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Ordinanza — n. 28949/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding late notification objection, upholding lower court's rejection of procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28949/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a judgment that dismissed his opposition to a traffic fine. The appellant argued that the notification of the fine and the subsequent administrative order was invalid due to late service and improper agents. The court held that material acts like presenting documents at a post office can be delegated to private entities without affecting the validity of the notification. Consequently, the appeal was dismissed as the lower court correctly applied the law regarding notification procedures and cost allocation.

Regesto Legislator

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Art. 417 c.p.c.; Art. 201 c.d.s.: The court established that material acts of notification, such as presenting documents at a post office, may be delegated to private entities without impairing validity, and cost allocation complaints lacking specific factual details are inadmissible in cassation.

Parole chiave

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notification validity private delegation traffic fine appeal procedural defect cost allocation legitimacy review administrative order infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 417 c.p.c.
414, 416 e 417 c.p.c., per mancanza dei requisiti minimi essenziali previsti dall’art. 417 c.p.c.
Art. 201, comma IV, Cds
Art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
Art. 13 comma 1 bis del DPR 115/2002
115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
art. 417 c.p
414, 416 e 417 c.p.c., per mancanza dei requisiti minimi essenziali previsti dall’art. 417 c.p.c.
art. 75 c.p
Lgs n.150 del 2011 e dell’art. 75 c.p.c.
art. 384 c.p
I riportati tre motivi – che , per la loro stretta connessione, vanno trattati congiuntamente- sono infondati , pur dovendo la motivazione della sentenza impugnata essere corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c ., risultando, in ogni caso,il dispositivo conforme al diritto.
art. 149 c.p
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 149 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 7177/2012
Cass. n. 462/2017
7177/2012 e Cass. n. 462/2017).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11163/2022 R.G. proposto da : D'ALESSANDRO ALESSANDRO, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’avvocato PALAZZO FABRIZIO (PLZFRZ64C06H880T) e con indicazione di domicilio digitale all’indirizzo PEC: avv.fabriziopalazzo@pcert.postecert.it; -ricorrente- contro COMUNE DI MONTECATINI TERME, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, d al l’avvocato PARLANTI ROSSANA (PRLRSN61S58G636B) e con indicazione di domicilio digitale all’indirizzo PEC: avvrossanaparlanti@puntopec.it; -controricorrente- nonché contro PREFETTURA –U.T.G .

DI PIST OI A, domiciliat a “ex lege” in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,che la rappresenta e difende ; -resistente- avverso la SENTENZA diTRIBUNALE PISTOIA n. 857/2021 , pubblicata il 21/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA 1. La Polizia Municipale di Montecatini Terme, in data 21giugno 2018, elevò verbale di contestazione nei confronti di D’Alessandro Alessandro in ordine alla violazione dell’art.146, comma 3 , del Codice della Strada in riferimento all'art. 41, comma 11,dello stesso Cds per aver superato la linea di arresto ad intersezione semaforica nonostante il semaforo rosso.

Rigettato il ricorso in via amministrativa, il Prefetto di Pistoia emise ordinanza-ingiunzione per il pagamento della somma di € 326,00, oltre accessori, avverso la quale il D’Alessandro Alessandro propose opposizione innanzi al Giudice di Pace di Pistoia. Il giudizio si svolse nel contraddittorio con la Prefettura ed il Comune di Montecatini Terme. L’adito Giudice di Pace rigettò l’opposizione con la sentenza n. 542/2020.

2. Il D’Alessandro Alessandro impugnò in appello questa sentenza, basando il gravamesui seguenti motivi: - carenza di legittimazione passiva del Comune per essere legittimata passiva solamente la Prefettura che aveva emesso il provvedimento; - inammissibilità della costituzione della Prefettura in quanto costituita con il Vice-Prefetto, sprovvisto della titolarità per la rappresentanza dell’UTG; - inesistenza della notifica del verbale impugnato perché avvenuta da parte di soggetti terzi privi del potere notificatorio; - violazione degli artt. 414, 416 e 417 c.p.c., per mancanza dei requisiti minimi essenziali previsti dall’art. 417 c.p.c. , come la denominazione della persona giuridica, sede, esposizione dei fatti ed indicazione dei mezzi di prova; - inesistenza della notifica dell’ordinanza-ingiunzione perché effettuata da una società privata; - erronea quantificazione delle spese accessorie dovute con riferimento al CAD ed al CAN.

