Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29577/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible because the administrative act was not independently challengeable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29577/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible in its entirety, ruling that the municipal police report was not an independently challengeable administrative act. Although the appellant requested the non-application of a municipal resolution rather than the annulment of the report, the Court held that the report itself could not be the subject of a direct annulment action. Consequently, all subsequent complaints relying on the assumption that the report was challengeable were deemed inadmissible by derivation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 34, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 183, comma VI, c.p.c.: The court holds that an administrative act is not independently challengeable if it lacks direct impugnability, rendering any request for its non-application or reliance on it inadmissible as a ground for cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal non independently challengeable administrative act direct impugnability derivative inadmissibility police report cassation procedure inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 34, comma 1, lett. a) c.p.c.
Art. 183, comma VI, c.p.c.
A nulla rileva la circostanza che, con le memorie di cui all’art. 183, comma VI, c.p.c., il ricorrente abbia chiesto la disapplicazione in luogo dell’annullamento del verbale di accertamento.
Art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la nullità della sentenza impugnata e del procedimento per violazione dell’art. 132 , comma 2, n.
Art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002
Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la nullità della sentenza impugnata e del procedimento per violazione dell’art. 132 , comma 2, n.
art. 2043 c.c
241 del 1990 , nonché la violazione dell’art. 2043 c.c., con riferimento all’attività svolta dagli agenti di Polizia che, con atti materiali di coazione, avrebbero impedito l’esercizio dell’attività di somministrazione di bevande legittimamente svolta.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1715/2022 R.G. proposto da : DALMATA S.A.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, d a ll’avvocato DI PARDO SALVATORE (DPRSVT63R20F839Y) e con indicazione del relativo domicilio digitale all’indirizzo PEC: salvatore.dipardo@legalmail.it; -ricorrente- contro COMUNE DI CAMPOBASSO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato allegato materialmente al controricorso, dall’avvocato TROTTA ROMEO (TRTRMO68A06B519N)e con indicazione del relativo domicilio digitale all’indirizzo PEC: ; -controricorrente- Avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n. 360/2021, pubblicata il 2/11/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA 1. Palange Sabrina, in qualità di legale rappresentante della Ditta Dalmata s.n.c., propose opposizione innanzi al Tribunale di Campobasso avverso il verbale di accertamento della Polizia Municipale n. 51/2016 del 26.9.2016, con il quale le era stata contestata la violazione dell’art. 64, comma 1 del D. Lgs 59/2010 e 10, commi 1 e 3 , della L. 287/91, per avere aperto e gestito un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o SCIA.

L’opponente espose di essere titolare di un permesso temporaneo per la somministrazione di alimenti e bevande, del quale era stata disposta la revoca da parte del Comune di Campobasso; il provvedimento di revoca era stato dalla medesima impugnato innanzi al TAR Molise, che aveva accolto il ricorso e, in sede di giudizio di ottemperanza, il Commissario ad actaaveva rilasciato l’autorizzazione definitiva alla somministrazione di alimenti e bevande. Nonostante il provvedimento del Commissario ad acta, la Giunta Comunale di Campobasso, con delibera n. 197 del 22.9.2016, non aveva dato attuazione ai provvedimenti adducendo l’inagibilità del locale e l’assenza dei requisiti igienico-sanitari sicché, sulla base di detta delibera, la Polizia Municipale aveva impedito l’esercizio di somministrazione di bevande all’interno dello stadio.

Il Tribunale di Campobasso, nel contraddittorio con il Comune di Campobasso, rigettò l’opposizionecon sentenza n. 433/2018.

2. La Corte d’appello di Campobasso c onfermò – con sentenza n. 360/2021 - la sentenza di p rimo grado, rigettando il gravame proposto dalla Ditta Dalmata s.n.c. La Corte d’appello ritenne che il verbale di accertamento non fosse autonomamente impugnabile.

