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Ordinanza — n. 29584/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows material error correction to order attorney fee deduction for non-statutory lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29584/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted an application to correct a material error in a previous ruling regarding the deduction of attorney fees. The respondent company argued that the opposing counsel had requested fee deduction since the initial counter-petition, despite the prior order omitting this provision. The court ruled that the material error correction procedure is the appropriate remedy for such omissions, thereby allowing the deduction order to be inserted into the original decision.

Regesto Legislator

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Art. 93, comma 2 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: In cases of omitted pronouncement on an attorney's fee deduction request, the material error correction procedure is the available remedy, ensuring the rapid execution of the non-statutory lawyer's claim.

Parole chiave

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material error correction attorney fee deduction non-statutory lawyer Cassation procedure omitted provision executory title legal costs spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 93, comma 2 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
art. 391-bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, n. 16037 del 07/07/2010
civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., Sez. U, n. 16037 del 07/07/2010; Sez.
Cass., Sez. U, n. 31033 del 27/11/2019
Cass., Sez. U, n. 32200 del 2021
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sull'istanza, iscritta al n. RG 1846 2 del 202 3 , per la correzione dell'errore materiale occorso nella ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione seconda, n. 23374 del 2023 che ha definito il ricorso 13200/2019 R.G.proposto da : AUTIERI EUGENIO, elettivamente domiciliato in Roma, viale Giuseppe Mazzini n.134, presso lo studio dell’avv. Maurizio Branchiella dal quale è rappresentato e difeso con procura in calce al ricorso con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro IMMOBILIARE TORPIGNATTARA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Orazio Marucchi n. 5, presso lo studio dell’avv.

Ciro Fiore dal quale è Ric. 2023n.18462 sez. S2 - ud. 21 - 2 - 20 2 4 - 2 - rappresentata e difesa giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -resistente - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/2/2024dal consigliere PATRIZIA PAPA; rilevato che: -con sentenza n. 1780 del 2019, la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da Autieri avverso il decreto ingiuntivo n. 18097/09, pronunciato dal Tribunale di Roma, nei suoi confronti e in favore di Immobiliare Torpignattara s.r.l., peril pagamento di E uro 6.120,00 a titolo di mancata corresponsione della provvigione spettante alla società di mediazione; -con ordinanza n. 23374 del 2023 , questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da Autieri avverso questa sentenza, condannandolo al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della società immobiliare; -questa Corte non ha pronunciato la distrazione delle spese in favore del difensore della società, avv.

Ciro Fiore, dichiaratosi antistatario; - nell’istanza di correzione di errore materiale la società ha rappresentato che l’avv. Ciro Fiore aveva chiesto la distrazione delle spese sin dalle conclusioni del controricorso; considerato che: - per principio di diritto acquisito, i n caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali che, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. -che ad esso si richiama per il caso in Ric. 2023n.18462 sez.

S2 - ud. 21 - 2 - 20 2 4 - 3 - cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., Sez. U, n. 16037 del 07/07/2010; Sez. U, n. 31033 del 27/11/2019; Sez. U, n. 32200del 2021); -nelle conclusioni del controricorso era effettivamente contenuta l’istanza di distrazione, sicché l’istanza deve essere accolta; - non vi è luogo a statuizione sulle spese, attesa la natura del presente procedimento;

P.Q.M.

La Corte disponela correzione dell'errore materiale occorso nella ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione seconda, n. 23374 del 2023, mediante l’inserimento, al sesto rigo del relativo dispositivo, dopo le parole «oltre contributo forfettario, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge.», del seguente periodo: « Dispone la distrazione delle liquidate spese del giudizio di cassazione in favore dell'avvocatoCiro Fiore, dichiaratosi antistatario.». Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda