Italian Court dismisses architect's appeal, ruling they are jointly liable for foundation collapse due to geological design errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the appeals filed by the architect and construction director against a lower court judgment. The court found that the architects failed to adequately assess geological risks and were jointly liable with the contractor for the building's collapse. Consequently, the appeals were dismissed, and the architects were ordered to pay the legal costs incurred by the opposing parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1669 c.c.; Art. 1176 c.c.: The architect and construction director are jointly liable for damages caused by foundation collapse resulting from inadequate design regarding geological conditions, as their professional duty requires a thorough assessment of site risks.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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guente SENTENZA sul ricorso n. 25568/2019R.G. proposto da: MANNUCCI MAURIZIO, c.f. MNNMRZ63R171726A, rappresentat o e difeso dall’avv. Pier Paolo Poggioni , con domicilio digitale pierpaolopoggioni@pec.ordineavvocatisiena.it ricorrente TECNOEDIL S.R.L., p.i. 00937110526, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Pier Paolo Poggioni, con domicilio digitale pierpaolopoggioni@pec.ordineavvocatisiena.it ricorrente nella causa riunita STUDIO TECNICO GEOCAD, p.i. 01031780529, in persona dei legali rappresentanti pro tempore Maurizio Mannucci e Sandro Guglielmetti, rappresentato e difeso dall’avv.
Pier Paolo Poggioni, con domicilio digitale pierpaolopoggioni@pec.ordineavvocatisiena.it ricorrente nella causa riunita contro CHIODAROLI FRANCO, c.f. CHDFNC61T19Z224J, CUBERLI CARLO, OGGETTO: azione ex art. 1669 c.c. RG.25568/2019 P.U.24-10-2024 c.f. CBRCRL49S23L483F, IADANZA ALESSANDRO, c.f. DNZLSN71P07H703S, PERROTTA LIANA, c.f. PRRLNI76M48D086C, DELLA VALLE ROSSELLA, c.f. DLLRSL64E60H981D, BRACCINI FABRIZIO, c.f. BRCFRZ56S28D815S, quale unico socio e successore della cessata BIANCA S.R.L., rappresentat i e difes i dall’avv. Tullio D’Amora e dall’avv.
Lia Belli, elettivamente domiciliati in Roma presso di loro, nel loro studio in corso V. Emanuele II n. 18 controricorrenti nonché contro CERATTO PAOLO, c.f. CRTPLA54E31L219S, SAN PEDRO HILARIO MARY JODETTE, c.f. SNPMYJ58L56Z216I, FONDI MARCELLO, c.f. FNDMCL60R15H282T, PETRENI FABIO, c.f. PTRFBA64S21C227Q, FERRANTE GORIZIO, c.f. FRRGRZ46P02H324V, ZENONI MARIA, c.f. ZNNMRA53B56E509U, TRAIL PIETRO, c.f. TRLPTR67L29D952I, TESORI DI SIENA S.N.C., c.f. 00923150528, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Fabio Finetti, elettivamente domiciliati in Roma presso l’avv.
Gianfranco Palermo, nel suo studio in piazza Sallustio n. 9 controricorrenti nonché contro ENERGAS S.P.A.. c.f. 00309310605, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Palleschi e dall’avv. Concetta Menale, con domicilio digitale avvfrancescopalleschi@pec.it, concettamenale@avvocatinapoli.legalmail.it resistente nonché contro HAYWOOD ANGUS HAMILTON, MARINI LUCIANA, BABBINI RAFFAELLA, IACOMELLI FEDERICO, IDROTECNICA DI GIANCARLO MEDEA, AGGIUSTATUTTO DI MASSIMO TARGANI, NENCINI ALESSANDRO, MANNINI SARA, SCROLL PARTNERS S.R.L. , STUDIO DI GEOLOGIA E GEOFISICA S.R.L., GEOSOL S.R.L., ALLIANZ ASSICURAZIONI S.P.A., REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A., UNIPOLSAI S.P.A. già MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. intimati avverso la sentenza n. 1161/2019 della Corte d’Appello di Firenze , depositata il16- 5- 2019, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 - 10 - 2024dal consigliere Linalisa Cavallino, uditoi l Sostituto Procuratore Generale , nella persona della dott.
Rosa Maria Dell’Erba, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale e dei ricorsi incidentali, udito l’avv. Pier Paolo Poggioni per i ricorrenti, l’avv. Lia Belli per i controricorrenti da lei rappresentati, l’avv. Francesco Palleschi per la resistente Energas s.p.a. FATTI DI CAUSA 1.Con atto di citazione notificato in data 8-3-2008,Paolo Ceratto, Hilario Mary Jodette San Pedro, Franco Chiodaroli, Carlo Cuberli, Marcello Fondi, Angus Hamilton Haywood, Alessandro Ladanza, Luciana Marini, Fabio Petreni, Raffaella Babbini, Liana Perrotta, Rossella Della Valle, Federico Iacomelli, Bianca s.r.l., Gorizio Ferrante, Maria Zenoni, Pietro Trail, Tesori di Siena s.n.c. hanno convenuto avanti il Tribunale di Siena Il Fortilizio di Campiglia s.r.l. in liquidazione, nella loro qualità di proprietari di appartamenti facenti parte del borgo denominato “Il Fortilizio di Campiglia” a Rapolano Terme; hanno dedotto chedopo l’acquisto, a seguito del progressivo manifestarsi di gravi difetti, avevano iniziato a sospettare che i lavori di ristrutturazione eseguiti dalla società convenuta a partire dal 2000 non fossero stati realizzati a regola d’arte, avevano proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo e dal deposito della relazione peritale del 2-7-2007in quel procedimento era emerso un quadro di gravissime carenze costruttive, tecniche e progettuali, con una stima dei costi di ripristino, per le sole parti condominiali, di Euro 530.650,00, oltre spese tecniche; hanno chiesto perciò la condanna della convenuta al risarcimento dei danni a favore degli attori, per le quote condominiali, nonché al risarcimento dei danni subiti alle proprietà esclusive.
