Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; case settled out of court with no costs awarded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant formally withdrew the lawsuit. Although the lower court had ruled in favor of CNH Industrial Italia against Brick Industry, the appellant had already settled the dispute and lost interest in continuing. Consequently, the court applied the statutory provisions for case extinction without ordering any costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, comma 2; Art. 391, ultimo comma c.p.c.: A withdrawal of appeal accepted by the opposing party satisfies the requirements for declaring the extinction of the proceedings without cost allocation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9917/2021 R.G. proposto da: CNH INDUSTRIAL ITALIA SPA, elettivamente domiciliata i n ROMA , P.ZZA AUGUSTO IMPERATORE 4, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO DRAGONE, rappresentat a e difes a dall'avvocato GIAN FRANCOSIMONINI; -ricorrente - contro BRICK INDUSTRY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ORA CURATELA FALLIMENTO BRICK INDUSTRY SRL, rappresentata e difes a dall'avvocato MARIA CRISTINAGRASSI; -controricorrente - Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 361/2021 depositata il 17/02/2021. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto Dott. LORENZO ORILIA Presidente PROPRIETÀ Dott. MAURO MOCCI Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO Consigliere Ad.10/10/2024 Dott. LUCA VARRONE Rel. Consigliere R.G.N.9917/2021 Dott. STEFANO OLIVA Consigliere Ric. 2021n.9917sez. S2 - a d. 1 0/ 1 0/202 4 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dal Consigliere LUCA VARRONE; Udito il Sostituto Procuratore generale in persona della dott.ssa ROSA MARIA DELL’ERBA che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio; FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE New Holland Kobelco Construction Machinery s.p.a. oggi CNH Industrial Italia s.p.a. conveniva, dinanzi al Tribunale di Catania , Brick Industry srl in liquidazione per sentirla condannare alla restituzione di una pala gommata,nonché per sentirla condannare al pagamento della somma di € 50.000,00, a titolo di risarcimento danno conseguente all’utilizzo della predetta pala gommata sine titulo.
Brick si costituiva e contesta va la domanda tanto sotto il profilo che New Holland fosse proprietaria della pala per giudicato derivante dal precedente giudizio, quanto di averla comunque ricevuta da New Holland, posto che aveva avuto rapporti solo con altra societàe quindi sarebbe stata tenuta a lla restituzione verso quest’ultima. Il Tribunale di Cataniaaccoglieva la domanda di New Holland condannando Brick alla restituzione della pala gommata in favore di parte attrice nonché al risarcimento del danno cagionato a quest’ultima quantificato in € 30.000 oltre interessi legali fino al soddisfo.
Brick proponeva appello avverso la suddetta sentenza. CNHgià New Holland resisteva al gravame . La Corte d'Appello , in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava la domanda di CNH Industrial Italia s.p.a. (già New Ric. 2021n.9917sez. S2 - a d. 1 0/ 1 0/202 4 Holland Construction Machinery s.p.a.), escludendola sussistenza di un giudicato sulla proprietà della pala meccanicain capo a New Holland. CNH Industrial Italia S.p.A. gia New Holland proponevaricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza affidandosi a due motivi. Veniva avanzata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: di inammissibilitàdel ricorso.
La parte ricorrente depositava memoria in prossimità dell’adunanza camerale. Egualmente in prossimità della adunanza si costituiva il Fallimento di Brick Industry S.r.l. in liquidazione, depositando comparsa di costituzione con nuovo procuratore, richiestadi autorizzazione rivolta al G.D. del Fallimento e procura speciale in data 28.4.2022. All’udienza del 5 maggio 2022 il Collegio , non ravvisando l’evidenza decisoria,riteneva opportuna la trattazione del ricorso in udienza pubblica. Parte ricorrente, in prossimità dell’odierna udienza, ha depositato rituale atto di rinuncia al ricorso, regolarmente firmato dalla controparte, evidenziando di aver definito la lite in via transattiva e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio con richiesta di compensazione delle spese di lite.
L'atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, c.p.c., al pari di quello della relativa accettazione, sicché, a norma dell'art. 391, ult. comma, c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione. Ric. 2021n.9917sez. S2 - a d. 1 0/ 1 0/202 4 In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l'estinzione del processo senza alcuna condanna alle spese (art. 391 ultimo comma cpc).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così dec