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Sentenza — n. 29576/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows appeal against dismissal of opposition to state-funded legal aid revocation due to lack of document acquisition.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29576/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's order dismissing the opposition to the revocation of state-funded legal aid. The applicant argued the judge failed to exercise official investigative powers to obtain the revocation document, violating procedural rules. The court held that judges in summary proceedings have a discretionary but non-reviewable duty to acquire necessary documents before deciding, rendering the dismissal without such acquisition illegal.

Regesto Legislator

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Art. 702, co. 5 c.p.c.; Art. 15, co. 5 D.Lgs. 150/2011: In summary proceedings, the judge possesses discretionary but non-reviewable official investigative powers to acquire necessary documents, and cannot decide based on presumed evidence without first ordering their acquisition.

Parole chiave

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summary proceedings official investigation powers legal aid revocation state-funded counsel procedural duty to acquire discretionary judicial power evidence acquisition revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 702, co. 5 c.p.c.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 702, co.
Art. 15, co. 5 D.Lgs. 150/2011
115, sono regolate dal rito sommario di cognizione (…) , l’art. 15 del d.
Art. 170 D.P.R. 115/2002
Art. 2697 c.c.
Principio, questo, soggiunge il ricorrente, confermato in giurisprudenza, essendo stato escluso che il giudice possa rigettare la domanda, in applicazione dell’art. 2697 cod.
art. 2697 cod. civ
Principio, questo, soggiunge il ricorrente, confermato in giurisprudenza, essendo stato escluso che il giudice possa rigettare la domanda, in applicazione dell’art. 2697 cod. civ., dando per esistenti fonti di prova decisive e, nel contempo, astersi dal disporre l’acquisizione d’ufficio (richiama Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4485/2014
civ., dando per esistenti fonti di prova decisive e, nel contempo, astersi dal disporre l’acquisizione d’ufficio (richiama Cass. n. 4485/2014).
Cass. n. 19690/2015
Cass. n. 23133/2021
Cass. n. 4194/2017
Cass. n. 2206/2020
Cass. n. 18801/2023
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Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21751/2020 R.G. proposto da: MANDIANG AMADOU, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e difeso PAOLO SASSI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; –controricorrente – avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata in data 24/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

Udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale STEFANO PEPE, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1. Il Tribunale di Campobasso, con ordinanza del 24/6/2020, rigettò l’opposizione formulata da Mandiang Amadou contro il decreto che ne aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio riguardante la richiesta protezione internazionale. La decisione risulta fondata sul rilievo che l’opponente non aveva messo a disposizione del giudice il provvedimento opposto.

2. Mandiang Amadou ha proposto ricorso avverso il provvedimento anzidetto sulla base di due motivi e il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

3. Con ordinanza interlocutoria n. 3047/2021, pubblicata il 28/10/2021, la Sesta Sezione civile-2 ha rimesso la causa alla pubblica udienza.

4. All’approssimarsi di essa il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Stefano Pepe ha fatto pervenire conclusioni scritte Ragioni della decisione 5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 702, co. 5, cod. proc. civ., assumendo che la norma richiamata assegna al giudice il potere d’istruttoria officiosa. Principio, questo, soggiunge il ricorrente, confermato in giurisprudenza, essendo stato escluso che il giudice possa rigettare la domanda, in applicazione dell’art. 2697 cod. civ., dando per esistenti fonti di prova decisive e, nel contempo, astersi dal disporre l’acquisizione d’ufficio (richiama Cass. n. 4485/2014). Nel caso in esame il Giudice non aveva reso motivazione alcuna a giustificazione della mancata acquisizione documentale. 5.

1. Il motivo è fondato. Disposto che Le controversie previste dall’articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione (…) , l’art. 15 del d. lgs. n. 150/2011, al suo quinto comma recita: Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione . Più in generale, si è precisato che nel procedimento sommario di cognizione, l'esercizio dei poteri istruttori assegnati al giudice dall'art. 702 ter, quinto comma, cod. proc. civ. esprime una valutazione discrezionale, insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione esente da vizi di logica giuridica, restando esclusa la sola possibilità di decidere la controversia in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., quale regola di giudizio, non potendo il giudice dare per esistenti fonti di prova decisive e, nel contempo, astenersi dal disporne l'acquisizione d'ufficio (Sez. 2, n. 4485, 25/02/2014, Rv. 629600 –01).

Dal precetto di cui al citato art. 15 questa Corte ha tratto il principio secondo il quale, in tema di compenso agli ausiliari del giudice, il giudice dell'opposizione al decreto di pagamento deve chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene gli atti, i documenti e le informazioni necessari alla decisione, in quanto la locuzione "può chiedere", di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, va intesa nel senso del potere-dovere di decidere "causa cognita" (Sez. 2, n. 19690 del 02/10/2015, Rv. 636535 – 01; conf., Sez. 2, n. 23133 del 19/08/2021, Rv. 662071 –01;

Sez. 2, n. 4194 del 16/02/2017, Rv. 643047 – 01; Sez. 2, n. 2206 del 30/01/2020, Rv. 656859 –01). In via di stretta conseguenza, si è, indi, affermato che, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la mancata indicazione numerica della situazione reddituale nell'autodichiarazione da allegare all'istanza di ammissione al beneficio non costituisce di per sé motivo di revoca dell'ammissione disposta in via provvisoria, dovendo il giudice – anche in sede di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 – attivare i poteri istruttori officiosi in relazione alla determinazione non solo del "quantum", ma anche dell'"an". (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato l'ordinanza del giudice di merito che aveva rigettato il ricorso in opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta in via provvisoria dal Consiglio dell'odine degli avvocati, evidenziando che nella sezione ove andavano indicati i redditi, la ricorrente non aveva indicato alcuna cifra espressa in numeri, limitandosi a dichiarare "vivo con i miei genitori che mi sostengono economicamente") – Sez. 2, n. 18801 del 04/07/2023,Rv. 668397 -01) –.

Nel caso qui in esame il Giudice ha rigettato il reclamo sul mero presupposto che l’istante non aveva depositato il provvedimento di revoca dall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, astenendosi, tuttavia, dalla necessaria acquisizione di esso. Quali che fossero state le ragioni della revoca e il fondamento della tesi dell’interessato, il Giudice del reclamo avrebbe dovuto, quindi, esaminare nel merito l’opposizione, previa doverosa acquisizione del provvedimento di revoca.

6. L’accoglimento del primo motivo rende superfluo l’esame del secondo, con il quale si denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo; motivo che, pertanto, resta assorbito in senso proprio.

7. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio e il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, al presidente del Tribunale di Campobasso, in persona di altro magistrato. Così deciso nella camera di consiglio d