Nel giudizio d’appello la Prefettura rimase contumace. Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 857/2021,rigettò l’appello. Per quel che ancora rileva in questa sede, il citato Tribunale ritenne inammissibile perché tardivamente proposta in grado d’appello l’eccezione di tardività ed inammissibilità della costituzione del suddetto Comune. Parimenti tardiva era, secondo il Tribunale, la doglianza afferente il difetto di rappresentanza del Comune perché proposta per la prima volta in grado d’appello. Era, invece, infondata l’eccezione di difetto di rappresentanza del Vice-Prefetto, alla luce delle richiamate argomentazioni del Giudice di Pace.

Anche la notifica dell’ordinanza-ingiunzione a mezzo della società privata Maggioli s.p.a. era regolare perché non involgeva l’esercizio di potestà pubbliche ma afferiva unicamente ad attività materiali. Il Tribunale respinse l’appello anche in ordine al motivo su lle spese del procedimento e di notifica per violazione al Codice della Strada, che dovevano essere tutte sostenute dall’opponente secondo apposita delibera della Giunta Municipale.

3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, il D’Alessandro Alessandro. Il Comune di Montecatini Teme ha resistito con controricorso. L’U.T.G. di Pistoia ha depositato un mero atto di costituzione non notificato. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato memoriaillustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Deve essere preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per essere stato notificato presso la sede di Pistoia della Prefettura e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato in quanto il vizio di notifica è sanato dalla costituzione della Prefettura, sia pur a mezzo di un “atto di costituzione”della stessa Avvocatura Generale, che, seppur idoneo ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione ex art. 370, comma 1, c.p.c., attesta l’avvenuta conoscenza dell’atto di impugnazione.

2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del D. Lgs n.150 del 2011 e dell’art. 75 c.p.c. sotto diversi profili. In primo luogo, si contesta che il Tribunale, in sede di appello, abbia ritenuto inammissibile l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune, benché si trattasse di eccezione rilevabile d’ufficio e suscettibile di sanatoria in ogni grado. In ogni caso, il ricorrente prospetta di non aver potuto proporre l’eccezione innanzi al Giudice di p ace a causa della tardiva costituzione del Comune. Quanto alla costituzione della Prefettura, si censura la decisione del Tribunale che, aderendo alle motivazioni del primo giudice, ha reputato sufficiente l’intestazione degli atti perché le comparse di costituzione fossero riferibili alla Prefettura ed al Sindaco, mentre sarebbe stato necessario accertare il potere rappresentativo di detti enti.

3. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione degli artt.414, 416 e 417 c.p.c. sul presupposto che l e costituzion i in giudizio del Comune e della Prefettura si sarebbero dovute ritenere nulleper mancanza – nei relativi atti - dei requisiti minimi essenziali previsti dall’art.417 c.p.c., come la denominazione della persona giuridica, la sede, l’esposizione dei fatti ed indicazione dei mezzi di prova. In particolare, si deduce che la Prefettura si era costituita non a mezzo del Prefetto ma del Vice-Prefetto, che non aveva provato di avere la rappresentanza dell’ente, né di rivestire la qualifica di funzionario espressamente delegato. La costituzione del Comune non si sarebbe potuta considerare valida sia perché la Prefettura si era costituita nel giudizio di primo grado, sia perché non sarebbe stata consentita la delega da parte del responsabile del procedimento.

4. Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt.115 c.p.c. e 116 c.p.c., per carenza di prova dell’infrazione, non avendo la Prefettura prodotto alcun documento o altro mezzo probatorio nel giudizio di primo grado, sicché la decisione del Giudice di pace sarebbe stata fondata su alcuni fotogrammi prodotti dal Comune, la cui costituzione si sarebbe dovuta considerare inammissibile per i motivi sopra illustrati. In definitiva, il giudice di appello avrebbe fondato la sua decisione su documenti prodotti dal solo Comune, e non dal Prefetto, che non era legittimato, ragion per cui le relative risultanze non avrebbero potuto essere valutate sul piano probatorio.

5. I riportati tre motivi – che , per la loro stretta connessione, vanno trattati congiuntamente- sono infondati , pur dovendo la motivazione della sentenza impugnata essere corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c ., risultando, in ogni caso,il dispositivo conforme al diritto. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 6, comma 9 , del D. Lgs 150/2011, “nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto”. Le tre proposizioni di questa norma si riferiscono tutte chiaramente al giudizio di primo grado, e segnatamente: le prime due, a qualsiasi giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione; la terza, invece, ai soli giudizi di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 205 Cds.

Ne consegue che la facoltà di stare in giudizio personalmente nel primo grado del giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione può essere esercitata, rispettivamente, per tutte le opposizioni, mediante delega interna ad un funzionario della stessa Amministrazione che ha emesso l'atto impugnato, mentre per le sole opposizioni avverso le ordinanze-ingiunzioni in materia di violazioni al Cds, la delega può anche essere esterna, qualora il Prefetto ritenga di farsi rappresentare in giudizio dall'Amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, che provvede mediante propri funzionari appositamente delegati (cfr.

