Italian court orders appeal file retrieval to clarify third party's procedural status before ruling on joint liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the appeal proceedings to obtain the appeal file from the Court of Appeal of Perugia. This procedural step was necessary because the third-party defendant, Mammoli Edilizia, participated in the first instance but not the second instance due to a perfected notification defect. The court deemed it essential to verify this party's exact procedural position before addressing the merits of the joint liability claim under Article 937 of the Civil Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 702-bis c.p.c.; Art. 101 c.p.c.: When a third party participated in the first instance but not the second instance due to a notification defect, the Court of Cassation must first acquire the appeal file to clarify their procedural status before ruling on the main claim.
Parole chiave
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te ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10881/2022 R.G. proposto da: PREFAB SRL, rappresentata e difesa d a ll’avvocato GIOVANNI LOVELLI unitamente all'avvocato ALFREDOLOVELLI; -ricorrente - contro COMUNE DI RECANATI rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRAPICCININI ; -controricorrente - Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 81/2022 depositata il 18/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dal Consigliere LUCA VARRONE; Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott.
LORENZO ORILIA Presidente APPALTO Dott. MAURO MOCCI Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO Consigliere cc.10/10/2024 Dott. LUCA VARRONE Rel. Consigliere R.G.N.10881/2022 Dott. STEFANO OLIVA Consigliere Ric. 2022n.10881sez. S2 - a d. 1 0/ 1 0/2024 Udito il Sostituto Procuratore generale in persona della dott. ssa ROSA MARIA DELL’ERBA che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso. udito l’avvocato ALESSANDRA PICCININI per il controricorrente. RILEVATO CHE: 1.Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., Prefab s.r.l. chiedeva la condanna in solido del Comune di Recanati e di Mammoli Edilizia s.r.l. (ora Medil s.r.l.) al pagamento di €. 44.441,56, ex artt. 937 e 2043 cod. civ.
A sostegno della sua pretesa spiegava la ricorrente: di aver stipulato, in data 07.11.2017, un contratto per la fornitura di loculi prefabbricati a favore di Mammoli Edilizia s.r.l., a sua volta appaltatrice di lavori con il Comune di Recanati per la realizzazione di un edificio cimiteriale, in virtù di contratto stipulato il 16.09.2017 a valle di un procedimento di aggiudicazione di gara d’appalto; di aver concordato con l’appaltatrice una clausola di riserva di proprietà dei materiali (art. 16 del contratto di fornitura stipulato tra Prefab s.r.l. e Mammoli Edilizia s.r.l. il 07.11.2017); nonostante l’emissione delle fatture da parte di Prefab s.r.l., nonostante i lavori fossero stati terminati e le opere consegnate da Mammoli Edilizia s.r.l. al Comune in data 22.05.2018, la Prefab s.r.l. non aveva mai ricevuto il pagamento da Mammoli Edilizia s.r.l. 2.Il Tribunale di Perugia rigettava la domanda. 3.Prefab s.r.l. proponeva appello avverso la sentenza di primo grado.
4. La Corte d’Appello di Perugia rigettava integralmente il gravame.
5. Prefab s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, sulla base di due motivi Ric. 2022n.10881sez. S2 - a d. 1 0/ 1 0/2024 6. Il Comune di Recanatiha resistito con controricorso .
7. È stata avanzata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: di inammissibilità o infondatezza del ricorso.
8. La causa è stata c hiamata all’adunanza camerale del 7 marzo 2024 e parte ricorrente ha depositato memoria.
9. Il Collegio,in esito alla suddetta adunanza , non ravvisando l’evidenza decisoria ha ritenutoopportuna la trattazione del ricorso in udienza pubblica tenuto conto in particolare del la questione posta dal primomotivo di gravame relativa all’applicabilità dell’art.937 c.c. al caso di specie.
7. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.
8. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso, con particolare riferimento al primo motivo di doglianza. RITENUTOCHE La società Mammoli Edilizia srl poi divenuta Medil srl , originariamente convenuta dalla società Prefab in solido con il Comune di Recanati ex art. 937 c.c., ha partecipato al giudizio di primo grado e non a quello di appello pur destinataria di una notificanon perfezionata. Pertanto, il Collegio reputa necessario acquisire a cura della cancelleria il fascicolo d'ufficio del giudizio d'appello (n. 337/2019 R.G.) definito dalla Corte d'appello di Perugia con la sentenza n. 81/2022al fine di chiarire la posizione processuale della suddetta società. Contestualmente la Corte sollecita le parti a prendere posizionein merito, anche ai sensi dell’art. 101 c.p.c. .
P.Q.M.
Ric. 2022n.10881sez. S2 - a d. 1 0/ 1 0/2024 La Corte dispone acquisirsi il fascicolo d'ufficio del giudizio d'appello (n. 337/2019 R.G.) definito dalla Corte d'appello di Perugia con la sentenza n. 81/2022. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione della presente ordinanza alle particostituite. R invia la causa a nuovo ruolo . Così de