 96 cod. proc. civ.
civ., del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., laButan Gas s.p.a.
Art. 380 bis cod. proc. civ.
civ., in applicazione, secondo la previsione del comma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del terzo e del quarto comma dell’art.
Art. 13 D.P.R. 115/02
In considerazione dell’esito del ricorso, infine, ai sensi dell’art. 13 co.
art. 633 cod. proc. civ
art. 380 bis cod. proc. civ
civ., in applicazione, secondo la previsione del comma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del terzo e del quarto comma dell’art.
art. 641 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433
Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540
27433 e Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540, l’art.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4834- 20 19 proposto da: BUTAN GAS s.p.a., in persona del pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, v ia G.B. Tiepolo 4 , presso lo studio dell'avv . Giovanni Smargiassi, rappresentato e difeso dall'avv.prof. Alberto M. Tedoldi, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro CARUSI BELTOTTI MELISSA, elettivamente domiciliatain Roma, p.zza di Pietra 26, presso lo studio dell'avv. Daniela Jouvenal dalla quale è rappresentata e difes a con l’avv. Matteo Schiavone , giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2019n. 4834sez.

S2 - ud. 21 - 2 - 20 2 4 - 2 - avverso la sentenza n. 4694/2018della CORTE D'APPELLO di MILANO, pubblicatail 29/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/2/2024dal consigliere PATRIZIA PAPA; lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n.4299/2017 , il Tribunale di Milano dichiarò inammissibile l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.10679 del 2016, pronunciato su ricorso di Melissa Carusi Beltotti nei confronti di Butan Gas s.p.a., condannando la societàal pagamento delle spese del giudizio di opposizione; rilevò, infatti, che l’opposizione era stata proposta oltre il termine perentorio di quaranta giorni stabilitid a ll’art.641 cod. proc. civ., in quantoil decreto ingiuntivo era stato notificato il 9 maggio 2016, mentre l’atto di citazione in opposizione era stato notificato soltanto in data 29 giugno 2016.

In particolare, il Tribunale rimarcò che l ’opponente aveva effettuato una prima notifica, tempestiva, presso l’indirizzo dell’avv. Scardaccione, procuratore domiciliatario dell’opposta , come risultante dall’albo degli avvocati in via Gran San Bernardo 18, in Milano , ma l’Ufficiale giudiziario, in data 28 giugno 2016 , aveva restituito l’atto, comunicando che non era stato possibile notificarlo perché l’avvocato si era trasferito; in data 29 giugno 2016 , la notifica era stata quindi reiterata all’indirizzo effettivo del domiciliatario dell’opposta, in piazza Eleonora Duse 2, Milano sebbene fosse proprio questo l’indirizzo indicato nell’intestazione del ricorso ex art. 633 cod. proc. civ..

Pertanto, il primo Giudice escluse che la tardività della notifica fosse dovuta ad un errore scusabile, perché il notificante avrebbe dovutoaccertare il domicilio effettivo della controparte, con le dovute verifiche e nonlimitarsi alla mera consultazione dell’albo professionale edeffettuare la notifica, nel dubbio, a entrambi gli indirizzi. Ric. 2019n. 4834sez. S2 - ud. 21 - 2 - 20 2 4 - 3 - 2. Con sentenza n. 4694/2018 , la C orte di appello di Milano rigettò l’appelloescludendo che, come invece sostenuto dalla società appellante, la prima notifica fosse idonea a far ritenere tempestiva l’opposizione perché comunque effettuata all’indirizzo di studio del domiciliatario come risultante dall’albo, con conseguente inimputabilità dell’errore e, in ogni caso, in quanto immediatamente reiterata all’indirizzo corretto; sottolineò, infatti, che l’indirizzo corretto era già stato indicato nell’elezione di domicilio e che, secondo diligenza, la notifica avrebbe al più potuto essere effettuata sia a quell’indirizzo che a quello risultante dall’albo.Ritenne, perciò, irrilevante che all’Albo non risultasse comunicata la variazione di indirizzo, pote ndo tale circostanza valere soltanto sulpiano deontologico.

3. Avverso questa sentenza, Butan Gas s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un unico, articolato, motivoa cui Melissa Carusi Beltotti ha resistito con controricorso. In data 10/2/2023, il Consigliere delegato ha proposto la definizione accelerata del giudizio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., ritenendo che il ricorso si profilasse come manifestamente infondato, per avere la Corte d’appello deciso la controversia in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’indicazione del domicilio eletto risultante dagli atti del giudizio di primo grado prevale sulle diverse risultanze dell’albo professionale.

