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Sentenza — n. 29172/2024 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 29172/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29172/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11632-2021proposto da: IMMOBILIARE EVA S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. ALESSANDRO LENTINI e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro EREDITA’ GIACENTE DI BONORA GIOVANNI, in persona del curatore pro tempore, avv. GIUSEPPE CRESTA, rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Casazione -controricorrente - nonchè contro MINI CASA S.R.L. -intimata - avverso la sentenza n. 507 /20 2 0 de l la CORTE DI APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/02/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; udito il P.G., nella persona delladott.ssa ROSA MARIA DELL’ERBA uditii difensori dell e part i FATTI DI CAUSA Con atto di citazionenotificato il 14.3.2006 Immobiliare Eva S.a.s. evocava in giudizio Mini Casa S.r.l. e Bonora Giovanni innanzi il Tribunale di Modena, esponendo di essere l’unica legittima proprietaria di due aree cortilive accessorie ad altro immobile, giusta rogiti risalenti al 1982 e 1983; di aver appreso che dette aree erano state trasferite in comproprietà a Mini Casa S.r.l., con atti del 6.11.1996 e del 3.9.1997, rogati dal notaio Garrasi, in base ad un frazionamento illegittimamente eseguito dall’arch.

Regesto Legislator

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art. 100 c.p; Sentenza — n. 29172/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt.112 e 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., sempre perché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunziare sulle domande di nullità di cui alla seconda censura. Le due doglianze, suscettibili di esame congiunto, sono parzialmente fondate. La Corte di Appello ha ritenuto che le due domande proposte da Immobiliare Eva S.a.s., di nullità ed inefficacia degli atti con i quali Mini Casa S.r.l. aveva apparentemente acquistato diritti di comproprietà sulle due aree cortilive di cui è causa, e di nullità dei frazionamenti catastali presupposti a detti atti, fossero assorbite dall’accertamento della proprietà esclusiva dei predetti spazi in capo alla società odierna ricorrente.

Parole chiave

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restrizione della proprietà prova della proprietà rivendicazione della proprietà accesso al fondo beni immobili proprietà privata

Disposizioni normative citate

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art. 100 c.p
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Testo completo

ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11632-2021proposto da: IMMOBILIARE EVA S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. ALESSANDRO LENTINI e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro EREDITA’ GIACENTE DI BONORA GIOVANNI, in persona del curatore pro tempore, avv. GIUSEPPE CRESTA, rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Casazione -controricorrente - nonchè contro MINI CASA S.R.L. -intimata - avverso la sentenza n. 507 /20 2 0 de l la CORTE DI APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/02/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; udito il P.G., nella persona delladott.ssa ROSA MARIA DELL’ERBA uditii difensori dell e part i FATTI DI CAUSA Con atto di citazionenotificato il 14.3.2006 Immobiliare Eva S.a.s. evocava in giudizio Mini Casa S.r.l. e Bonora Giovanni innanzi il Tribunale di Modena, esponendo di essere l’unica legittima proprietaria di due aree cortilive accessorie ad altro immobile, giusta rogiti risalenti al 1982 e 1983; di aver appreso che dette aree erano state trasferite in comproprietà a Mini Casa S.r.l., con atti del 6.11.1996 e del 3.9.1997, rogati dal notaio Garrasi, in base ad un frazionamento illegittimamente eseguito dall’arch.

Bonora senza il consenso di essa attrice; invocava quindi la declaratoria di nullità del prefetto frazionamento e dei contratti del 1996 e 1997, nonché l’accertamento della sua proprietà esclusiva delle due porzioni di terreno di cui anzidetto. Si costituivano ambedue i convenuti, resistendo alla domanda. Mini Casa S.r.l., inoltre, eccepiva che all’esito di altro giudizio, pendente tra di essa e Immobiliare Eva S.a.s., il Tribunale di Modena aveva accertato la comproprietà, tra le due società, delle aree oggetto di causa. Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1590/2013, definiva il giudizio di prime cure rigettando la domanda proposta da Immobiliare Eva S.a.s. Veniva proposto appello da Immobiliare Eva S.a.s. avverso ambedue le decisioni del Tribunale di Modena.

La Corte di Appello di Bologna, dapprima, con sentenza n. 455/2015, rigettava la domanda di accertamento della comproprietà delle due aree di cui si discute (con sentenza confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3502/2019) e poi, con la sentenza oggi impugnata, n. 507/2020, accoglieva la domanda di accertamento della proprietà esclusiva delle due porzioni in capo ad Immobiliare Eva S.a.s., rigettando altresì la domanda, proposta da quest’ultima società, di chiusura di due porte, aperte sulle due aree cortilive da Mini Casa S.r.l. durante la pendenza dei due giudizi di merito di cui anzidetto.

Riteneva in particolare, la Corte distrettuale, che i titoli prodotti in atti del giudizio di merito dimostrassero la proprietà esclusiva delle aree cortilive oggetto di causa in capo a Immobiliare Eva S.a.s., e che dunque Mini Casa S.r.l. non potesse vantare alcun diritto su di esse; tuttavia, la Corte felsinea riteneva anche che le domande di rimozione delle due aperture aperte sui detti spazi esterni e di risarcimento del danno non fossero accoglibili per difetto di prova, sia in punto di an che di quantum, non avendole la società odierna ricorrente coltivate.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Immobiliare EvaS.a.s., affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso l’Eredità Giacente di Bonora Giovanni.L’altra intimata, Mini Casa S.r.l., non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Il ricorso è stato chiamato una prima volta all’adunanza camerale del 13.5.2022 dinanzi la sesta sezione civile di questa Corte, prima della quale la parte ricorrente ha depositato memoria, e, all’esito della relativa camera di consiglio, è stato rinviato a nuovo ruolo, con ordinanza interlocutoria n. 17695/2022, affinché fosse trattato in pubblica udienza.

In prossimità dell’udienza pubblica, il P.G. ha depositato requisitoria scritta e la parte ricorrente ulteriore memoria Sono compars i a ll’udienza pubblica il P.G. Rosa Maria Dell’Erba , che ha concluso per il rigetto del ricorso, l’avv. Alessandro Lentini, per la parte ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento , e l’avv. Giuseppe Cresta, per quella controricorrente, il quale ha invocato il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione degli artt. 183, 184, 99, 112 c.p.c. e 2907 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe ordinato la chiusura delle due porte aperte da Mini Casa S.r.l. sulle aree cortilive di cui è causa, senza avvedersi che essa era stata proposta solo originariamente, ma non era più stata riprodotta in sede di precisazione delle conclusioni ed era quindi stata abbandonata.

La censura è inammissibile. Dall’esame delle conclusioni, rispettivamente contenute nell’atto di appello e nella precisazione delle conclusioni, riprodotte nel motivo in esame (cfr. pagg. 12 e ss. del ricorso) ai fini della specificità della doglianza, emerge che la domanda di condanna di Mini Casa S.r.l. alla chiusura delle due porte di cui si discute non era stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni. Tuttavia, occorre considerare il principio, al quale il Collegio intende dare continuità, secondo cui “La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo, a tal fine, necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno dell'interesse a coltivarla” (Cass.

Sez.2, Sentenza n. 17582 del 14/07/2017 , Rv. 644854; conf. Cass. Sez.3, Ordinanza n. 723 del 18/01/2021 , Rv. 660387). Poiché la parte ricorrente non indica alcuna ragione in base alla quale avrebbe perso interesse alla domanda di chiusura delle porte, né dimostra di avervi espressamente rinunciato, richiamando eventuali passaggi illuminanti -a tal proposito- dei propri scritti difensivi, la censura non è assistita dal necessario grado di specificità e si risolve nella deduzione di un vizio processuale rispetto al quale non si configura alcun beneficio diretto e rilevante della parte ricorrente.

Quest’ultima infatti, non deduce alcun interesse specifico collegato all’abbandono della domanda di chiusura delle due aperture aperte da Mini Casa S.r.l. Né può rilevare, al riguardo, il rilievo che il rigetto della specifica domanda ne precluderebbe la riproposizione in successivo giudizio, poiché, da un lato, la decisione di proporre anche la domanda di chiusura delle due aperture nel giudizio di merito definito dalla Corte di Appello di Bologna con la sentenza oggi impugnata è stata frutto di una autonoma scelta processuale di Immobiliare Eva S.a.s., che ben avrebbe potuto riservarsi la questione in vista di una futura diversa azione; mentre, dall’altro lato, non appare suscettibile di protezione l’interesse generico alla mera possibilità, ipotetica, di proporre detta azione futura, non potendosi configurare, al riguardo, i connotati di specificità e di utilità concreta, diretta ed attuale richiesti dall’art. 100 c.p.c., nell’interpretazione che di detta disposizione è offerta dalla giurisprudenza di questa Corte.

Sul punto, va ribadito che “L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore senza che siano ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (Cass.

Sez.3, Sentenza n. 28405 del 28/11/2008 ; Rv. 605612; Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 15355 del 28/06/2010 , Rv. 613874; Cass. Sez. 6 - L , Ordinanzan. 2051 del 27/01/2011 , Rv. 616029; Cass. Sez. L , Sentenzan. 6749 del 04/05/2012 , Rv. 622515). Infatti “... il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (Cass. Sez. L , Sentenza n. 27151 del 23/12/2009, Rv. 611498). Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., perché la Corte felsinea avrebbe omesso di pronunziare sulle domande di nullità degli elaborati planimetrici redatti dall’arch.

Bonora il 30.9.1996 e di nullità o inefficacia degli atti del 6.11.1996 e del 3.9.1997 rogati dal notaio Garrasi, in virtù dei quali Mini Casa S.r.l. aveva, apparentemente, acquistato i diritti di comproprietà sulle aree cortilive di cui è causa. Inoltre, la Corte distrettuale avrebbe reso una motivazione affetta da irriducibile contrasto logico, perché da un lato avrebbe ravvisato l’assorbimento delle domande di nullità degli elaborati redatti dall’arch. Bonora, e dall’altro lato avrebbe affermato che dette domande sarebbero state integralmente rigettate.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt.112 e 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., sempre perché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunziare sulle domande di nullità di cui alla seconda censura. Le due doglianze, suscettibili di esame congiunto, sono parzialmente fondate. La Corte di Appello ha ritenuto che le due domande proposte da Immobiliare Eva S.a.s., di nullità ed inefficacia degli atti con i quali Mini Casa S.r.l. aveva apparentemente acquistato diritti di comproprietà sulle due aree cortilive di cui è causa, e di nullità dei frazionamenti catastali presupposti a detti atti, fossero assorbite dall’accertamento della proprietà esclusiva dei predetti spazi in capo alla società odierna ricorrente.

Tale statuizione, in realtà, si giustifica soltanto con riferimento alla domanda di nullità, o inefficacia, degli atti sulla cui base Mini Casa S.r.l. aveva fondato la sua rivendicazione: una volta accertato, infatti, che l’odierna ricorrente è la proprietaria esclusiva delle due aree di cui è causa, è evidente che gli atti del 1996 e 1997, in favore di Mini Casa S.r.l., non possono esserle utilmente opposti. In relazione, invece, alla diversa domanda concernente la nullità dei frazionamenti presupposti ai predetti atti, non si configura alcun assorbimento, poiché l’odierna ricorrente aveva comunque interesse alla delibazione della domanda di nullità delle operazioni di variazione catastale illecitamente realizzate dal Bonora sulle aree di sua proprietà esclusiva, senza il suo consenso.

La Corte di merito, dunque, ha errato nel non pronunziarsi su detta domanda. L’accoglimento dei due motivi in esame, sotto il profilo appena indicato, implica l’assorbimento dell’ulteriore censura concernente l’irriducibile contrasto logico interno della motivazione individuato dalla società ricorrente. Contrasto logico che, peraltro, emerge con assoluta chiarezza dal confronto tra i passaggi contenuti alle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata, laddove prima si afferma che le domande spiegate nei confronti del Bonora sarebbero assorbite (cfr. pag. 8, penultimo rigo) e poi si dà atto, a contrario, che esse sarebbero state rigettate integralmente (cfr. pag. 9, quartultimo rigo della motivazione).

Il giudice del rinvio,dunque, dovrà procedere allo scrutinio della domanda di nullità delle operazioni catastali realizzate dal Bonora senza l’autorizzazione di Immobiliare Eva S.a.s., proprietaria esclusiva delle due aree cortilive di cui è causa, valutandone la fondatezza e decidendo, all’esito, se accoglierla o rigettarla, statuendo, all’esito, anche sulle spese. In definitiva, va dichiarato inammissibile il primo motivo, mentre vanno accolti il secondo ed il terzo, nei limiti di cui in motivazione. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censureaccolte, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Bologna, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM la Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo e il terzo, nei limiti di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censur e accolt e , e rinvia la causa alla Corte di Appello di Bologna, in diff