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Ordinanza — n. 29005/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on boundary dispute, upholding lower court's expense allocation despite lack of reciprocal loss.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29005/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed Donato D'Elia's appeal against a boundary dispute judgment, confirming the lower courts' decision to allocate litigation costs. The first instance and appellate courts ruled that D'Elia lacked title to the land and rejected the counterclaim for acquisitive prescription, ordering him to pay the opposing parties' expenses. The Supreme Court upheld this outcome, rejecting D'Elia's arguments regarding the improper compensation of costs and the procedural status of the intervening third party.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; Art. 951 c.c.: In boundary disputes, the party whose claims or resistance are disallowed is deemed the loser for expense allocation purposes, regardless of reciprocal loss or specific statutory rights to common costs for boundary markers.

Parole chiave

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boundary dispute regulation litigation cost allocation intervening third party lack of title declaration acquiritive prescription rejection procedural preclusion reciprocal loss requirement donatario

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 951 c.c.
Il diritto, riconosciuto dall'art. 951 c.c. a ciascuno dei confinanti, di richiedere che il confine sia delimitato a spese comuni si riferisce alle spese per l'apposizione materiale dei termini e non alle spese del procedimento instaurata ai sensi della stessa norma (Cass.
Art. 380-bis c.p.c.
Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ravvisando la manifesta infondatezza del ricorso ai sensi dell’art.
Art. 96 c.p.c.
– il terzo e il quarto comma dell’art. 96, cod.
Art. 13 D.P.R. n. 115/02
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 380 bis c.p
Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ravvisando la manifesta infondatezza del ricorso ai sensi dell’art.
art. 91 c.p
art. 92 c.p
art. 268 c.p
art. 951 c.c
Il diritto, riconosciuto dall'art. 951 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 1859/2018
Cass. 25798/2015
Cass. 11681/2014
25798/2015; Cass. 11681/2014).
Cass. 3642/2001
a ciascuno dei confinanti, di richiedere che il confine sia delimitato a spese comuni si riferisce alle spese per l'apposizione materiale dei termini e non alle spese del procedimento instaurata ai sensi della stessa norma (Cass. 3642/2001; Cass.
Cass. 3082/2006
3642/2001; Cass. 3082/2006).
Cass. S.u. 27433/2023
Cass. S.u. 27433/2023; Cass.
Cass. S.u. 27195/2023
27433/2023; Cass. s.u. 27195/2023; Cass.
Cass. S.u. 27947/2023
27195/2023; Cass. s.u. 27947/2023).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10060/2022 R.G. proposto da: D'ELIA DONATO, elettivamente domiciliato in Bari Trevisani 106, presso lo studio dell’avv. APREA ANTONIO , che lo rappresenta e difende. ricorrente contro BUQUICCHIO VINCENZO e ROSELLI GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avv. MACRO RENATO, rappresentato e difeso dall' avv. FRANZESE GIOVANNI controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'appello di BARI n.268/2022, depositata il 15/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO.

FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Vincenzo Buquicchio ha convenuto in giudizio Donato D’Elia, chiedendo di regolare il confine tra il fondo di sua propriet à, in contrada Rogadeo, in agro di Mariotto, Fraz. di Bitonto e il terreno confinante del convenuto. Quest’ultimo si è costituito, sostenendo che l’attore non era proprietario del bene, che apparteneva a Gaetano Roselli, ed ha proposto riconvenzionale di usucapione della porzione contesa in giudizio. In corso di causa è intervenuto il Roselli, facendo proprie le domande proposte in via principale.

Il tribunale ha ritenuto ammissibile l’intervento, ha accolto le domande del terzo intervenuto, ha dichiarato il difetto di titolarità del bene in capo all’attore, ha respinto la riconve nzionale e ha compensatole spese tra il convenuto e il Boquicchio, ponendo ogni altro onere a carico del D’Elia. La sentenza è stata confermata in appello, ribadendo la legittimità dell'intervento e ritenendo superflua ogni altra valutazione in ordine alla compensazione delle spese tra l'attore originario ed il convenuto, dato il rigetto della riconvenzionale di usucapione, con aggravio delle spese di secondo grado a carico del D’Elia, che aveva proposto il gravamerisultato infondato.

Per la cassazione della sentenza Donato D’Elia ha proposto ricorso affidato ha tre motivi; Vincenzo Boquicchio e Gaetano R oselli resistono con controricorso. Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ravvisando la manifesta infondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 366, comma primo, n.3 c.p.c.. Su istanza del ricorrente, che ha chiesto la decisione, il Presidente ha fissato l’udienza in camera di consiglio. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli articoli 112,132, comma secondo, numero 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., censurando la compensazione delle spese di primo grado tra il ricorrente el’attore nonostante il rigetto della domanda proposta da Vincenzo Boquicchio , per asserita insussistenza del la soccombenza reciproca o i presupposti per la compensazione per giusti motivi. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., sostenendo che il ricorrente non era soccombente, poiché il tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione dell'attore mentre la riconvenzionale di usucapione era stata rinunciata, non avendo il D ’Elia cont e s tato neppure le risultanze della c.t.u. che aveva stabilito i confini.

Il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 92 c.p.c., sostenendo che la sentenza, nel ritenere superflua ogni altra valutazione ai fini delle spese, abbia disposto la compensazione in assenza dei presupposti, senza tener conto che il ricorrente non era soccombente in primo grado , avendo rinunciato alla domanda, e chenon era controversa la defin i zion e dei confini . I tre motivi sono infondati. Donato D ' E lia aveva impugnato la sentenza di primo grado , lamentando l'inammissibilità dell'intervento del R oselli e l’erroneità della pronuncia sulle spese di primo grado.

Diversamente da quanto dedotto , la riconvenzionale di accertamento dell'usucapione della striscia di terreno posta a confine tra le due proprietà è stata ritenuta carente di prova e perciò respinta nel merito , non rinunciata , conf i gurandosi una situazione di soccombenza reciproca che rendeva ammissibile la compensazione delle spese di primo grado , avendo il Tribunale respinto anche la richiesta di regolamento dei confini proposta dal Boquicchio. Resta incensurabile anche la condanna al pagamento delle spese di appello in cui le ragioni dell’appellante sono state integralmente disattese nei rappo r ti con l’attore e con il terzo , legittimamente intervenutoprima dell’udienza di precisazione delle conclusioni, e la cui domanda poteva essere definita nel merito, non essendo maturata alcuna preclusione: la formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'interventoprincipale e litisconsortile, sicché la preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c. non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non opera il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento "fino all'udienza di precisazione delleconclusioni", configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie (Cass. 1859/2018;

Cass. 25798/2015; Cass. 11681/2014). Sotto altro profilo, anche nel giudizio di regolamento dei confini deve considerarsi soccombente, al fine dell'attribuzione dell'onere delle spese, la parte la cui prospettazione o al cui resistenza sia stata disattesa. Il diritto, riconosciuto dall'art. 951 c.c. a ciascuno dei confinanti, di richiedere che il confine sia delimitato a spese comuni si riferisce alle spese per l'apposizione materiale dei termini e non alle spese del procedimento instaurata ai sensi della stessa norma (Cass. 3642/2001; Cass. 3082/2006).

Il ricorso è quindi respinto. Poiché l’impugnazione è stata definita in senso conforme alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis, c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis, cod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96, cod. proc. civ., con conseguente condanna al pagamento, in favore del controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferiore ad € 500 e non superiore a € 5.000; cfr.

Cass. S.u. 27433/2023; Cass. s.u. 27195/2023; Cass. s.u. 27947/2023). Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente in solido al pagamento delle spese processuali, pari ad € 3.500,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, nonché di € 3.500,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e dell’ulteriore importo di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Rom