Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29161/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for misinterpreting contract literal meaning regarding debt release clause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29161/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the incidental appeal regarding omitted motivation but allowed the main appeal against the appellate judgment. The appellate court incorrectly applied interpretative principles to find a debt release clause, ignoring the literal text which lacked explicit language for such release. The cassation court ruled that literal meaning must be the primary tool of interpretation, ordering a retrial in a different composition.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1362 c.c.; Art. 1365 c.c.: In contract interpretation, the literal sense of the words used is the primary instrument; judges cannot substitute their subjective opinion for the clear common intent of the parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
contract interpretation literal meaning debt release clause appellate error retrial order controprestazione promessa di pagamento obbligo di contrattare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1362 c.c.
Art. 1365 c.c.
1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 54 d.l. 83/2012
civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R.
art. 1362 c.c
art. 1365 c.c
art. 1366 c.c
e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c.
art. 1371 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4480 del 20/05/1997
Sez. 2, Ordinanza n. 33451 del 11/11/2021
Sez. 6, Ordinanza n. 16621 del 2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26001/2019 R.G. proposto da : CONTRIVE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 103, presso lo studio dell’avvocato POMARICI ROMANO (PMRRMN62C05H501W) rappresentata e difeso dagli avvocati SANGREGORIO ALBERTO (SNGLRT58A29E507B), RIGAMONTI ENRICO (RGMNRC60D06A301V) -ricorrente- contro TARGA TELEMATICS SPA, incorporante di UBIEST spa, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MERULANA, 247, presso lo studio dell’avvocato DI GIOVANNI FRANCESCO (DGVFNC56P14H501Y) rappresentato e difeso dall'avvocato BONOTTO GIOVANNI (BNTGNN54A19C957V) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 519/2019 depositata il 15/02/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che: la srl Contrive e la spa Ubiest stipularono, il 27.7.2006, un contratto con cui la seconda si impegnava a fornire alla srl M.i.t.z.i un sistema antifurto. Il 17.7.2008 le società, essendo insorte contestazioni nella fruibilità del sistema da parte di M.i.t.z.i, si accordarono, tra l’altro, nel senso che la Ubiest riduceva la propria pretesa del prezzo iniziale d’appalto a 30.000,00 euro (di cui 5.000 pagati immediatamente) e ne dilazionava il pagamento (per i restanti 25.000,00) e nel senso che M.i.t.z.i assumeva l’obbligo di pagamento di tale importo a Ubiest, per mezzo di Contrive.

Con la clausola e) dell’accordo del 17.7.2008 venne stabilito che Contrive sarebbe stata “sollevata da qualsiasi impegno assunto con il presente accordo qualora Ubiest non avesse provveduto “ad emettere una nota di accredito a totale storno [di quanto in precedenza pagato] entro il 10.9.2008”; insorta controversia tra Ubiest -poi incorporata in Targa Telematic s spa- e Contrive sulla pretesa della prima di ottenere dalla seconda il pagamento del prezzo del contratto a favore di M.i.t.z.i ed avendo la prima agito sia in via monitoria sia in via ordinaria davanti al Tribunale di Treviso per il pagamento, il Tribunale riuniva il procedimento di opposizione al concesso decreto ingiuntivo e il procedimento ordinario, e rigettava la domanda di Ubiest.

Il procedimento di opposizione al decreto aveva n.9891/2009. Il decreto era stato concesso il 15.9.2009 per 25.000,00 euro in linea capitale oltre interessi ex d.lgs. 237/2002 dal 10.09.08 e oltre spese; la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza 15.2.2019, n. 519, in parziale accoglimento dell’appello di Ubiest, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava Contrive a pagare euro 25.000,00 oltre accessori. La Corte di merito osservava che la clausola dell’accordo del 17.7.2008 con cui M.i.t.z.i. si era impegnata a pagare a Ubiest la somma di euro 30.000,00 configurava una espromissione; che “non vi era nell’intero contesto dell’accordo del 17.7.2008 la dichiarazione espressa della creditrice Ubiest di voler liberare Contrive una volta preso atto dell’impegno assunto dalla srl M.i.t.z.i di pagarle il compenso”.

La Corte di Appello accoglie va quindi l’impugnazione “limitatamente alla condanna della società appellata [Contrive] al pagamento della minore somma di euro 25.000,00 con interessi legali maturati dalla domanda (data di costituzione di Ubiest nella causa n.9881/2009 Rg [causa di opposizione proposta da Contrive contro il decreto ingiuntivo ottenuto da Ubiest]” e confermava “invece la sentenza impugnata nella parte in cui revoca il decreto emesso nei confronti della società appellata” Contrive; Contrive ricorre per la cassazione di questa sentenza con due motivi contrastati da Targa Telematic s con controricorso contenente ricorso incidentale.

Contrive ha depositato controricorso per resistereal ricorso incidentale; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso principale si lamenta, in relazione all’art.360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell’art.1363 c.c., per avere la Corte di Appello interpretato in modo “atomistico” le varie clausole del contratto del 17.7.2008 laddove, da una loro corretta interpretazione sistematica (le une per mezzo delle altre) , sarebbe apparso chiaro che M.i.t.z.i, “data la previsione della nota di accredito”, aveva “assunto evidentemente in via esclusiva l’obbligo di pagamento”; 2.con il secondo motivo di ricorso principale si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell’art.1362 c.c., per avere la Corte di Appello interpretato il contratto del 17.7.2008 senza tener conto delle risultanze di documenti prodotti fino dal primo grado, relativi al comportamento delle parti nella fase delle trattative che avevano preceduto la stipula.

In particolare, la Corte di Appello avrebbe omesso di tener conto di comunicazioni via fax dalle quali sarebbe stato possibile ricavare l’intenzione della Ubiest di “assumere rapporti professionali diretti” con M.i.t.z.i, con “trasferimento a quest’ultima delle responsabilità economiche di Contrive” e la disponibilità di M.i.t.z.i. a “manlevare Contrive da responsabilità economica”; il ricorso è fondato. Non è contestato che tra M.i.t.z.i, Ubiest e Contrive sia stato concluso un accordo di espromissione. Questa Corte ha precisato che la regola posta dall'art. 1272, primo comma, cod. civ., circa la natura cumulativa dell'espromissione, salva dichiarazioneespressa del creditore di liberazione del debitore originario, non impone che la manifestazione di volontà di liberare il debitore siaespressa in maniera sacramentale, purché sia “espressa”, cioè, univocamente manifestata come diretta a tale risultato (Cass.

Sez.1, Sentenza n. 6935 del 21/11/1983). E’ pacifico e documentata l’esistenza della clausola e) del contratto: “Contrive sarà sollevata da qualsiasi impegno assunto con il presente accordo qualora Ubiest non provvederà ad emettere una nota di accredito a totale storno entro il 10.9.2008”. La Corte di Appello ha ritenuto che l’espromissione contenuta nella clausola non fosse liberatoria dato che l’emissione della nota di credito non era stata assunta dalla Ubiest come proprio “contestuale e formale” impegno (v. ultimi due capoversi di pagina 6 e inizio di pagina 7 della sentenza impugnata).

Ha poi precisato che la sottoscrizione di UBIEST “per accettazione” deve intendersi come conferma del proprio impegno di ridurre il proprio credito a €. 30.000,00 e accettazione del nuovo debitore srl M.I.T.Z.I. nonchè della dilazione della maggior parte del pagamento fino al 10 settembre 2008, ma non anche dell’accettazione dell’effetto, per quest’ultima., liberatorio…perché una tale volontà doveva essere espressa non potendosi desumere dalla formulazione della clausola e). Ha altresì osservato, per escludere la liberazione del debitore, che mancava la prova di un’offerta di pagamento da parte di quest’ultima con contestuale messa in mora della società creditrice per l’emissione della nota di accredito.

La Corte di Appello, così argomentando, ha fatto un uso non coerente dei canoni interpretativi forniti dall'art.1362 e ss. c.c., secondo i quali il primo strumento da utilizzare è il sensoletterale delle parole e delle espressioni adoperate e si è così discostata dal principio per cui nella ricerca della comune intenzione delle particontraenti, il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni delcontratto (art. 1362 c.c.) e qualora queste siano chiare e dimostrino una loro "intima ratio", il giudice non può invocarne una diversa, venendo così a sovrapporre una propria soggettiva opinione all'effettiva volontà deicontraenti (Cass.

Sez.3, Sentenza n.4480 del 20/05/1997); si impone quindi un nuovo esame in applicazione del seguente principio di diritto: n ell'interpretazione del contratto, ilprimo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c. (cfr. tra le varie, Sez. 2 - , Ordinanza n. 33451 del 11/11/2021;

Sez. 6 -2, Ordinanza n. 16621 del 2022).

3. con l’unico motivo di ricorso incidentale si lamenta, in riferimento al n.5 del primo comma dell’art.360 c.p.c., la omessa o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata “in riferimento alla conferma di revoca del decreto ingiuntivo”; il motivo è inammissibile perché è denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, il vizio specifico di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, ipotesi qui non ricorrente; in conclusione, il ricorso principale va accoltoe il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il controricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto;

PQM la Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente