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Ordinanza Interlocutoria — n. 29111/2024 — snciv Generato dall'IA

Court orders remittal to determine if urban planning designation creates a public easement without formal transfer documents.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29111/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The interlocutory order remitted the case to determine whether a specific urban planning designation automatically creates a public access easement without formal transfer documents. The lower court had previously ruled in favor of the plaintiffs, but the appellate court found the legal issue regarding the nature of the land title unresolved. Consequently, the proceedings were sent back for a definitive ruling on the statutory interpretation of the relevant urban planning laws.

Regesto Legislator

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Art. 28 e 31, l. n. 1150/1942; Art. 8 e 10, l. n. 765/1967: A specific urban planning designation for public road purposes does not automatically create a public access easement in favor of adjacent properties absent a formal act of cession or concession.

Parole chiave

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urban planning designation public access easement formal transfer documents servitù di passaggio condominial ownership remitting the case statutory interpretation disposizioni transitorie in materia marittima

Disposizioni normative citate

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Art. 28 e 31, l. n. 1150/1942
Art. 8 e 10, l. n. 765/1967
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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n. 9687/2023
Allo stesso tempo, occorrerà verificare l’incidenza di eventuale giudicato riflesso della decisione n. 9687/2023 di questa Corte, richiamata dalla parte ricorrente.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 34334/2019 R.G. proposto da: CURCELLI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 143, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PATRICELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato EMANUELE MAGLIA e dall’avvocato PIETRO DI CARLO giusta procura in atti; –ricorrente – e DE TROIA CLEMENTINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 143, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PATRICELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato PIETRO DI CARLO giusta procura in atti; -ricorrente - contro CIARAMELLA GIROLAMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN GIOVANNI DEI PRATI, presso lo studio del dottore ERNESTO CAPRIO, rappresentato e difeso dall’avvocato UMBERTO ELIA giusta procura in atti;

–controricorrente – e CONDOMINIO MEDITERRANEO in persona dell’amministratore pro tempore, ADDONA ELVIRA, RICCI MARINA; -intimati- avverso la sentenza n. 308/2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 19/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; Osserva 1. Girolamo Ciaramella chiamò in giudizio Emme Costruzioni s.r.l., nonché i coniugi Giovanni Curcelli e Clementina De Troia, chiedendo accertarsi che i convenuti non erano titolari di servitù di passaggio, con apertura varchi a carico del condomino Mediterraneo, sito nel comune di Campomarino, di cui l’attore era condomino, con condanna al ripristino; con successivo intervento il Condominio aderì alla domanda attorea.

L’adito Tribunale accolse la domanda. La Corte d’appello di Campobasso rigettò l’impugnazione di Curcelli e De Troia.

2. Giovanni Curcelli e Clementina De Troia avanzavano ricorso sulla base di tre motivi e Girolamo Ciaramella resisteva con controricorso.

3. Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.

4. I ricorrenti, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, hanno chiesto decidersi il ricorso.

5. Il processo è stato fissato per l’adunanza camerale del 9 ottobre 2024.

6. Appare opportuno rimettere la trattazione specie in relazione al primo motivo, con il quale vien posta la questione di diritto se, in mancanza di un formale atto di cessione o concessione, in funzione dell’ottenimento di titolo abilitativo per la edificazione, ai sensi degli artt. 28 e 31, l. n. 1150/1942, siccome modificati dagli artt. 8 e 10, l. n. 765/1967, nonostante la destinazione urbanistica a sede stradale pubblica, l’area in questione resti privata e, comunque, non assoggettata al servizio d’accesso in favore degli immobili edificati. Allo stesso tempo, occorrerà verificare l’incidenza di eventuale giudicato riflesso della decisione n. 9687/2023 di questa Corte, richiamata dalla parte ricorrente.

P.Q.M.

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