Cass.n. 20418 del 2020 ). Come affermato da questa Corte, in tema di sanzioni amministrative per violazioni delcodice della strada, la legittimazione passiva spetta all'Amministrazione dalla quale dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione, sicché, ove il verbale sia stato elevato dalla Polizia Municipale, legittimato a resistere all'opposizione è il Comune; tuttavia, qualora il ricorso sia stato notificato all'organo di una diversa Amministrazione (nel caso di specie, il Prefetto), l'erronea identificazione del legittimato passivo, essendo un adempimento riservato alla cancelleria, non si traduce nell'inammissibilità del ricorso ma in un vizio della sentenza (v.

Cass. n. 2961/2016 e Cass.n.7308/2017). Nel caso di specie, non sussisteva il difetto di legittimazione passiva del Comune perché si trattava dell’autorità che aveva elevato (attraverso gli agenti della Polizia municipale) il verbale di accertamento per la violazione del Codice della Strada contestata al D’Alessandro. Quanto alla validità dell’atto di costituzione nel giudizio di primo grado, il Comune poteva costituirsi a mezzo della Polizia municipale. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, qualora l'autorità amministrativa sia rappresentata in giudizio da un funzionario delegato non sono applicabili la disciplina della procura al difensore e i relativi principi, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della regolarità della costituzione del delegato, la mera dichiarazione di agire in tale sua qualità, senza necessità di documentarla con atti di delega o di mandato, e non assumendo rilevanza la diversità del funzionario che assume detta difesa rispetto a quello che abbia sottoscritto il ricorso.

Ciò perché l'investitura dei pubblici funzionari nei poteri che dichiarano di esercitare nel compimento di atti inerenti al loro ufficio si presume, costituendo un aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi (cfr. Cass. n. 19027/2011 e Cass.n.10867/2018). La sentenza del Tribunale – pur con le precedenti precisazioni – è conforme a diritto nel suo epilogo finale, avendo lo stesso giudice di appello, quanto al merito, legittimamente fondat o la decisione su documentazione ritualmente prodotta dal Comune di Montecatini Terme, che era, per l’appunto,legittimato a stare in giudizio.

6. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 dl 1982 per asserita inesistenza della notifica del verbale di accertamento, in quanto effettuata da parte di un soggetto terzo, la Maggioli s.p.a., privo del potere di autocertificazione e notificatorio. Il motivo è infondato. La sentenza chiarisce la differenza tra relata di notifica, effettuata dall’Agente di Polizia m unicipale , e l’attività materiale di presentazione del plico all’Ufficio Postale, che può essere delegata a soggetti terzi.

Nell’ambito del procedimento amministrativo è, infatti, consentito alla Pubblica Amministrazione di avvalersi del supporto concreto, anche di carattere tecnologico, del privato per l’attività di stampa o di presentazione all’ufficio postale dei verbali di accertamento, trattandosi di attività materiale che non implica l’esercizio di poteri pubblicistici (Cass. n. 7177/2012 e Cass. n. 462/2017). Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che l’attività svolta dalla Maggioli s.p.a. nell’ambito delle operazioni di notifica consisteva esclusivamente nell’attività di presentazione all’ufficio postale d ei verbali già completi delle relate di notifica, redatti dalla Polizia municipale.

7. Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 201, comma IV , Cds per aver il Tribunale posto a carico dell’opponente le spese di accertamento comprensive di CAD, nonostante tale spesa non fosse stata sopportata dal Comune perché la raccomandata sarebbe stata ricevuta dalla madre del ricorrente e non sarebbe stato effettuato il deposito dell’atto. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. Ai sensi delcitato art. 201, comma IV , Cds , le spese di accertamento e notificazione delle violazioni del Codice della Strada sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

Nel caso di specie, il Comune ha accertato la debenza delle spese di accertamento e notificazione sulla base della delibera della Giunta Municipale n . 1/2018 e non risulta dal motivo di ricorso che l’opposizione abbia riguardato le singole voci di spesa determinate dalla suddetta Giunta ma le spese nel loro complesso, ragion per cui la doglianza implica non tanto l’erronea applicazione della norma di legge ma un accertamento di fatto inammissibile in sede di legittimità.

8. In definitiva, ilricorso va integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Non deve provvedersi alle spese in favore della Prefettura non avendo svolto attività difensiva, poiché –come già evidenziato – l’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato un atto di costituzione non notificato al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente Comune di Montecatini Terme , delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida incomplessivi € 550,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a