La società Il Fortilizio di Campiglia s.r.l. si è costituita dichiarando di non avere provveduto alla ristrutturazione ma solo alla vendita,in qualità di proprietaria di tutto il complesso,affidando l’intera opera ad altri soggetti, dei quali ha chiesto perciò l’autorizzazione alla chiamata in causa; ha chiesto il rigetto della domanda attorea e, in caso di suo accoglimento anche parziale,la condanna dei terzi chiamati, ciascuno per le responsabilità rispettivamente accertate, a garantire e tenere indenne la convenuta da ogni esborso che la stessa dovesse essere tenuta a sostenere, accertando la totale esclusiva responsabilità delle parti da essa chiamate in causa.
Integrato il contraddittorio con la chiamata in causa dei terzi indicati dalla società convenuta, nonché delle compagnie di assicurazione secondo le richieste, all’udienza del 9-7-2009 gli attori hanno dichiarato di estendere la domanda nei confronti di alcuni dei terzi -Tecnoedil, Aggiustatutto, Studio di Geologia e Geofisica, Ing. Mannini, Sud Gas s.p.a. , di seguito incorporata in Energas s.p.a. , Geom. Mannucci-mentre la società convenuta ha chiesto e ottenuto di integrare la domanda nei confronti di tutte le parti. Con sentenza pubblicata il 15-5-2013, il Tribunale di Siena ha dichiarato l’inammissibilità dell’estensione della domanda da parte degli attor i nei confronti di alcuni dei chiamati in causa, in quanto tardivamente eseguita con la prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ.; pur discostandosi da alcuni risultati del consulente d’ufficio, ha considerato che il c.t.u. aveva ascritto gli smottamenti a errori sia nella fase progettuale che in quella esecutiva, ha dichiarato che l’azione era esperita ex art. 1669 cod. civ. e non erano maturate decadenza e prescrizione; ha quantificato l’importo dovuto agli attori in Euro 793.988,87 in proporzione delle rispettive quote millesimali, con l’aggiunta di Euro 7.534,23 per gli attori Perrotta e Trail, con rivalutazione e interessi;in sede di rivalsa ha ritenuto la responsabilità del progettista geom.
Mannucci , in quanto la normale diligenza richiedeva l’imprescindibile acquisizione di tutti i dati geofisici necessari per adeguate soluzioni tecniche relative alle fondazioni, e dell’appaltatrice Tecnoedil s.r.l.;ha dichiarato l’obbligo degli esecutori delle opere termoidrauliche Idrotermica Medea e Idrotermica Caccia soc. coop. a tenere indenne la loro committente Tecno e dil s.r.l. con riguardo ai vizi delle opere da loro eseguite; per l’effetto ha condannato la convenuta Il Fortilizio di Campiglia s.r.l. al risarcimento del danno in favore degli attori in proporzione alle rispettive quote millesimaliin Euro 793.988,87 e, limitatamente agli attori Perrotta e Trail, in ulteriori Euro 7.534,23, con accessori; ha condannato in solido Tecnoedil s.r.l. e Maurizio Mannucci a tenere indenne la società Il Fortilizio di Campiglia dal pagamento degli importi predetti e ha condannato Giancarlo Medea, Idrotermica Caccia soc. coop. e Massimo Targani a tenere indenne Tecnoedil s.r.l. dal pagamento di quanto indicato in motivazione. 2.Avverso la sentenza hanno proposto distinti appelli Maurizio Mannucci e Tecnoedil s.r.l.e hanno proposto appello incidentale Paolo Ceratto, Mary Hodette San PedroHilario, Marcello Fondi, Petreni Fabio, Gorizio Ferrante, Maria Zenoni, Pietro Trail, Tesori di Siena s.n.c., anche per avere il giudice di primo grado erroneamente ritenuto inammissibile l’estensione della domanda attorea in quanto tardivamente formulata e per avere erroneamente qualificato la domanda svolta dalla convenuta Il Fortilizio di Campiglia s.r.l. nei confronti dei terzi chiamati, nonchéchiedendo l’estensione automatica della domanda.
Si è costituita nel corso del giudizio di appello, a seguito della dichiarazione di interruzione della causa,Scrolls Partners s.r.l. quale unico socio di Il Fortilizio di Campiglia s.r.l., nel frattempo cancellata dal registro delle imprese. Con sentenza n. 1161/2019 depositata il 16-5-2019 la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza impugnata, in dispositivo ha statuito: «1.accoglie la domanda degli attori in primo grado nei confronti dei terzi chiamati geom. Maurizio Mannucci e Tecnoedil s.r.l. con vincolo di solidarietà passiva; 2.accoglie la domanda degli attori in primo grado nei confronti degli altri chiamati Idrotecnica di Giancarlo Medea, Studio Tecnico Geocad, Energas s.p.a. incorporante per fusione Sud Gas, Aggiustatutto di Massimo Targani, Nencini Alessandro e Mannini Saran.q. di successore di Mannini Roberto, nei limiti delle rispettive responsabilità accertate e indicate dal c.t.u., con vincolo di solidarietà passiva ex art. 2055 cod. civ.; 3.condanna la Scroll Partners s.r.l. nella qualità di socio unico di Il Fortilizio di Castiglia s.r.l., società in liquidazione cancellata dal Registro Imprese, al risarcimento dei danni in favore delle parti attrici nei limiti di quanto ottenuto in baseal bilancio di riparto ex art. 2495 cod. civ.; 4.condanna il geom.
Maurizio Mannucci, Tecnoedil s.r.l. e l’Idrotermica di Giancarlo Medea a tenere indenne la Scrolls Partners s.r.l. quale unico socio de Il Fortilizio di Campiglia s.r.l. soc. cancellata dal Registro Imprese, nei limiti delle somme che da questa verranno corrisposte agli attori originari;5.condanna la Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. a tenere indenni i propri assicurati ing.ri Alessandro Nencini e Sara Mannini nella qualità di cui sopra, in merito alle somme che costoro dovranno corrispondere agli attori originari entro i limiti di garanzia assicurativa dovuta; 6.conferma nel resto; 7.compensa tra le parti le spese del giudizio».
Per quanto interessa in relazione ai motivi di ricorsoper cassazione proposti, la sentenza ha rigettato i motivi di appello con i quali gli appellanti Mannucci e Tecnoedil s.r.l. avevano censurato la sentenza di primo grado per avere rigettato le loro eccezioni di decadenza e prescrizione ex art. 1669 cod. civ.Ha rigettato i motivi di appello con i quali Maurizio Mannucci aveva lamenta to di essere stato ritenuto responsabile come progettistae direttore dei lavori e ha dichiarato che correttamente il Tribunale aveva ritenuto responsabili in via solidale appaltatrice e progettista direttore dei lavori; ha considerato che il Tribunale non aveva aderito alle indicazioni fornite dal consulente d’ufficio sulle percentuali di responsabilità delle chiamate in causa senza motivare il suo dissenso dalle conclusioni dell’ausiliario tecnico ed era invece opportuno, anche ai fini del regresso in relazione alla responsabilità solidale, recepire le indicazioni analiticamente fornite dal c.t.u. e indicare le specifiche responsabilità delle parti che avevano concorso alla produzione dei danni nella misura indicata nella relazione peritale, alla quale ha rimandato; ha rilevato per Studio Geocad, che ne era legale rappresentante il geom.
Mannucci. Quindi, con riguardo all’appello incidentale dei condomini, la sentenza ha dichiarato che la società Il Fortilizio aveva individuato i terzi chiamati come responsabili del danno e perciò il giudice poteva direttamente emettere nei loro confronti la pronuncia di condanna, anche se l’attore non ne aveva fatto richiesta, senza incorrere nel vizio di extrapetizione, con vincolo di solidarietà passiva ex art. 2055 cod. civ. In conclusione la sentenza ha riconosciuto la responsabilità della convenuta società Il Fortilizio e dei terzi chiamati, con esclusione di Termoidraulica Caccia soc. coop. per rinuncia alla domanda a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, con esclusione dello Studio di Geologia e Geofisica s.r.l. in quanto le indagini geomorfologiche erano state accurate e avevano messo in evidenzia il livello di pericolosità per l’edificazione in zona (classe 3 in una scala ad aumento progressivo fino a 4), di Geosol s.r.l. perché aveva ricevuto l’incarico nel 2006 dalla societàIl Fortilizio di uno studio geologico per determinare le opere necessarie al consolidamento del suolo e il c.t.u. non aveva individuatoa suo carico profili di responsabilità . 3.Avverso la sentenzaMaurizio Mannucci ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, notificato il 30-7-2019.
Ha proposto distinto ricorso per cassazione, ugualmente notificato il 30-7-2019, Studio Tecnico Geocad in persona dei legali rappresentanti Maurizio Mannucci, Sandro Guglielmetti e Nicola Pais, sulla base di tre motivi. A sua volta ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 31-7- 2019, Tecnoedil s.r.l., sulla base di tre motivi. Paolo Ceratto, Mary Jodette San Pedro Hilario, Marcello Fondi e Fabio Petreni hanno resistito ai tre ricorsi con unico controricorso, difesi dall’avv. Fabio Finetti. Gorizio Ferrante, Maria Zenoni, Pietro Trail, Tesori di Siena s.n.c. hanno resistito ai tre ricorsi con altro controricorso, con il medesimo difensore avv.
Finetti, i l quale ha evidenziato di avere ricevuto successivamente la procura speciale da tali soggetti. Franco Chiodaroli, Carlo Cuberli, Alessandro Iadanza, Liana Perrotta, Rossella Della Valle, Fabio Braccini quale unico socio e successore della cessata Bianca s.r.l. hanno resistito ai tre ricorsi con altro controricorso. Energas s.p.a. ha depositato procura speciale ai fini della partecipazione alla discussione orale. Tutte le altre parti sono rimaste intimate. I ricorsisono stat i avviat i alla trattazione per la pubblica udienza del 24-10-2024 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ.il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoria illustrativa il ricorrente Mannucci, i condomini controricorrenti difesi dall’avv.
D’Amora e unica memoria quelli difesi dall’avv. Finetti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Preliminarmente si dà atto che, in ragione dell’esito del giudizio, non si pone questione sulle modalità di esecuzione della notificazione del ricorso per cassazione alle parti rimaste intimate, in applicazione del principio sulla ragionevole durata del processo, che impone di evitare condotte che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra le quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale, non giustificata dalla struttura dialettica del processo;ingiustificata sarebbe nella fattispecie la fissazione di termine per rinnovare le notifiche non andate a buon fine o per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti non destinatari di notificazione, in quanto la fissazione di tale termine si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione,senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass.
Sez. 1 11-3-2020 n. 6924 Rv. 657479-01, Cass. Sez. 6-3 17-6-2019 n. 16141 Rv. 654313-01, Cass. Sez. 2 21-5-2018 n. 12515 Rv. 648755-01).2.Il primo motivo di ricorso di Maurizio Mannucci,di Studio Tecnico Geocad e di Tecnoedil s.r.l.ha analogo contenuto. Con i primi tre motivi di ricorso , ugualmente intitolati “ art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.: violazione degli artt. 112 c.p.c., 342 c.p.c., 343 c.p.c.”, Maurizio Mannucci e Tecnoedil s.r.l. censurano la sentenza impugnata laddove, al capo 1 del dispositivo, ha accolto la domanda degli attori di primo grado nei loro confronti e Studio Tecnico Geocad censura il capo 2 del dispositivo, per avere accolto la domanda nei suoi confronti in solido con gli altri soggetti ivi indicati.
I ricorrenti evidenziano che solo alcuni degli attori in primo grado erano stati anche appellanti incidentali in grado di appello e,con il loro motivo di appello incidentale,avevano censurato la sentenza di primo grado per avere ritenuto inammissibile l’estensione della domanda attorea ai terzi chiamati in quanto tardivamente eseguita; sostengono che la sentenza impugnata, ritenendo fondato il motivo, erroneamente abbia pronunciato l’accoglimento della domanda nei confronti di tutti gli attori in primo grado, anche nei confronti di quelli che non avevano proposto impugnazione e per i quali perciò la pronuncia di primo grado era passata in giudicato. 3.Il sesto motivo di ricorso di Maurizio Mannucci, il terzo motivo di ricorso di Studio Tecnico Geocad e il terzo motivo di ricorso di Tecnoedil s.r.l.hanno contenuto uguale.
Con i tre motivi, intitolati “art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.: violazionee/o falsa applicazione art. 106 c.p.c.” Maurizio Mannucci, Studio Tecnico Geocad e Tecnoedil s.r.l. censurano la sentenza impugnata per avere accolto il primo motivo di appello incidentale e avere ritenuto la domanda attorea automaticamente estesa ai terzi chiamati; evidenziano che il principio dell’estensione automatica della domanda opera nel caso in cui il giudizio verta sull’individuazione del responsabile sulla base di un rapporto unico, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia impropria, come era nella fattispecie,in quanto la società Il Fortilizio aveva chiamato i terzi per essere garantita, esercitando azione riconducibile a quella di rivalsa ex art. 1670 cod. civ., applicabile anche nel caso di cui all’art. 1669 cod. civ. 4.Tutti i predettimotivi , esaminati unitariamente stante la stretta connessione,sono infondati. 4.1.La sentenza impugnata (pag.
21) ha evidenziato che gli appellanti incidentali avevano censurato la sentenza di primo gradoper avere escluso l’estensione della domanda attorea nei confrontidei terzi chiamati perché tardivamente eseguita solo con la memoria, ma avevano anche lamentato che la sentenza di primo grado avesse erroneamente qualificato la domanda svolta dalla convenuta Il Fortilizio di Castiglia s.r.l. nei confronti dei terzi chiamati come domanda di manleva e conseguentemente avesseescluso l’estensione automatica della domanda; ha considerato che gli appellanti incidentali avevano sostenuto che, avendo la società convenuta chiesto che venisse accertata la totale esclusiva responsabilità dei chiamati in causa, il Tribunale avrebbe dovuto emettere sentenza di condanna nei confronti dei terzi chiamati, anche in assenza di specifica richiesta di parte attrice; ciò in quanto nel caso della responsabilità ex art. 1669 cod. civ. si verte in ipotesi in cui l’azione del convenuto nei confronti del terzo è tesa all’accertamento del ruolo del terzo quale soggetto passivo, per cui la domanda originaria si estende automaticamente al terzo, trattandosi di individuare il responsabile nel quadro di un rapporto unico.
La sentenza impugnata (pag.
22) ha accolto la tesi, dichiarando che la convenuta società Il Fortilizio aveva inteso individuare i terzi come responsabili del danno, indicandoli come i veri legittimati, e ciò aveva determinato l’estensione automatica della domanda nei confronti dei terzi chiamati dalla società convenuta, con la conseguenza che il giudice poteva direttamente emettere nei confronti dei terzi la pronuncia di condanna, anche se gli attori non l’avevano richiesta, senza incorrere nel vizio di extrapetizione; ha altresì dato atto che la società Il Fortilizio nella sua comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo aveva chiesto, per l’ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la condanna dei terzi chiamati, individuandoli come responsabili dell’obbligazione da fatto illecito dedotta dagli attori, con estensione automatica della domanda nei loro confronti. 4.2.La pronuncia si sottrae a tutte le critiche dei ricorrenti, in quanto ha applicato correttamente i principi elaborati da questa Corte in materia di estensione automatica della domanda ai terzi responsabili.
E’ acquisito che nell’ipotesi in cui il convenuto chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell’attore, la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario; invece, nel caso in cui la chiamata del terzo sia in garanzia, tale estensione automatica non si verifica, in ragione dell’autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché c onfluiti in un unico processo (Cass.
Sez. 3 15-1-2020 n. 516 Rv. 656810-01, Cass. Sez. 3 5-3-2013 n. 5400 Rv. 625380-01, Cass. Sez. 2 26-1-2006 n. 1522 Rv. 586286- 01).Inoltre, è già stato posto il principio secondo il quale , in tema di responsabilità ex art. 1669 cod. civ. per rovina e gravi difetti dell’opera, la responsabilità extracontrattuale prevista dalla disposizione trova applicazione non solo a carico del costruttore, ma anche a carico di coloro che abbiano collaborato nella costruzione, sia nella fase della progettazione, che in quella di direzione dell’esecuzione dell’opera, qualora la rovina o i difetti siano ricollegabili a fatto a loro imputabile; in tale caso, la chiamata in causa del progettista e del direttore dei lavori da parte dell’appaltatore convenuto in giudizio per rispondere ai sensi dell’art. 1669 cod. civ. dell’esistenza di gravi difetti dell’opera, effettuata non solo a fini di garanzia ma anche per rispondere della pretesa dell’attore, comporta che la domanda originaria, anche in mancanza di espressa istanza, si intenda automaticamente estesa al terzo, trattandosi di individuare il responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unico.
La sostanziale unitarietà del rapporto dedotto in causa implica che il giudice, senza incorrere nella violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, può accogliere quella pretesa nei confronti del chiamato, pur in difetto di una espressa istanza in tal senso da parte dell’attore, avendo la chiamata del terzo proprio il compito di supplire al difetto di citazione in giudizio, a opera dell’attore, del soggetto indicato dal convenuto come responsabile in sua vece e contro il quale dovrà emettersi la condanna (Cass. Sez. 2 30-5-2003 n. 8811 Rv. 563824-01, Cass.
Sez. 2 14-1-2014 n. 632, non massimata). Nella fattispecie la stessa sentenza impugnataha dato atto (pag. 10 ) che la convenuta società Il Fortilizio aveva sostenuto di avere soltanto venduto gli immobili e di non avere eseguito i lavorie perciò di non essere responsabile dei vizi lamentati,chiedendo la chiamata dei terzi anche perché fosse accertata la loro totale esclusiva responsabilità;infatti, come risulta dalla verifica del contenuto dell’atto, la società Il Fortilizioaveva chiesto la condanna alla manleva, ma era evidente l’intento di negare di potere essere considerata, quale venditrice, portatrice di responsabilità ex art. 1669 cod. civ. che, secondo la sua tesi, doveva ricadere sui terzi di cui chiedeva la chiamata in causa, e perciò in primo luogo sulla società appaltatrice e su l progettista e direttore dei lavori .
Ciò valeva a qualificare l’atto, al di là di qualsiasi formula adottata, in primo luogo come chiamata del terzo responsabile e non come chiamata in garanzia impropria, dovendosi privilegiare l’effettiva volontà del chiamante in relazione alla finalità in concreto perseguita, di attribuire ai terzi la responsabilità della cattiva esecuzione delle opere. Quindi, esattamente la sentenz a impugnata ha ritenuto che sussistessero i presupposti per l’estensione automatica della domanda proposta dagli attori nei confronti di tutti i soggetti terzi chiamati in causadalla società convenuta.
Ne consegue che non rileva neppure il fatto che gli attori in primo grado avessero esteso la domanda solo nei confronti di alcuni terzi e non nei confronti di Studio Geocad, perché l’estensione della domanda era stata eseguita dalla società convenuta, anche nei confronti di Studio Geocad. Non rileva neppure che soltanto alcuni degli attori avessero impugnato la statuizione della sentenza di primo grado che aveva escluso l’estensione della domanda, per la considerazione che la pronuncia della Corte d’appello, confermando quella di primo grado sul punto,ha avuto a oggetto la condanna al risarcimento dei danni al le parti comuni del condominio .
Infatti, è acquisito che sussista in tema di condominio il principio della “rappresentanza reciproca”, in forza del quale ciascun condomino può agire, anche in sede di impugnazione, a tutela dei diritti comuni nei confronti dei terzi, in quanto l’interesse per il quale agisce è comune a tutti i condomini (Cass. Sez. 2 19-5-2003 n. 7827 Rv. 563290-01, Cass. Sez. 2 28-6-2001 n. 8842 Rv. 547806- 01, per tutte); stante la peculiare natura del condominio, ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi componenti, i quali devono intendersi rappresentati dall’amministratore, neppure l’iniziativa dello amministratore a tutela di un diritto comune dei condomini priva gli stessi del potere di agire personalmente a difesa di quel diritto nell’esercizio di una forma di rappresentanza reciproca, atta ad attribuire a ciascuno una legittimazione sostitutiva scaturente dal fatto che ogni singolo condomino non può tutelare il suo diritto senza necessariamente e contemporaneamente difendere i diritti degli altri condomini (cfr. da ultimo Cass.
Sez. 6 - 2 19 - 11 - 2021 n. 35576 Rv. 662900-01, in motivazione, e precedenti ivi richiamati). Quindi, il dato che alcuni condomini avessero impugnato la pronuncia di primo grado relativa al risarcimento del danno al le parti comuni del condominio , chiedendo di individuare diversamente i soggetti responsabili, non ha potutocomportare quanto sostengono i ricorrenti, in ordine al fatto che la pronunciadi primo grado fosse passata in giudicato nei confronti dei condomini non appellanti; ciò perché è stata devoluta al giudice d’appello la cognizione in ordine all’individuazione dei soggetti responsabili del danno alle parti comuni, complessivamente determinato in primo grado nell’importo di Euro 793.988,87 e non oggetto di alcuna istanza di riduzione in appello in ragione dell’impugnazione proposta soltanto da alcuni condomini.
In questo quadro legittimamente la sentenza di appello, in quanto ha ritenuto che sussistessero i presupposti per l’estensione della domanda, ha pronunciato tale estensione nei confronti di tutti i condomini attori in primo grado, i quali avevano chiesto e ottenuto il risarcimento del danno ai beni comuni. La conclusione è confermata dalla considerazione che, in caso di estensione automatica della domanda al terzo, il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l’attore non ne abbia fatto richiesta, senza incorrere nel vizio di extrapetizione (Cass. 8811/2003, già citata, Cass. 11 - 9 - 2018 n. 22050 Rv. 650074-01).
Ciò comporta anche che , nel caso in cui sia il giudice d’appello a statuire che sussistano i presupposti per l’estensione della domandaavente a oggetto il risarcimento dei danni alle parti comuni del condominio proposta dai condomini - in ragione dell’appello proposto solo daalcuni condomini che abbiano devoluto la questione alla cognizione del giudice di appello-, tale pronuncia non è affetta da extrapetizione se emessa nei confronti d i tutti i condomini che si erano vista accolta in primo grado la domanda di risarcimento dei danni alle parti comuni. 5.Il secondo motivo di Studio Geocad è intitolato “art. 360 n. 4 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 342 c.p.c., 343 c.p.c.” e con esso Studio Geocadlamenta che la sentenza impugnata abbia accolto le domande degli attori in primo grado nei suoi confronti.
Sostiene che la statuizione sia in contrasto con la motivazione dalla sentenza, laddove aveva dichiarato di recepire le conclusioni della consulenza d’ufficio, che non conteneva alcuna affermazione di responsabilità a carico di Geocad; evidenzia che lo Studio Geocad non era stato destinatario di affermazione di responsabilità nella sentenza di primo grado e, infatti, non aveva proposto appello e non era stato neppure destinatari o di appello incidentale, con la conseguenteviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ. da parte della pronuncia di condanna ai suoi danni, per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 5.1.Il motivo è infondato.
In primo luogo, non è corretto il rilievo secondo il quale Studio Geocad non era stato destinatari o di appello incidentale, perché, al contrario, come risulta dalle conclusioni delle parti trascritte nella sentenza impugnata, i condomini appellanti incidentali avevano chiesto che fossero condannati la società Il Fortilizio “nonché i terzi dalla stessa chiamati in causa come ritenuti responsabili”, e perciò tutti i terzi chiamati dalla società Il Fortilizio, tra i quali vi era Studio Tecnico Geocad; accogliendo tale richiesta sulla base dell’esatto presupposto che vi fossero le condizioni per l’estensione automatica della domanda, la sentenza ha condannato Studio Tecnico Geocad, testualmente in dispositivo, “nei limiti delle rispettive responsabilità accertate e indicate dal c.t.u.”.Per il resto, il motivo è formulato in modo inammissibile in quanto, dichiarando che la consulenza d’ufficio non contiene alcuna affermazione di responsabilità di StudioGeocad e rinviando alla c.t.u. senza altra specificazione -testualmente, a pag. 10 del ricorso “si produce la predetta CTU (All.13)”-non soddisfa il requisito di specificità imposto dall’art. 369co. 1 n. 4 cod. proc. civ.: a fronte della statuizione della sentenza impugnata, a pag. 20 e in punto 2 del dispositivo, secondo la qualela responsabilità di Studio Geocad, di cui era legale rappresentante il geom.
Mannucci, era solidale a quella delle altre parti “nei limiti delle rispettive responsabilità accertate e indicate dal c.t.u.”, ilricorrente Studio Tecnico avrebbe dovuto specificare in quali termini ilcontenuto della consulenza d’ufficio esclude sse la responsabilità di Studio Tecnico Geocad, quale studio attraverso il quale il geom. Mannucci svolgeva l’attività professionale. 6.Il secondo motivo di Tecnoedil s.r.l.è intitolato “art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione art. 1669 c.c.” e con esso, da ritenersi esattamente proposto ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ., la società sostiene che la statuizionea pag. 19 della sentenza secondo la quale la responsabilità del progettista/direttore dei lavori sia solidale con quella del l’impresa costruttrice e delle altre imprese non sia rispettosa del paradigma dell’art. 1669 cod. civ.
Rileva che la disposizione non ha inteso attribuire all’appaltatore una responsabilità oggettiva e che pertanto tale responsabilità non possa essere affermata quando vi siano elementi per ritenere, come nella fattispecie, la sufficiente diligenza dell’appaltatore. Aggiunge che l’affermazione della sentenza secondo la quale l’appaltatore deve verificare la bontà del progetto è anodina perché la diligenza è da riferire all’esigenza di disporre di dati tecnici attendibili, nella fattispecie le indagini geologico- tecniche erano state acquisite e non facevano riferimento all’instabilità dell’area; quindi sostiene che la sentenza, mediante la non corretta interpretazione e applicazione dell’art. 1669 cod. civ., abbia omesso di prendere in considerazione gli elementi emersi in causa e si sia anche contraddetta, laddove ha escluso la responsabilità dello Studio di Geologia e Geofisica perché le indagini erano state accurate e di Geosol s.r.l. perché aveva ricevuto l’incarico di uno studio geologico. 6.1.Il motivo è inammissibile sotto distinti profili.
In primo luogo, la statuizione di cui si duole Tecnoedil s.r.l. a pag. 19 è stata svolta in risposta ai motivi di appello di Maurizio Mannucci, per affermare la responsabilità del progettista e direttore dei lavori e non per individuare e statuire sui profili della responsabilità dell’appaltatore; non risulta dalla sentenza impugnata che Tecnoedil s.r.l. avesse proposto propri motivi di appello volti a contestare la responsabilità a essa attribuita dalla sentenza di primo grado e ciò non risulta neppure dal ricorso di Tecnoedil. Invece, la società ricorrente avrebbe dovuto dedurre, nel rispetto delle previsioni dell’art. 369 co. 1 n. 4 cod. proc. civ., di avereproposto specifico motivo di appello sul capo della sentenza di primo grado che ha affermato la sua responsabilità ex art. 1669 cod. civ.in qualità di appaltatrice in quanto, in mancanza, la questione non era stata devoluta alla Corte d’appello, che non aveva ragione di esaminarlaspecificamente, rimanendo fermo l’accertamento della responsabilità della società appaltatrice già eseguito dal giudice di primo grado; quindi esattamente la sentenza impugnata ha dato per acquisita la responsabilità ex art. 1669 cod. civ. della società appaltatrice e sulla base di questa responsabilità ha affermato la responsabilità solidale del progettista e direttore dei lavori, che aveva contestato tale propria responsabilità con i suoi secondo e terzo motivo di appello. 6.2.Il motivo è altresì inammissibile per il fatto che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione da parte della sentenza impugnata della fattispecie astratta recata da una disposizione di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile in sede di legittimità solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass.
Sez. 1 13-10-2017 n. 24155 Rv. 645538-01, Cass. Sez. L 11-1-2016 n. 195 Rv. 638425- 01). Nella fattispecie la società Tecnoedil prospetta soltanto una erronea ricognizione della fattispecie concreta perché, sotto lo schermo della violazione di legge,pretende di dare ingresso a una ricostruzione dei fatti diversa da quella eseguita nel giudizio di merito, sostenendo che la società appaltatrice ave sse diligent emente operato sull a base delle indagini geologiche. Invece la sentenza impugnata , dopo avere preso atto (pag.11) che il consulente d’ufficio aveva riportato gli smottamenti a errori nella fase progettuale ein quella esecutiva, ha sì evidenziato (pa g .23) che le indagini geomorfologiche erano state accurate, ma ha altresì considerato che tali indagini avevano messo in evidenza il livello di pericolosità per l’edificazione in zona (classe 3 in una scala ad aumento progressivo da 1 a 4); in questo modo, la sentenza ha ritenuto che non fosse il fatto di avere eseguito i lavori sulla base delle indagini geologiche a potere esonerare la società appaltatrice da responsabilitàin solido con il progettista , ma fosse i l fatto di avere prima progettato epoi costruito senza tenere conto della pericolosità della zona a comportare la responsabilità in solido di appaltatrice e progettista.
La pronuncia costituisce corretta applicazione del principio secondo il quale l’appaltatore è responsabile per i difetti della costruzione derivanti da vizi e inidoneità del suolo, anche ove gli stessi siano ascrivibili a imperfetta o erronea progettazione fornitagli dal committente, atteso che l’indagine sulla natura e sulla consistenza del suolo rientra i compiti dell’appaltatore, che deve estendere il suo controllo anche alla rispondenza del progetto alle caratteristiche geologiche del terreno sul quale devono porsi le fondazioni, in quanto l’esecuzione a regola d’arte dell’opera dipende dall’adeguatezza dell’uno alle altre (Cass.
Sez. 2 21-11-2016 n. 23665 Rv. 642070-01, Cass. Sez. 2 7-9-2000 n. 11783 Rv. 540025-01). 7.Con secondo motivo di ricorso Maurizio Mannucci deduce “art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt.1669 c.c., 2964 c.c., 2966 c.c., 2934 c.c., 2935 c.c., 2697 comma 1 c.c.” ed evidenzia di avere tempestivamente eccepito la decadenza e prescrizione dell’azione attorea e, a seguito del rigetto dell’eccezione, di avereproposto motivo di appello, che è stato erroneamente rigettato dalla sentenza impugnata. Rileva che l’eccezione di tardività della denuncia fa sorgere a carico del committente l’onere della prova della tempestività della denuncia e sostiene che ciò nella fattispecie non sia avvenuto, mentre gli stessi proprietari, parlando di scoperta d i gravi difetti all’esito dell’acquisto, ne avevano confermato la relativa conoscenza.
Aggiunge, in ordine alla prescrizione annuale ex art. 1669 cod. civ., che la relazione di parte dell’ing. Torricelli era stata redatta il 17-11-2004 e il ricorso per accertamento tecnico preventivo era del 10-2-2006. 8.Con il terzo motivo il ricorrente Maurizio Mannucci deduce “ art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt.1669 c.c., 2964 c.c., 2966 c.c. 2934 c.c.” e lamenta che la sentenza impugnata abbia rigettato le sue deduzioni relative al fatto che il ricorso per accertamento tecnico preventivo potesse interrompere i termini di decadenza e prescrizione; evidenzia di avere rilevato che nel ricorso per a.t.p. non vi era stato alcun riferimento ai problemi edili e progettuali e sostiene che la sentenza, ritenendo che solo dopo il deposito dell’a.t.p. i proprietari fossero posti in condizione di conoscere i vizi, abbia contraddetto quanto affermato a pag. 16, in ordine al fatto che i proprietari avevano integrato il ricorso per a.t.p. con la comparsa del 29-3-2006. 9.Il secondo e il terzo motivo del ricorrente Mannucci, trattati unitariamente stante la stretta connessione, sonoinfondati.
La sentenza impugnata non ha svolto soltanto l’osservazione criticata dal ricorrente Mannucci con il secondo motivo , secondo la quale l’espressione usata dai condomini “dopo l’acquisto” non aveva il significato attribuito dall’appellante Mannucci “nell’immediatezza dell’acquisto” e perciò nel 2004, ma indicava che i vizi avevano cominciato a manifestarsi solo dopo l’acquisto. Di seguito la sentenza (da metà pag.
17) ha evidenziato come il Tribunale avesse correttamente fatto riferimento alla complessità del fenomeno lamentato, taleda rendere possibile risalire alla causa dell’evento e alla responsabilità solo dopo approfondito esame tecnico; ha considerato che,dopo il deposito della c.t.u. nell’accertamento tecnico preventivo nel luglio 2007,i condomini attori avevano citato in giudizio la società Il Fortilizio nel marzo 2008, tale società a sua volta aveva denuncia to con raccomandata ricevuta il 18-6-2008i vizi al progettista e direttore dei lavori e lo aveva chiama to in causa unitamente alla società costruttrice con atto notificato rispettivamente il 5 e il 10 settembre 2008.
In questo modo la sentenza in primo luogo ha individuato nelle risultanze di causa la dimostrazioneche l’affermazione degli attori era riferita soltanto al fatto del comparire dei vizi dopo l’acquisto e non poteva integrare riconoscimento della scoperta dei vizi , in realtà individuati, nell’effettiva portata e nelle cause, solo nella consulenza tecnica d’ufficio svolta nell’accertamento tecnico preventivo. La sentenza ha accertato in fatto che il termine di decadenza per la denuncia dei vizi ha iniziato adecorrere dal luglio 2007, solo dalla data del deposito della c.t.u. nel procedimento di accertamento tecnico preventivo nel 2007,in quanto si trattava di vizi di complessità tale da richiedere esame tecnico approfondito al fine di individuarne la consistenzae le cause, con la conseguenza che non si erano verificate né la decadenza né la prescrizione.
Con questo contenuto la sentenza si sottrae a tutte le critiche del ricorrente, in quanto ha applicato ai fatti, come accertati in causa in termini che rimangono estranei al sindacato di legittimità, il principio secondo il quale il termine per la denuncia dei vizi previsto dall’art. 1669 cod. civ. decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, in quanto non sono sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti; spetta al giudice di merito, involgendo apprezzamento di fatto, l’accertamento del momento nel quale detta conoscenza è stata acquisita (Cass.
Sez. 2 16-1-2020 n. 777 Rv. 656833-01, Cass. Sez. 2 29-3-2002 n. 4622 Rv. 553338-01 relative a fattispecie nelle quali il termine era stato individuato nella data di deposito della relazione del consulente d’ufficio; nello stesso senso anche Cass. Sez. 2 18 - 5 - 2023 n. 13707 Rv. 667805-01, per tutte). Non sussiste neppure la contraddizione lamentata con il terzo motivo con quanto affermato a pag. 16 della sentenza, perché a pag. 16 la sentenza si è limitata a riportare il contenuto del primo motivo di appello di Maurizio Mannucci, che ha iniziato a esaminare nell’ultimo capoverso della pagina (da “La Corte osserva”). 10.Con il quarto motivo Maurizio Mannuccideduce “art. 360 co. 1 n. 3 e 4 c.p.c.: violazione e falsa applicazione art. 167 c.p.c.” e con esso il ricorrente lamenta che la sentenza, probabilmente confondendo gli appellanti principali Mannucci e Tecnoedil s.r.l., abbia dichiarato che le eccezioni di decadenza e prescrizione erano state tardivamente sollevate; evidenzia che Maurizio Mannucci aveva sollevato le eccezioni tempestivamente, con la comparsa ex art. 167 cod. proc. civ. depositata il 30-12-2008 per la prima udienza fissata il 19-1-2009. 10.1.Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.
La sentenza impugnata, seppure contiene l’affermazione di cui ci si duole con il motivo, ha poi proceduto a esaminare nel merito le eccezioni di decadenza e prescrizione e nel merito le ha rigettate, con le statuizioni oggetto di censura attraverso il secondo e il terzo motivo di ricorso di Maurizio Mannucci, già dichiarati infondati al punto 9. Poiché anche nel giudizio di cassazione l’interesse a impugnare discende dalla possibilità di conseguire un risultato pratico favorevole (Cass. Sez. 2 19-7-2023 n. 21230 Rv. 668484-01, Cass. Sez. 3 8-6- 2017 n. 14279 Rv. 644642-01)e nella fattispecie tale risultato pratico è escluso a fronte della definitività del rigetto delle eccezioni di decadenza e prescrizionenel merito, manca l’interesse del ricorrente a denunciare l’erroneità dell’affermazione. 11.Con il quinto motivo Maurizio Mannucci deduce “ art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione art. 1176 c.c.; violazione art. 112 c.p.c.”; evidenzia che aveva impugnato la sentenza di primo grado che aveva affermato la responsabilità del progettista, deducendo di non essere stato incaricato del progetto delle strutture di fondazione ma solo del progetto architettonico, di avere contestato le conclusioni del c.t.u., laddove aveva qualificato come frane quelli che erano lievi scivolamenti degli strati superficiali del terreno, di avere contestato la mancanza di diligenza professionale in quanto le indagini geologiche erano state eseguite e non attestavano fenomeni di dissesto.
Perciò il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia omesso di prendere in considerazione gli elementi pacificamente emersi in causa, affermando in modo gravemente erroneo che il professionista avesse omesso di incaricare altri professionisti per le integrazioni necessarie. Aggiunge che, contraddicendosi, la sentenza haescluso la responsabilità di Studio di Geologia e Geofisica e di Geosol s.r.l. che avevano ricevuto l’incarico delle indagini geologiche; lamenta che anche con ri guardo al rilascio della concessione edilizia la sentenza abbia eseguito riferimento logicamente errato, in quanto il professionista aveva richiamato il rilascio della concessione edilizia per evidenziare la sua diligenza. 11.1.Il motivo è inammissibile sotto vari profili e comunque infondato.
In primo luogo, non è configurabile la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.prospettata , perché il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio e per integrarlo occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, il che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioniproposte o pronuncia solo nei confronti di alcune parti; invece, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra eventualmente vizio di natura diversa, relativo all’attività svolta dal giudice per supportare l’adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (Cass.
Sez. 6-L 3- 3-2020 n. 5730 Rv. 657560-01, Cass. Sez. 1 18-2-2005 n. 3388 Rv. 579433-01, per tutte). Nella fattispecie è pacifico che la sentenza impugnata abbia esaminato tutti i motivi di appello proposti da Maurizio Mannucci e in particolare i motivi secondo e terzo ai quali si riferisce il motivo di ricorso, per cui non è configurabile omissione di pronuncia. Gli argomenti del ricorrente non possono neppure essere esaminati al fine di riqualificare il vizio ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., sia perché il motivo non è formulato secondo il relativo paradigma, non individuando specificofatto storico decisivo di cui sia stato omesso l’esame, sia per la preclusione posta dall’art. 348-bis ult. co. cod. proc. civ. ratione temporis vigente, in quanto sulla questione della responsabilità del progettista e direttore dei lavori Mannucci la sentenza d’appello ha integralmente confermato la sentenza di primo grado.
Per il resto il motivo è inammissibile per le ragioni già svolte al punto 6.2 con riferimento al secondo motivo di ricorso di Tecnoedil s.r.l. Come in quel caso, gli argomenti, seppure sotto la denominazione della violazione e della falsa applicazione di legge, tendono a ottenere una ricostruzione dei fatti diversa da quella eseguita dalla sentenza impugnata, sostenendo una erronea ricognizione della fattispecie concreta, in termini inammissibili nel giudizio di legittimità. Infatti, la sentenza impugnata ( da pag.
18) ha dichiarato di condividere la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto la responsabilità del progettista e direttore dei lavoriper non avere espletato l’incarico con l’ordinaria diligenza richiesta dall’art. 1176 cod. civ.; ciò perché il progettista direttore dei lavori non poteva esimersi da una valutazione approfondita delle problematiche costruttive riferite alla tipologia geomorfologica del luogo,il geom. Mannucci aveva progettato l’intera ristrutturazione del fabbricato e redatto il progetto esecutivo e, qualora avesse ritenuto di non avere le competenze necessarie, avrebbe dovuto rifiutare l’incarico o rivolgersi ad altri professionisti per le necessarie integrazioni, senza che il rilascio della concessione edilizia, attestante l’avvenuto controllo amministrativo, valesse a escludere la sua responsabilità.
Di seguito la sentenza ha evidenziato che la responsabilità del progettista e del direttore dei lavori è solidale con quella dell’impresa costruttrice, in quanto l’ipotesi di responsabilità di cui all’art. 1669 cod. civ. ha natura extracontrattuale e nella stessa concorrono tutti i soggetti che abbiano contribuito per colpa professionale alla determinazione dell’evento dannoso. Con questo contenuto la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale il progettista risponde in solido con l’appaltatore dei vizi della costruzione dipendenti da cedimento delle fondazioni dovuto alle caratteristiche geologiche del terreno, ove i vizi dipendano da progettazione inadeguata alle condizioni geologiche del terreno (Cass. 11783/2000 già citata ).
Diversamente, i l ricorrente sostiene che erroneamente sia stata ritenuta la responsabilità del progettista direttore dei lavori, per avere lo stessosvolto i suoi compiti e per non essere responsabile del cedimento delle strutture; però, in questo modo evidentementeil ricorrente vorrebbe ottenere, in termini che rimangono estranei al sindacato di legittimità, l’accertamento in ordine alla sua mancanza di responsabilità per le carenze progettuali e costruttive che hanno cagionato i gravi vizi, a fronte del dato che la sentenza ha ritenuto tale responsabilità in fatto, in ragione d elle indagini geologiche che avevano messo in evidenza il livello di pericolosità dell’edificazione in zona ein ragione dell’accertamento del c.t.u. sulla causa degli smottamenti, da riferire agli errori nella fase progettuale ed esecutiva. 12.Ne consegue che i ricorsi sono integralmente rigettati.
In applicazione del principio della soccombenza i tre ricorrenti in solido, stante l’interesse comune, sono condannati alla rifusione a favore dei controricorrenti e della resistente delle spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate. In considerazione dell’esito deiricorsi, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei trericorrenti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilrispettivo ricorso ai sensi del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corterigetta i ricorsi;condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per spese ed Euro 14.000,00 per compensi a favore dei controricorrenti difesi dagli avv. D’Amora e Belli, in Euro 200,00 per spese ed Euro 14.000,00 per compensi a favore dei