Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The proceedings involved a dispute between Credit Fonduario S.p.A. and the Marrazzo brothers, where the lower court had offered a settlement that the appellant ignored. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision on a settlement proposal within the statutory period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21567/2021 R.G. proposto da : CREDITO FONDIARIO S.P.A. IN NOME E PER CONTO DI SIENA NPL 2018 S.R.L., elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore Via Garibaldi 28, presso lo studio dell’avvocato ALFANO CATERINA (LFNCRN67D62F912U) che larappresenta e difende -ricorrente- contro MARRAZZO FRANCESCO, MARRAZZO DOMENICO, elettivamente domiciliati in SALERNO CORSO VITTORIO EMANUELE 143 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato ROSSINI MICHELA (RSSMHL68B43I907C) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MONTESANTO COSTANTINO ANTONIO (MNTCTN49B28C584P) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.958/2021 depositata il 25/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori d