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Ordinanza Interlocutoria — n. 29255/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil court adjourns hearing due to pending administrative demolition order affecting neighbor's legal distance claim.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29255/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The civil court adjourned the hearing to await the outcome of a pending administrative demolition order against the defendant. The plaintiff sought enforcement of a ten-meter legal distance violation, while the defendant faces an administrative mandate to demolish his building due to alleged planning abuse. The court suspended proceedings because the potential execution of the demolition order would likely extinguish the plaintiff's interest in pursuing the civil claim for distance violations.

Regesto Legislator

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Art. 9 D.M. 2.4.1968 n.1444; Art. 5 Norme Tecniche Comune di Toritto: When a pending administrative demolition order may extinguish the civil interest in enforcing legal distance violations, the court must adjourn the civil proceedings to await the administrative outcome.

Parole chiave

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legal distance violation administrative demolition order civil interest extinction procedural adjournment urban planning norms neighbor dispute pending administrative litigation divieto di demolizione

Disposizioni normative citate

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Art. 9 D.M. 2.4.1968 n.1444
1038/2019 del 3.5.2019 della Corte d'Appello di Bari, della cui impugnazione si tratta, avendo riconosciuto la violazione della distanza legale di dieci metri tra pareti finestrate dell'art. 9 del D.M.
Art. 5 Norme Tecniche di attuazione del Comune di Toritto
Art. 38 D.P.R. n.380/2001
626 del 7.5.2022, per ritenuta insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 38 del D.P.R.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.20474/2020 R.G. proposto da : TARANTINI ROSETTA, elett.te domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE N. 95, presso lo studio dell’avvocato SANDRO CAMPILONGO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE BARILE 8BRLGPP58D24A662G) per procura in calce al ricorso; -ricorrente- contro FASANO LUIGI, elett.te domiciliato in ROMA, VIA EMILIA N. 86/90, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SPEZIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO PANIZZOLO (PNZFPP62M18A662N) e dall’avvocato ANGELO STELLA (STLNGL53M18A662Y) per procura in calce al ricorso; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 1038/2019, pubblicata il 3 . 5 . 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.10.2024 dal Consigliere VINCENZO PICARO. Premesso che la sentenza del Tribunale di Bari-Sez. dist. di Modugno, n.1089/2015, confermata dalla sentenza n. 1038/2019 del 3.5.2019 della Corte d'Appello di Bari, della cui impugnazione si tratta, avendo riconosciuto la violazione della distanza legale di dieci metri tra pareti finestrate dell'art. 9 del D.M. 2.4.1968 n.1444 e della distanza di cinque metri dal confine con la proprietà del Condominio di Toritto via Cadorna n. 37, nel quale si trova anche l'immobile di Tarantini Rosetta, prescritta dall'art. 5 delle norme tecniche di attuazione del Comune di Toritto, da parte dell'attiguo fabbricato di Fasano Luigi, ha condannato quest'ultimo, per quanto qui rileva, ad arretrare il proprio immobile fino al rispetto della distanza legale eseguendo le opere previste alle pagine 40/42 della CTU dell'ing.

Luigi Cea; rilevato che il Comune di Toritto, dopo avere annullato in autotutela, perché basati su una falsa rappresentazione dei fatti circa l'estensione dell'area già vincolata a parcheggio ricompresa nella proprietà Fasano, i titoli edilizi che erano stati a suo tempo rilasciati a Fasano Luigi per l'edificazione (concessioni edilizie n.13/1994 e 57/1994), con provvedimento confermato nei due gradi di giudizio dal giudice amministrativo, con l'ordinanza n. 65 dell'1.6.2021 ha ordinato a Fasano Luigi la demolizione del suo fabbricato, ordinanza confermata in sede d'impugnazione dal TAR Puglia con la sentenza n. 626 del 7.5.2022, per ritenuta insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 38 del D.P.R. n.380/2001 per la fiscalizzazione dell'abuso edilizio, che se consentita sarebbe equiparata al rilascio di un nuovo titolo edilizio; considerato che tale sentenza é stata impugnata dal Fasano davanti al Consiglio di Stato (procedimento n. 7791/2022), che con ordinanza del 6.2.2024 ha disposto effettuarsi CTU, per stabilire se la disposta demolizione sia tecnicamente realizzabile nel rispetto delle norme di sicurezza e senza recare danno a legittime costruzioni finitime, e con quali modalità esecutive, ed accertare quindi se siano effettivamente insussistenti i presupposti richiesti dall'art. 38 del D.P.R. n. 380/2001 per la fiscalizzazione dell'abuso edilizio; rilevato che l'espletamento della CTU é in corso ed il Consiglio di Stato ha disposto, per conoscerne l e conclusioni, il rinvio del giudizio all'udienza del 12novembre 2024, all’esito della quale sarà presumibilmente emessa la decisione; considerato che, per le potenziali interferenze dell'esito del procedimento n. 7791/2022 pendente dinanzi a l Consiglio di Stato sul presente giudizio, ed in quanto pur nella diversità esistente tra i profili privatistici di violazione delle distanze legali e quelli pubblicistici di violazione delle norme edilizie ed urbanistiche, l'eventuale conferma ed esecuzione dell'ordine di demolizione adottato in danno di Fasano Luigi dal Comune di Toritto potrebbe venir meno l'interesse di Tarantini Rosetta a coltivare le proprie domande di demolizione dello stesso fabbricato; ritenuta, quindi , giustificata ed accoglibile la documentata istanza di rinvio dell'udienza camerale del 23.10.2024 avanzata il 26/27.9.2024 da Tarantini Rosetta;

P.Q.M.

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