Butan gas s.p.a. ha chiesto tempestivamente la decisione. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso, articolato in relazione ai n. 3 e 4 del comma I dell’art. 360cod. proc. civ., Butan Gas s.p.a.ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 645, 638, 156, 161, 170, e 153, comma 2, cod. proc. civ., degli artt. 3 e 7 della legge n.247/2012, dell’art. 70 codice deontologico forense e degli artt. 3, 24 e 111 Cost. Ric. 2019n. 4834sez. S2 - ud. 21 - 2 - 20 2 4 - 4 - per avere la Corte d’appello violato il principio della prevalenza del criterio personale del domicilio del procuratore costituto in giudizio e il principio dell’efficacia retroattiva della sanatoria; in particolare, secondogli artt. 645, 638, 170, commi I e III cod. proc. civ. , la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare che la notifica era stata comunque correttamente effettuata al procuratore costituto, che l’indicazione del domicilio ha l’unica finalità di indicare dove si trova lo studio del procuratore nel momento in cui l’atto viene depositato, che a prevalere è l’indirizzo risultante dall’albo, senza che il notificante possa essere onerato di attività di verifica ulteriori, sicché il ritardo della notifica non sarebbe a lui imputabile e la nullità della prima notificazione risulterebbe sanata dalla costituzione in giudizio del destinatario. 1.1.

Il motivo è infondato. Come già chiarito da questa Corte nell’ordinanza n. 15564 del 16/05/2022, richiamata, peraltro, nella proposta di definizione accelerata, le notificazioni in forma non elettronica devono essere eseguite presso il domicilio eletto risultante dagli atti, a condizione che esso sia compreso nella circoscrizione territoriale del giudice dinanzi al quale si celebra il processo (i n caso contrario, esse possono essere eseguite presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 82 del R.

D. n. 37 del 1934): l’indicazione della parte, prevale sulle risultanze dell’albo professionale, non potendosi rinvenire alcun obbligo legale, né in capo alla parte, né in capo all’avvocato, di utilizzare in via esclusiva, per le notificazioni inerenti a un determinato processo, lo studio professionale del procuratore incaricato della difesa. Ciò posto, qualora la notificazione di un atto non vada a buon fine perché l’indicazione del domicilio sia erronea o sia intervenuto un mutamento di indirizzo, al notificante è consentito, una volta appres o l'esito negativo, conservare gli effetti collegati alla prima richiesta di Ric. 2019n. 4834sez.

S2 - ud. 21 - 2 - 20 2 4 - 5 - notifica riattiva ndo il processo notifica torio con immediatezza e svolgendocon tempestività gli atti necessari al suo completamento. La sanatoria è in tal caso riconducibile a un'oggettiva e automatica rimessione in termini che, tuttavia, intanto ricorre in quanto sussista, da un lato, un evento oggettivo, integrato da un comportamento sleale, o semplicemente malaccorto, della parte avversa, idoneo ad ingenerare confusione o dubbie, dall’altro lato, un elemento soggettivo, rappresentato dalla condotta diligente della parte notificante, onerata del fare tutto ilpossibile per assicurare il buon esito dell’incombente.

Nel caso in esame, invece, questi due elementi non ricorrono, sicché l’errore della prima notifica non risulta scusabile e non può, perciò, operare alcuna rimessione in termini: come rimarcato dalla Corte di appello, in atti risultava correttamente indicato l’indirizzo in cui la notifica si è compiuta, sicché deve intendersi che il notificante abbia eseguitoa proprio rischio la notificazione presso un indirizzo non risultante dagli atti del processo; di conseguenza, non può configurarsi alcun affidamento incolpevole sulla condotta dell’altra parte o sulle emergenze processuali e non v’è , perciò, spazio per giustificare il completamento del procedimento notificatorio dopo la scadenza del termine decadenziale previsto per lo specifico incombente processuale dall’art. 641 cod. proc. civ..

Diversamente non rileva la costituzione della parte, perché il termine di opposizione è perentorioe l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 cod. proc. civ.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 cod. proc. civ.)costituisce un parametro di ammissibilità della domanda che deve essere verificato ex ante e di ufficio e la cui mancanza non è perciò suscettibile di sanatoria. Ric. 2019n. 4834sez. S2 - ud. 21 - 2 - 20 2 4 - 6 - 3. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna del la società ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore di Melissa Carusi Beltotti, liquidate in dispositivo in relazione al valore.

Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art.380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo la previsione del comma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., laButan Gas s.p.a. deve pure essere condannata al pagamento , a favore della controricorrente , di una somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento di un’ulteriore somma, pure equitativamente determinata, a favore della Cassa delle ammende. Come evidenziato da Cass.

Sez. U 27-9-2023 n. 27433 e Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540, l’art. 380 bis comma III cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 comma III e IV cod. proc. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata. In considerazione dell’esito del ricorso, infine, ai sensi dell’art. 13 co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna Butan Gas s.p.a. al rimborso, in favore di Melissa Carusi Beltotti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie Ric. 2019n. 4834sez. S2 - ud. 21 - 2 - 20 2 4 - 7 - nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; condanna Butan Gas s.p.a., ex art. 96 comma III cod. proc. civ., al pagamento di Euro 6.000,00 in favore di Melissa Carusi Beltotti e, ex art. 96 comma IV cod. proc. civ., di ulteriori Euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-