3. Avverso la citata sentenza della Corte d’appello Falange Sabrina, quale legale rappresentante della Ditta Dalmata s.n.c., ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi. Il Comune di Campobasso ha resistito con controricorso e, con atto depositato il 18.7.2023, ha chiesto l’interruzione del giudizio per il decesso dell’Avv. De Notariis, che difendeva la ricorrente. La Dalmata sas si è costituita con il nuovo difensore, Avv. Salvatore Di Pardo, in data 13.9.2024 ed ha chiesto il rinvio dell’adunanza camerale fissata per il 26.9.2024, al quale l’Ente controricorrente non si è opposto.

Il Presidente della Seconda Sezione Civile, con provvedimento del 20.7.2023, ha rigettato l’istanza di interruzione, sul rilievo che il relativo istituto non operanel giudizio di cassazione. Il Comune di Campobasso ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Deve essere, in primo luogo, rigettata l’istanza di rinvio formulata dal nuovo difensore della Dalmata snc. Dall’esame della documentazione prodotta dalla società ricorrente risulta che il suo difensore era deceduto il 23.9.2022, sicch é la parte aveva avuto un consistente lasso temporale per provvedere alla sua sostituzione; peraltro, in data 20.7.2023 la controparte aveva depositato istanza di interruzione, rigettata dal Presidente titolare della II Sezione Civile.

Non sussistono, pertanto, i presupposti per ritenere che la ricorrente non abbia potuto esercitare le sue prerogative difensive, atteso il consistente arco temporale decorso dalla data del decesso del precedente difensore all’udienza camerale del 26.9.2024.

2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.4 c.p.c., in relazione a gli art t .132, comma 2, n.4, c.p.c. , 21 - septies della L. 241/90, 2043 c.c. , 5 della L. 2248/1865, all. E,e 113 Cos t . La società ricorrente evidenzia che aveva chiesto, con le memorie ex art. 183, comma VI , c.p.c., la disapplicazione – sospensione del verbale di accertamento e della delibera di Giunta che ne costituiva il presupposto, così modificando l’originaria domanda di annullamento del verbale di accertamento. La Corte d’appello avrebbe errato nell’affermare che la domanda di disapplicazione dell’atto amministrativo fosse stata proposta al solo fine di sostenere la giurisdizione del giudice ordinario, non considerando che rientra nel potere del giudice l’accertamento della nullità degli atti amministrativi lesivi di diritti soggettivi perfetti e contrastanti con il giudicato.

3. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la nullità della sentenza impugnata e del procedimento per violazione dell’art. 132 , comma 2, n. 4, c.p.c . e dell’art. 183, comma 6 , c.p.c., in relazione all’art.360, coma 1, n. 4, c.p.c. Si censura l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la domanda di disapplicazione del verbale di accertamento costituisse domanda nuova e non precisazione della domanda sebbene, nel caso in esame, la causa petendi , consistente nell’accertamento del comportamento illecito del Comune sarebbe rimasta immutata ed il petitum sarebbe stato ridotto perché al giudice era stato chiesto di disapplicare in via incidentale il provvedimento e non di sospendere l’accertamento.

4. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alle memorie difensive.

5. Il quarto motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata e del procedimento per violazione dell’art. 2 - septies della Legge n. 241 del 1990 , nonché la violazione dell’art. 2043 c.c., con riferimento all’attività svolta dagli agenti di Polizia che, con atti materiali di coazione, avrebbero impedito l’esercizio dell’attività di somministrazione di bevande legittimamente svolta.

6. Con il quinto mezzo è dedotta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112, comma 3 , c.p. a . e dell’art. 132, comma 2, n.4, c.p.c., in relazione alla domanda risarcitoria.

7. Il sesto motivo ripropone le doglianze esposte nel quinto motivo sotto il profilo dell’esistenza di un diritto soggettivo della Dalmata snc ad esercitare il servizio bar all’interno dello stadio comunale.

