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Ordinanza Interlocutoria — n. 29340/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court pending Supreme Court ruling on appeal remedy for free legal aid denial.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29340/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the main appeal and incidental counter-appeal, ordering instead a remittal to the lower tribunal. The lower court had rejected the applicant's request for free legal aid due to insufficient income documentation, while the Ministry argued the applicant lacked standing. The Court deferred the final decision on the specific appeal remedy to a future ruling by the Supreme Court's Plenary Section. Consequently, the current proceedings were suspended pending that higher authority's pronouncement.

Regesto Legislator

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Art. 99, 100, 101, 112, 170 d.P.R. n. 115/2002; In the absence of a definitive ruling by the Supreme Court Plenary Section on the applicable appeal remedy for free legal aid denials in tax proceedings, the Court remands the case to the lower tribunal.

Parole chiave

Generato dall'IA
free legal aid tax proceedings appeal remedy standing to sue remittal to lower court Supreme Court Plenary procedural suspension costi della campagna

Disposizioni normative citate

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Art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002
Con l'unico motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 99-139, d.P.R.
Art. 100 cod. proc. civ.
Col primo motivo di ricorso incidentale condizionato, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., in relazione all'art.
Art. 101 cod. proc. civ.
Col terzo motivo di ricorso incidentale condizionato, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 cod. proc. civ., col correlato principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art.
Art. 112 cod. proc. civ.
civ., col correlato principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art.
Art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
99 ovvero nell’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, in quest’ultimo caso ex art.
Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
115 del 2002, in relazione all'art. 360, primo comma, n.
art. 100 cod. proc. civ
Col primo motivo di ricorso incidentale condizionato, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., in relazione all'art.
art. 101 cod. proc. civ
Col terzo motivo di ricorso incidentale condizionato, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 cod. proc. civ., col correlato principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art.
art. 112 cod. proc. civ
civ., col correlato principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art.
art. 91 cod. proc. civ
Col quinto motivo di ricorso incidentale condizionato, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza Interlocutoria n. 9344 del 8/4/2024
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21807/2023 R.G. proposto da PALA GIANFRANCO, rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Fontanella, presso il cui studio in Roma, via della Pineta Sacchetti, n. 201, è elettivamente domiciliato. –ricorrente – contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, sono domiciliati per legge. -controricorrenti- Avverso la sentenza n. 13104/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 3/10/2023, depositata il 2/11/2023 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024 dalla dott.ssa Valeria Pirari; Oggetto: Patrocinio s spese dello Stato Rilevato che:

1. Gianfranco Pala impugnò il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, comunicata in data 11/10/2022 dalla Commissione del patrocinio a spese dello Stato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sul presupposto che mancasse la dichiarazione sostitutiva di certificazione di reddito con specifica determinazione del reddito complessivo. Si costituì in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, eccependo l'irritualità della proposizione del ricorso, il difetto di legittimazione attiva del ricorrente e il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso. Non si costituì invece il Ministero della Giustizia. Con sentenza n. 13104/2023, depositata il 02/11/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiarò l'inammissibilità del ricorso.

2. Contro la predetta sentenza, Gianfranco Pala propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Si difendono con controricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia, proponendo a loro volta ricorso incidentale condizionato affidato a cinque motivi. Considerato che:

1. Con l'unico motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 99-139, d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione, sostenendo che l'istante, ottenuta la reiezione della domanda di ammissione al gratuito patrocinio, avrebbe dovuto ripresentarla al collegio incaricato della trattazione nel merito del processo, piuttosto che impugnare il provvedimento davanti alla Commissione, non essendo il relativo provvedimento impugnabile.

Il ricorrente ha, sul punto, obiettato che tale statuizione era contraddetta dallo stesso tenore letterale della norma richiamata dai giudici e, segnatamente, dall'art. 139, che vieta la riproposizione, al magistrato davanti al quale pende il processo o a quello competente a conoscere il merito, dell’istanza rigettata o dichiarata inammissibile, che, a mente dell’art. 99, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia del provvedimento di rigetto dell’istanza, davanti al Presidente del Tribunale o della Corte d’Appello ai quali appartiene il magistrato che lo ha emesso e che, nella specie, il decreto era stato tempestivamente opposto dinanzi al presidente della Commissione Tributaria Provinciale (ora CGT di primo grado) di Roma.

2. Col primo motivo di ricorso incidentale condizionato, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accertato e dichiarato il difetto di legittimazione attiva della controparte, essendo stata l’impugnazione proposta dal difensore di Pala Gianfranco e non da quest’ultimo personalmente.

3. Col secondo motivo di ricorso incidentale condizionato, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per essere legittimata passiva l'amministrazione finanziaria che dovrebbe sopportare le spese.

4. Col terzo motivo di ricorso incidentale condizionato, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 cod. proc. civ., col correlato principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accertato e dichiarato il difetto di legittimazione attivae passiva della controparte .

5. Col quarto motivo di ricorso incidentale condizionato, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 76, 79, comma 1, 96, comma 2, 126,136, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accertato e dichiarato infondato nel merito il ricorso di Pala Gianfranco, atteso che quest'ultimo, nel proporre l'istanza, si era limitato unicamente a dichiarare che il reddito percepito nell'anno 2019 non superava l'importo limite per accedere al gratuito patrocinio, senza una specifica determinazione del reddito complessivo.

6. Col quinto motivo di ricorso incidentale condizionato, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere i giudici di merito condannato la controparte soccombente al pagamento delle spese di lite.

7. Preliminarmente, occorre osservare come questa Sezione con l’ordinanza interlocutoria n. 9344 del 8/4/2024, abbia chiesto la rimessione alle Sezioni unite della questione, analoga a quella di specie, relativa alla necessità di individuare il rimedio impugnatorio avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, ossia se esso possa ravvisarsi nel ricorso ex art. 99 ovvero nell’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, in quest’ultimo caso ex art. 111 Cost., derivando dalla scelta dell’uno o dell’altro il diverso termine decadenziale rispettivamente di 20 ovvero 30 giorni dalla pronuncia del provvedimento ovvero dalla sua comunicazione ove assunto in seguito allo scioglimento della riserva dell’organo decidente. Ritiene allora il Collegio che sia opportuno rinviare a nuovo ruolo, in attesa che si pronuncino sulla questione le Sezioni Unite di questa Corte.

P.Q.M.

La Corte dispone i