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Ordinanza Interlocutoria — n. 29164/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends appeal admissibility pending Supreme Court ruling on state legal aid appeal deadlines.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29164/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the admissibility of the appeal against a regional tax tribunal order. The Association Culturale Adelfia challenged a decision denying state legal aid, while the Ministry of Economy and Finance opposed the claim. The court decided to pause the proceedings because a prior interlocutory order raised a critical question regarding the correct appeal deadline for state legal aid decisions, which could determine the outcome of this case.

Regesto Legislator

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Art. 99 d.P.R. n. 115/2002; Art. 170 d.P.R. n. 115/2002: When a preliminary question of fundamental importance regarding the appealability or procedural deadlines for state legal aid decisions is raised, the Court of Cassation suspends the main appeal to await the Supreme Court's ruling on that specific issue.

Parole chiave

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state legal aid tax tribunal appeal procedural deadline fundamental question suspension of proceedings Cassation suspension patrocinio a spese dello Stato accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
99 ovvero Oggetto: patrocinio a spese dello Stato dell’art. 170 d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 30716/2021 R.G. proposto da ASSOCIAZIONE CULTURALE ADELFIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa dall’avv. Giorgio C anesi, con domicilio in Milano, Via Clusone n. 2. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELEL FINANZE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n.12. –CONTRORICORRENTE– avverso l’ordinanza n. 1142/2020 del Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia,pubblicata in data 1 9.10.2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.10.2024 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RILEVATO CHE: - con ordinanza interlocutoria n. 9433/2024 è stata rimessa alle SU la questione di massima di particolare importanza concernente la sussistenza di un rimedio impugnatorio avverso le decisioni di diniego o di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia tributaria e se, stabilita l’impugnabilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 99 ovvero Oggetto: patrocinio a spese dello Stato dell’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, il ricorrente debba rispettare il termine di 20 ovvero di 30 giorni dalla pronuncia del medesimo ovvero dalla sua comunicazione, ove assunto a seguito di scioglimento di riserva dell’organo decidente; - che la soluzione delle questioni di cui sopra sia idonea ad incidere sull’ammissibilità del presente ricorso e che occorra quindi attendere la pronuncia delle SU;

P.Q.M.

rinvia a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle SU sulle questioni sollevate con ordinanza interlocutoria n. 9433/2024. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione,