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Ordinanza — n. 29129/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29129/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29129/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.24886 /2019 R.G. proposto da: GAMBARDELLA CARMINE, c.f. GMBCRN46M25H703J, rappresentato e difeso dall’avv.Gaetano Ciccariello, con domicilio digitale s.l.ciccariello@pec.giuffrè.it ricorrente contro CARUSI NICOLA,c.f. CRSNCL49H26B157I, in persona del procuratore generale PUCCIARELLI SANDRO, c.f. PCCSDR62A12A495D, rappresentato e difeso dall’avv. Camillo Celebrano, elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. Vito Iorio nel suo studio in via Scirè n. 15 controricorrente avverso la sentenza n. 648/2019 della Corte d’appello di Salerno depositata il 9-5-2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15- 10-2024 dal consigliere Linalisa Cavallino OGGETTO: contratto di prestazione d’opera professionale R.G.24886/2019 C.C. 15-10-2024 FATTI DI CAUSA 1.Con atto di citazione notificato il 5-5-2003 Claudio Pucciarelli nella qualità di amministratore del Condominio Comparto 1/B di Auletta e di procuratore di Nicola Carusi ha c onvenuto avanti il Tribunale di Sala Consilina Carmine Gambardella, espone ndo che, a seguito del terremoto del 1980 che aveva gravemente danneggiato l’abitazione di Nicola Carusi e altri immobili di un comparto sito in Largo Carusi, il Comune di Auletta delegato dai proprietari aveva incaricato l’arch.

Regesto Legislator

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art. 115 cod. proc. civ, art. 112 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 29129/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Sez. 5 6- 11-2023 n. 30770 Rv. 669718-01, Cass. Sez. 3 10-6-2020 n. 11103 Rv. 658078-01, Cass. Sez. L 5-2-2004 n. 2148 Rv. 569894-01). Il motivo è ammissibile altresì in quanto rispettoso della previsione dell’art. 366 co. 1 n. 6 cod. proc. civ., facendo il ricorso specific o riferimento al contenuto degli atti processuali nei quali il convenuto aveva proposto la sua domanda riconvenzionale, così da consentire alla Corte di procedere all’esame diretto degli atti e verificare l’esattezza delle allegazioni del ricorrentesul punto. 2.1.Il motivo è fondato, perchésussiste nella sentenza impugnata l’error in procedendo consistito nell’avere dichiarato inammissibile l’impugnazione ex art. 331 co. 2 cod. proc. civ.

Parole chiave

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credito contestato condanna al pagamento pecuniario opposizione al precetto esecutivo azione di mantenimento controprestazione risarcimento del danno

Disposizioni normative citate

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art. 115 cod. proc. civ
Aggiunge che neppure Nicola Carusi, costituito in proprio nel corso del giudizio di primo grado dopo il decesso del suo procuratore speciale, aveva mai eccepito una sua estraneità alla domanda riconvenzionale di Carmine Gambardella, con conseguente violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.
art. 112 cod. proc. civ
e ulteriore violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.24886 /2019 R.G. proposto da: GAMBARDELLA CARMINE, c.f. GMBCRN46M25H703J, rappresentato e difeso dall’avv.Gaetano Ciccariello, con domicilio digitale s.l.ciccariello@pec.giuffrè.it ricorrente contro CARUSI NICOLA,c.f. CRSNCL49H26B157I, in persona del procuratore generale PUCCIARELLI SANDRO, c.f. PCCSDR62A12A495D, rappresentato e difeso dall’avv. Camillo Celebrano, elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. Vito Iorio nel suo studio in via Scirè n. 15 controricorrente avverso la sentenza n. 648/2019 della Corte d’appello di Salerno depositata il 9-5-2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15- 10-2024 dal consigliere Linalisa Cavallino OGGETTO: contratto di prestazione d’opera professionale R.G.24886/2019 C.C. 15-10-2024 FATTI DI CAUSA 1.Con atto di citazione notificato il 5-5-2003 Claudio Pucciarelli nella qualità di amministratore del Condominio Comparto 1/B di Auletta e di procuratore di Nicola Carusi ha c onvenuto avanti il Tribunale di Sala Consilina Carmine Gambardella, espone ndo che, a seguito del terremoto del 1980 che aveva gravemente danneggiato l’abitazione di Nicola Carusi e altri immobili di un comparto sito in Largo Carusi, il Comune di Auletta delegato dai proprietari aveva incaricato l’arch.

