Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory forty-day period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the mandatory forty-day timeframe. The appellant, represented by multiple lawyers, had not requested a decision on the settlement offer despite the deadline passing. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26764/2021 R.G. proposto da : CHIODINI GILBERTO SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato MANCA BITTI DANIELE (MNCDNL67L12H501S) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MERLO PIERGIORGIO (MRLPGR65C20B157H), MINA ANDREA (MNINDR49L28B157X) -ricorrente- contro CHIODINI MAURIZIO ABRAMO, elettivamente domiciliato in CAPRIOLO VIA VITT.EMANUELE 3, presso lo studio dell’avvocato ZANNI MAURO (ZNNMRA64E07B711K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro CAVALLERI MARIA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.886/2021 depositata il 08/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori