Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29002/2024 — snciv Generato dall'IA

Court holds liquidation decree for state-funded defense is non-revocable even if admission is revoked.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29002/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the First Instance Court's order revoking the liquidation decree for defense fees after the client's admission to state-funded legal aid was withdrawn. The lower court had incorrectly applied the revocation retroactively to invalidate the payment order, arguing it would save public funds. The Supreme Court ruled that the liquidation decree is a final judicial act that cannot be modified or revoked by the court itself, leaving only the specific recovery provisions for the client's financial status changes.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 111, 112 DPR 115/2002; The liquidation decree for state-funded defense fees is a final judicial act that cannot be revoked or modified by the court, and its retroactive revocation affects only the client's rights, not the acquired rights of the lawyer.

Parole chiave

Generato dall'IA
state-funded defense liquidation decree revocation of admission final judicial act non-autotutela power retroactive effect legal aid fees indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 82 DPR 115/2002
Art. 80, 6 DPR 115/2002
Art. 111 DPR 115/2002
Art. 136 DPR 115/2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 5458/2022
Court allows lawyer's appeal against revocation of state-funded legal aid due to income limits and lack of standing.
Cass. 1196/2017
Cass. civ. 12795/2014
1196/2017; Cass. civ. 12795/2014; Cass.14594/2008; CorteCost.
Cass. 14594/2008
Corte Cost. 192/2015
Cass. pen. 10159/2021
30 maggio 2002, non comporta l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione (Cass. pen. 10159/2021; Cass.
Cass. pen. 17668/2019
Cass. 21997/2018
Cass. 24604/2023
Cassation court dismisses lawyer's appeal for state-funded legal aid revocation due to lack of standing.
Cass. 9545/2023
Cassation court allows lawyer's appeal, ruling state cannot revoke final fee decree via self-correction power.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4381/2021 R.G. proposto da: SPADAVECCHIA GIUSEPPE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso in proprio. -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in personadel Ministro p.t. -intimato- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TRANI n. 4980/2019 depositata il 01/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO. FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il Tribunale di Trani ha respinto l’opposizione proposta dall ’avv. Giuseppe Spadavecchia avverso la revoca del decreto di liquidazione dei compensi per la difesa di una parte inizialmente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, cui era stata poi revocata l’ammissione, osservando che:

a) il decreto di ammissione al patrocinio costituisce attopresupposto del decreto di liquidazione dei compensi , nel senso che, pur trattandosi di un atto distinto e autonomo rispetto a quello successivo, ne costituisce il fondamento, di modo che la revoca del decreto di ammissione al patrocinio, che ha effetti retroattivi, determina la caducazione anche del decreto diliquidazione;

b) non è decisivo che lo Stato ha diritto di rivalsa nei confronti della parte privata, poiché !'attivazione del procedimento determinerebbe un ulteriore esborso a carico dell’erario, con l'incertezza in ordine alla fruttuosità dell’iniziativa di recupero;

c) tale soluzione sarebbe coerente con il fatto c he il g iudice può in ogni tempo richiedere accertamenti reddituali sulla parte ammessa e può pronunciarsi anche dopo la definizionedella causa in cui il difensore ha espletato la difesa. Per la cassazione dell'ordinanza l'avv. Giuseppe Spadavecchia ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo; il Ministero della Giustizia non ha proposto difese.

2. L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli articoli 82,80 6,111 del DPR 115 del 2002, affermando che non sussiste un potere del giudice di disporre la revoca del decreto di liquidazione divenuto definitivo, neppure se sia stato revocato il beneficio dell'ammissione al patrocinio. Il ricorso è fondato. Costituisce orientamento consolidato di questa Corte che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il decreto di liquidazione del compenso al difensore per l’opera prestata nell’espletamento dell’incarico non è revocabile, né modificabile d'ufficio, poiché l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa, restando l’operatività degli effetti della eventuale revoca del provvedimento di ammissione disciplinati dall’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 5458/2022;

Cass. 1196/2017; Cass. civ. 12795/2014; Cass.14594/2008; CorteCost. 192/2015). Anche dalla giurisprudenza penale è affermato il principio secondo cui la revoca del patrocinio a spese dello Stato, per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, nel contesto degli artt. 111 e 112 d.P.R. 30 maggio 2002, non comporta l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione (Cass. pen. 10159/2021; Cass. pen.17668/2019), per effetto del quale il rapporto obbligatorio si instaura tra parte ammessa al patrocinio e lo Stato, tant’è che il difensore non può neppure opporre il decreto di revoca (Cass.21997/2018;

Cass. 24604/2023). Ne deriva, diversamente da quanto ritenuto nel decreto impugnato, che la retroattività del decreto di revoca incide sui diritti del solo patrocinato, non su quelli orm a i acquisiti dal difensore per effetto del titolo divenuto definitivo nei confronti dello Stato (Cass.9545/2023), fatta salva la previsione dell’art.111 d.P.R. 115/2002 che prevede che «le spese di cui all'articolo 107 (tra cui anche l’onorario e le spese del difensore di cui alla lett.

f) sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d) e comma 2» e, cioè, nelle ipotesi, richiamate nel decreto qui impugnato, di revoca d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente per mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92.. E’ accolto l’unicomotivo di ricorso. L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di T rani, in diversa composizione, anche per la liquidazionedelle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie l'unico motivo di ricorso, cassa l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa T ribunale di T rani, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civ