Carmine Gambardella della progettazione dei lavori di ripristino degli edifici al fine dell’erogazione delle provvidenze statali ex lege 219/1981; predisposta e approvata anche perizia di variante, dopo l’ultimazione dei lavori, il progettista aveva presentato una parcella difforme all’attività effettivamente svolta e contenente importi non dovuti; quindi ha chiesto che fosse dichiarata non dovuta la somma richiesta dal convenuto. Il convenuto Carmine Gambardella in via riconvenzionale ha chiesto il pagamento della somma di Euro 45.235,00 e con sentenza n. 425/2011 del 22-6-2011 il Tribunale di Sala Consilina ha dichiarato non dovuta al convenuto la somma di Euro 45.235,00 oggetto della domanda riconvenzionale. 2.Carmine Gambardella ha proposto appello avverso la sentenza, riproponendo la domanda rigettata da giudice di primo grado.

Si è costituito Nicola Carusi chiedendo il rigetto dell’appello e con ordinanza 4-4-2013 la Corte d’appello di Salerno ha disposto la rinnovazione della notificazione dell’appello al Condominio in persona del nuovo amministratore, essendo risultato l’amministratore precedente deceduto. Con successiva ordinanza 1-4-2014 la Corte ha rigettato l’istanza di fissazione di nuovo termine per la rinnovazione della notificazione ai proprietari dei singoli immobili , formulata dall’appellante deducendo l’estinzione del condominio; ciò per il fatto che l’appella nte non aveva dedotto anche che l’estinzione del Condominio si fosse verificata in modo così repentino da non consentirgli la notifica nei confronti dei singoli proprietari.

Proseguita perciò la causa soltanto nei confronti di Nicola Carusi, la Corte d’appello di Salerno l’ha decisa con sentenza n. 648/2019 depositata il 9-5-2019. La sentenza ha dichiarato inammissibile l’appello, in ragione del mancato rispetto del termine perentorio fissato per la rinnovazione della notificazione nei confronti del Condominio nel frattempo estinto, dopo avere escluso che sussistessero le condizioni per disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei singoli proprietari . Ha dichiarato che il convenuto appellante aveva proposto la sua domanda riconvenzionale non in via alternativa o solidale nei confronti dei due attori, ma solo nei confronti del Condominio; ha aggiunto che non era stata proposta domanda riconvenzionale nei confronti di Nicola Carusi volta a ottenere il pagamento del compenso limitatamente alla sua quota. 3.Avverso la sentenza Carmine Gambardella ha proposto ricorso per cassazione affidato aunico motiv o .

Sandro Pucciarelli nella qualità di procuratore generale di Nicola Carusi ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e a ll’esito della camera di consiglio del 15 - 10 - 202 4 la Corteha riservato il deposito dell’ordinanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.L’unico motivo è rubricato “ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 345 c.p.c. e 2909 c.c. –nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c. – vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.” e con esso il ricorrente evidenzia, richiamando testualmente il contenuto della sua comparsa di risposta e degli atti successivi, che aveva chiesto la condanna dell’attore “nella spiegata qualità”, e perciò sia quale amministratore del Condominio sia quale procuratore generale di Nicola Carusi, al pagamento del compenso professionale per l’attività svolta.

Lamenta che la sentenza impugnata, nel ritenere arbitrariamente che la domanda riconvenzionale fosse stata proposta soltanto nei confronti del Condominio, abbia violato il principio della domanda e il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, nonché il principio tantum devolutum quantum appellatum, e abbia omesso anche di considerare l’effettiva finalità dell’attore in riconvenzionale; la finalità era quella di resistere alla domanda proposta dell'attore, nella qualità di amministratore del Condominio e di procuratore speciale di Nicola Carusi, di accertamento negativo del credito, accertandone l’esistenza e nel contempo ottenendo la condanna al pagamento da parte dei dueattori.

Aggiunge che neppure Nicola Carusi, costituito in proprio nel corso del giudizio di primo grado dopo il decesso del suo procuratore speciale, aveva mai eccepito una sua estraneità alla domanda riconvenzionale di Carmine Gambardella, con conseguente violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e ulteriore violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Rileva che anche il Tribunale aveva recepito che la domanda era formulata sia nei confronti del Condominio sia nei confronti di Nicola Carusi, in quanto l’aveva rigettata nel merito e non perché non fosse stata proposta contro Nicola Carusi. 2.Il motivo è ammissibile in quanto, diversamente da quanto sostenuto dal controricorrente, seppure l’individuazione e l’interpretazione del contenuto della domanda siano attività riservate al giudice di merito, si tratta di attività sindacabili, come vizio di nullità processuale ex art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ., qualora l’inesatta rilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinente all’individuazione del petitum, sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass.

Sez. 5 6- 11-2023 n. 30770 Rv. 669718-01, Cass. Sez. 3 10-6-2020 n. 11103 Rv. 658078-01, Cass. Sez. L 5-2-2004 n. 2148 Rv. 569894-01). Il motivo è ammissibile altresì in quanto rispettoso della previsione dell’art. 366 co. 1 n. 6 cod. proc. civ., facendo il ricorso specific o riferimento al contenuto degli atti processuali nei quali il convenuto aveva proposto la sua domanda riconvenzionale, così da consentire alla Corte di procedere all’esame diretto degli atti e verificare l’esattezza delle allegazioni del ricorrentesul punto. 2.1.Il motivo è fondato, perchésussiste nella sentenza impugnata l’error in procedendo consistito nell’avere dichiarato inammissibile l’impugnazione ex art. 331 co. 2 cod. proc. civ.

Si premette che è insita nella sentenza impugnata la contraddizione diritenere che ricorressero i presupposti per applicare l’art. 331 co. 2 cod. proc. civ. e di ritenere , nel contempo, che la domanda non fosse stata proposta nei confronti della parte costituita; ciò avrebbe escluso in radice il ricorrere dei presupposti per la fissazione di termine per l’integrazione del contraddittorioex art. 331 co. 1 cod. proc. civ. perché , per potersi configurare integrazione del contraddittorio, occorre l’inscindibilità della causa e la notifica dell’appello almeno nei confronti di una giusta parte.

In disparte tale rilievo, risulta essenziale considerare chesul dato di fatto dell’estinzione del condominio si è formato il giudicato interno, in quanto il relativo accertamento eseguito dalla Corte d’appello - seppure non accompagnato dall’individuazione della causa di tale estinzione - non è stato oggetto di impugnazione ; risulta altresì essenziale considerare che Nicola Carusi , attore in primo grado e appellato costituito,era stato uno dei cond ò mini. Per quest o , egli era legittimato passivo in qualità di partedel rapporto obbligatorio dedotto in causa,non in ragione e alla condizione di una espressa formulazione della domanda nei suoi confronti, come ritenuto dalle parti e dalla sentenza impugnata, ma per il fatto che la domanda di condanna proposta nei confronti del condominio è per definizione domanda anche nei confronti dei condòmini, non essendo condominio e condòmino soggetti terzi tra loro; in proposito, basti richiamare il principio secondo il qualeil condominio ha peculiare natura di ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi componenti, i quali devono intendersi rappresentati ex mandato dall’amministratore (Cass.

Sez. 6-2 19-11-2021 n. 35576 Rv. 662900-01, Cass. Sez. U 18-4-2019 n. 10934 Rv. 653787-01). Ne consegue che Nicola Carusi è rimasto passivamente legittimato in riferimento alla domanda proposta dal professionista per l’attività svolta a favore del condominio anche a seguito dell’estinzione del condominio, in quanto l ’estinzione del condominioha fatto venire meno l’ente di gestione e perciò la gestione del rapporto obbligatorio da parte dell’amministratore condominiale, ma non ha comportato il venire meno del la titolarità passiva del rapporto obbligatorio in capo ai soggetti già componenti del condominio.

Quindi,poiché era parte costituita in giudizio uno de i soggetti già componenti del condominio, la Corte d’appello non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello , ma avrebbe dovuto considerare che la domanda di condanna formulata dal terzo che assumeva di essere titolare di un diritto di credito riferito a l rapporto di condominionon comportava né litisconsorzio necessario passivo né litisconsorzio processuale tra tutti i soggetti già componenti del condominio. Infatti, il litisconsorzio necessario tra tutti i condòmini sussiste esclusivamente nel caso di azioni che investono un rapporto giuridico unico e inscindibile, finalizzate all’adempimento di una prestazione di facere non suscettibile di divisione (Cass.

Sez. 2 4-2- 3021 n. 2634 Rv. 660246-01); invece, la proposizione di domanda intesa a ottenere da più coobbligati, anche in via solidale, l’adempimento della prestazione pecuniaria comune comporta situazione riconducibile al litisconsorzio facoltativo, che sussiste di regola quando si agisce verso più coobbligati a una prestazione da eseguirsi solidalmente(Cass. Sez. 3 10-5-2011 n. 10208 Rv. 618211 - 01). Pertanto, il processo avrebbe dovuto proseguire avanti la Corte d’appello, in quanto legittimamente instaurato nei confronti d i Nicola Carusi,che ne era parte sin dal primo grado. 3.Per queste ragioni si impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno.Essendo il rinvio restitutorio(per essersi la sentenza impugnata limitata a una pronuncia meramente processuale, senza entrare nel merito), resta impregiudicata ogni altra valutazione , ad opera del giudice di rinvio, inerente all’esistenza e al la misura del l’obbligazione in capo a Nicola Carusi.

Il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizi