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Sentenza — n. 29578/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against dismissal of opposition to state-funded legal aid revocation due to missing document submission.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29578/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against a lower court's dismissal of an opposition to a revocation of state-funded legal aid. The lower court rejected the opposition solely because the applicant failed to deposit the revocation document, without examining the merits. The Court held that the judge must exercise discretionary investigative powers to obtain necessary documents d'office before deciding on the opposition's validity.

Regesto Legislator

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Art. 15, comma 5, d.lgs. n. 150/2011; In proceedings for opposition to a payment order, the judge must exercise discretionary investigative powers to obtain necessary documents d'office and cannot dismiss the opposition merely because the opposing party failed to submit the revocation document.

Parole chiave

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state-funded legal aid patrocinio a spese dello Stato opposizione al decreto investigative powers d'office summary procedure revocation of aid burden of proof competenza giurisdizionale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 15, comma 5, d.lgs. n. 150/2011
dell’art. 15, comma 5, d.
Art. 170, d.P.R. n. 115/2002
Art. 702 ter, comma 5, cod. proc. civ.
Più in generale, si è precisato che nel procedimento sommario di cognizione, l'esercizio dei poteri istruttori concessi al giudice dall'art. 702 ter, quinto comma, cod.
Art. 2697 cod. civ.
esprime una valutazione discrezionale, insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione esente da vizi di logica giuridica, restando esclusa la sola possibilità di decidere la controversia in applicazione dell'art. 2697 cod.
art. 2697 cod. civ
esprime una valutazione discrezionale, insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione esente da vizi di logica giuridica, restando esclusa la sola possibilità di decidere la controversia in applicazione dell'art. 2697 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4485, 25/02/2014
civ., quale regola di giudizio, non potendo il giudice dare per esistenti fonti di prova decisive e, nel contempo, astenersi dal disporne l'acquisizione d'ufficio (Sez. 2, n. 4485, 25/02/2014, Rv.
Sez. 2, n. 19690 del 02/10/2015
150 del 2011, va intesa nel senso del potere-dovere di decidere "causa cognita" (Sez. 2, n. 19690 del 02/10/2015, Rv.
Sez. 2, n. 23133 del 19/08/2021
636535 – 01; conf., Sez. 2, n. 23133 del 19/08/2021, Rv.
Sez. 2, n. 4194 del 16/02/2017
Sez. 2, n. 4194 del 16/02/2017, Rv.
Sez. 2, n. 2206 del 30/01/2020
643047 – 01; Sez. 2, n. 2206 del 30/01/2020, Rv.
Sez. 2, n. 18801 del 04/07/2023
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Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21297/2020 R.G. proposto da: DIATTA IBRAHIMA, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE 168, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA PICCIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO GIAMMARIA giusta procura in atti; –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; –controricorrente – avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata in data 18/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

Udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale STEFANO PEPE, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Udito l’avvocato ROBERTO GIAMMARIA per il ricorrente. Svolgimento del processo 1. Il Tribunale di Campobasso, con ordinanza del 18/11/2019, rigettò l’opposizione formulata da Diatta Ibrrahimacontro il decreto che ne aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio riguardante la richiesta protezione internazionale. La decisione risulta fondata sul rilievo che l’opponente non aveva messo a disposizione del giudice il provvedimento opposto.

2. Diatta Ibrrahima ha proposto ricorso avverso il provvedimento anzidetto co unitaria censura e il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

3. Con ordinanza interlocutoria n. 30470/2021, pubblicata il 28/10/2021, la Sesta Sezione civile-2 ha rimesso la causa alla pubblica udienza.

4. All’approssimarsi di essa il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Stefano Pepe ha fatto pervenire conclusioni scritte e il ricorrente, memoria illustrativa. Ragioni della decisione 5. Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. dell’art. 15, comma 5, d. lgs. n. 150/2011, per avere il giudice rigettato l’opposizione, senza vagliarne il merito, per non avere l’opponente depositato il provvedimento opposto. Provvedimento che il Giudice avrebbe dovuto acquisire d’ufficio, addebitando ingiustamente all’opponente il mancato assolvimento dell’onere della prova, nonostante che nell’opposizione fossero stati trascritti i motivi della revoca. 5.

1. Il motivo è fondato. Disposto che Le controversie previste dall’articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione (…) , l’art. 15 del d. lgs. n. 150/2011, al suo quinto comma recita: Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione . Più in generale, si è precisato che nel procedimento sommario di cognizione, l'esercizio dei poteri istruttori concessi al giudice dall'art. 702 ter, quinto comma, cod. proc. civ. esprime una valutazione discrezionale, insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione esente da vizi di logica giuridica, restando esclusa la sola possibilità di decidere la controversia in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., quale regola di giudizio, non potendo il giudice dare per esistenti fonti di prova decisive e, nel contempo, astenersi dal disporne l'acquisizione d'ufficio (Sez. 2, n. 4485, 25/02/2014, Rv. 629600 –01).

Dal precetto di cui al citato art. 15 questa Corte ha tratto il principio secondo il quale, in tema di compenso agli ausiliari del giudice, il giudice dell'opposizione al decreto di pagamento deve chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene gli atti, i documenti e le informazioni necessari alla decisione, in quanto la locuzione "può chiedere", di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, va intesa nel senso del potere-dovere di decidere "causa cognita" (Sez. 2, n. 19690 del 02/10/2015, Rv. 636535 – 01; conf., Sez. 2, n. 23133 del 19/08/2021, Rv. 662071 –01;

Sez. 2, n. 4194 del 16/02/2017, Rv. 643047 – 01; Sez. 2, n. 2206 del 30/01/2020, Rv. 656859 –01). In via di stretta conseguenza, si è, indi, affermato che, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la mancata indicazione numerica della situazione reddituale nell'autodichiarazione da allegare all'istanza di ammissione al beneficio non costituisce di per sé motivo di revoca dell'ammissione disposta in via provvisoria, dovendo il giudice – anche in sede di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 – attivare i poteri istruttori officiosi in relazione alla determinazione non solo del "quantum", ma anche dell'"an". (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato l'ordinanza del giudice di merito che aveva rigettato il ricorso in opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta in via provvisoria dal Consiglio dell'odine degli avvocati, evidenziando che nella sezione ove andavano indicati i redditi, la ricorrente non aveva indicato alcuna cifra espressa in numeri, limitandosi a dichiarare "vivo con i miei genitori che mi sostengono economicamente") – Sez. 2, n. 18801 del 04/07/2023,Rv. 668397 -01) –.

Nel caso qui in esame il Giudice ha rigettato il reclamo sul mero presupposto che l’istante non aveva depositato il provvedimento di revoca dall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, astenendosi dalla necessaria acquisizione di esso. Quali che fossero state le ragioni della revoca e il fondamento della tesi dell’interessato, il Giudice del reclamo avrebbe dovuto esaminare nel merito l’opposizione, previa doverosa acquisizione del provvedimento di revoca. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio e il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, al presidente del Tribunale di Campobasso, in persona di altro magistrato. Così deciso nella camera di consiglio del 26