8. Il settimo motivo censura l’erroneità della decisione della Corte d’appello per violazione dell’art. 59 della L. 69/20009 sotto il profilo del riconoscimento di un diritto soggettivo perfetto del privato anche nella fase di contestazione prodromica dell’irrogazione della sanzione.

9. I primi due motivi– che , per la loro evidente connessione , devono essere esaminati congiuntamente– s i profila no inammissibili . Come correttamente osservato dalla Corte d’appello, il verbale di accertamento non è, di per sé, lesivo di situazioni giuridiche soggettive, trattandosi di un atto di natura procedimentale al quale deve far seguito il provvedimento irrogativo della sanzione, unico provvedimento impugnabile in sede giurisdizionale (Cass. n. 17674/2004; Cass. n. 15224/2006). La sola eccezione alla non impugnabilità del verbale di accertamento riguarda soltanto le violazioni del codice della strada(cfr. art. 7 del D.

Lgs. n. 150/2011); in tale ipotesi, il verbale di accertamento, a differenza di quanto stabilito dalla disciplina generale delle sanzioni amministrative, è idoneo ad assumere valore ed efficacia di titolo esecutivo, e perciò ad incidere sulla posizione della persona alla quale la violazione sia addebitata. Al di fuori di tale ambitoesclusivo, il verbale di accertamento è privo di una siffatta particolare efficacia giuridica, e la tutela delle posizioni lese non può dunque che esplicarsi nei confronti del provvedimento conclusivo con il quale la sanzione è inflitta; il verbale non incide "ex se" sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza-ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione (già) ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981 , ora dell’art. 6 del D.

Lgs. n. 150/2011 ( Cass., Sezioni Unite, n. 16 /2007 e, da ultimo, Cass. n. 9764/2020). Nel caso di specie, la domanda era volta all’annullamento del verbale di accertamento della Polizia Municipale n. 51/2016 del 26.9.2016, con il quale era stata contestata la violazione dell’art.64, comma 1 del D. Lgs 59/2010 e 10, commi 1 e 3 della L. 287/91, per avere aperto e gestito un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o SCIA. A nulla rileva la circostanza che, con le memorie di cui all’art. 183, comma VI, c.p.c., il ricorrente abbia chiesto la disapplicazione in luogo dell’annullamento del verbale di accertamento.

Come correttamente rilevato dalla Corte d’appello, il potere di disapplicazione da parte del giudice di merito comporta che questi possa prendere cognizione di un atto amministrativo nonostante questo non sia direttamente compreso nella materia del contendere, per valutarne la legittimità al fine di stabilirne se tenerne conto o meno per la decisione del giudizio. Nel caso di specie, invece, il verbale di accertamento della violazione era l’oggetto diretto della domanda di annullamento, veicolato dalla disapplicazione della delibera della Giunta Municipale n. 197/2016 , ma si trattava, pur tuttavia, di atto non impugnabile, indipendentemente dalla fase processuale in cui la disapplicazione era stata chiesta.

Questa specifica “ratio decidendi” (v. pag. 5 della sentenza impugnata) – attinente ad una questione preliminare pregiudicante l’esame del merito delle altre doglianze – adottata dalla Corte molisana non viene (come puntualmente prospettato anche dal Comune di Campobasso: v. pag. 11, ultimo capoverso, e pag. 12, primo capoverso, del controricorso) attinta dalla ricorrente, ragion per cui le censure di cui ai primi due motivi si appalesano inammissibili. Alla rilevazione dell’inopponibilità del verbale di accertamento nel caso di specie legittimamente ritenuta sussistente dal giudice di appello consegue che non avrebbero potuto aver seguito le altre doglianze che, invece, rinvenivano il loro fondamento nel presupposto contrario e che sono state riproposte in questa sede con gli ulteriori motivi, i quali, perciò, devono intendersi superati e, quindi, affetti da inammissibilità derivata.

10. In definitiva, il ricorso è da dichiararsi nel suo complesso inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.