Italian Court dismisses civil appeal via accelerated procedure due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The appellants, who sought exclusive ownership of a staircase and demolition of a wall, voluntarily abandoned their claims near the hearing. Consequently, the court applied the accelerated procedure to terminate the proceedings without assigning costs to either party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 390, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 4 c.p.c.: A civil appeal is extinguished when the appellant formally withdraws the suit, satisfying the requirements for accelerated termination without cost allocation.
Parole chiave
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7073/2020 R.G. proposto da: CHIAPPALONE MICHELE, AMBROGIO ANNA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GOLAMETTO , N. 4 , presso lo studio dell’avvocato GIUA LORENZO (GIULNZ67C11D969S) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MORONI ALESSANDRO (MRNLSN58C02I138W), CANEPA PAOLO (CNPPLA61H04I138I); -ricorrenti – contro GRUMMEL SUTTER MARIANNE ADELINE, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato VIGNERI ROBERTO (VGNRRT54H07F158E); -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI GENOVA n. 1690/2019depositata il 18/12/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024dal Consigliere CRISTINA AMATO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Marianne Adeline Grummel Sutter conveniva innanzi al Tribunale di Imperia Michele Chiappalone e Anna Ambrogio esponendo che: divenuta unica proprietaria di un compendio immobiliare sito in Ventimiglia con atto notarile del 29.03.1996, aveva poi venduto ai convenuti con atto notarile dell’11.07.2007 un vanoad uso commerciale al piano terreno con accesso da Vico della Torre e Passeggiata del Funtanin, oltre ad un ulteriore vano cucina soprastante, mantenendo la proprietà del residuo alloggioal secondo piano con accesso anche daVico della Torre; i convenuti ritenevano di essere divenuti unici ed esclusivi proprietari dell’ingresso di Vico della Torre, nonché della scala che, oltre a condurre al vano di uso cucina di loro proprietà,consente l’accesso anche al pianerottolo ove si trova l’appartamento rimasto nella proprietà dell’attrice ; i convenuti avevano sostituito il portone di ingresso senza consegnare all’attrice la nuova chiave, ed avevano eretto un muro di mattoni a parziale chiusura della scala, così impedendo all’attrice l’accesso al proprio immobile.
Chiedeva,pertanto, l’attrice : accertare e dichiarare in suo favore la proprietà esclusiva della scala interna con servitù di passo a favore dei convenuti per la condominialità del portone ; in subordine, accertare e dichiarare l’esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia; con condanna alla demolizione del muro eretto a chiusura della scala, con consegna della chiave del portone per consentire ad essa attrice l’accesso dal portone di Vico della Torre.
2. Il Tribunale di Imperia riconosceva all’attrice la proprietà esclusiva della scala di accesso all’appartamento, mentre riteneva che il portone e il pianerottolo dovessero considerarsicondominiali ; rigettava la domanda di condanna alla demolizione del muro eretto su detta scala.
3. Michele Chiappalone e Anna Ambrogio proponevano appello avverso la pronuncia di prime cure innanzi alla Corte d’Appello di Genova, che –in parziale riforma della sentenza gravata –accertava e dichiarava la proprietà esclusiva della scala in capo agli appellanti, nonché l’esistenza su di essa di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia a favore dell’immobile di proprietà dell’appellata.
4. La suddetta pronuncia veniva impugnata da Michele Chiappalone e Anna Ambrogio per la cassazione, e il ricorso – contrastato da Marianne Adeline Grummel Sutter - affidato a tre motivi. A séguito della proposta di definizione accelerata del Consigliere Delegato dal Presidente di Sezione, i ricorrent i chie devano la decisione exart. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.
5. Parte ricorrente, in prossimità dell’adunanza, ha depositato rituale dichiarazione di rinuncia al ricorso corredata da apposita procura, con richiesta di compensazione delle spese di lite. Parte controricorrente ha depositato formale atto di accettazione della rinuncia con richiesta di compensazione delle spese di lite. L'atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, cod. proc. civ., al pari di quello della relativa accettazione, sicché, a norma dell'art. 391, ultimo comma, c od. proc. civ. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazionesenza alcuna condanna alle spese (v. art. 391 comma 4 cpc).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione delgiudizio. Così deciso in Roma, nella