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Ordinanza Interlocutoria — n. 28944/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court orders public hearing to establish if a roof terrace was reserved exclusively or shared as common property.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28944/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Italy suspended the appeal proceedings and ordered a public hearing to examine the legal status of a roof terrace. The lower courts had conflicting rulings on whether the terrace was exclusively reserved by the original owners or automatically became common property when a condominium was formed. The Court decided to defer the decision on the property's nature to a public session to ensure a uniform interpretation of the law.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: When a lower court's decision involves a question of general legal importance (valenza nomofilattica) regarding the classification of a roof terrace as exclusive or common property, the Supreme Court must suspend the case and order a public hearing to establish the correct legal rule.

Parole chiave

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condominium property law roof terrace ownership exclusive reservation common property presumption nomofilactic value suspension of proceedings public hearing requirement azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c.
Art. 375 c.p.c.
ritiene il Collegio che la questione sollevata con il primo motivo di ricorso merita di essere trattata in udienza pubblica poiché essa presenta valenza nomofilattica (art. 375 cod.
Art. 817 c.c.
Art. 818 c.c.
Art. 1321 c.c.
Art. 1350 c.c.
Art. 2644 c.c.
Art. 2727 c.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
d.m. 55/214
4 e 5 del d.m. 55/214 in relazione all’art.
Art. 1226 c.c.
55/214 in relazione all’art. 1226 c.c. e 14 e 115 c.p.c.
Art. 14 c.p.
Art. 115 c.p.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.118/2024 R.G. proposto da : CAMPO MARIA - c.f. CMPMRA64B59H163B – rappresentat a e difes a in virtù di procura speciale allegata al ricorso dall'avvocatoClaudio Sergio Canzonieri, elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA -ricorrente- contro LA TORRE RODOLFO, c.f. LTRRLF49S20C342E- SANFILIPPO LIDIA c.f. SNFLDI54E45C342V - LA TORRE IVAN , - c.f. LTRVNI78M16C342B- rappresentat i e difes i in virtù di procura speciale allegata al ricorso dall'avvocato Pasqualino Cilia, elettivamente domiciliati presso la Cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, -controricorrenti- nonchécontro SCHEMBRI VENERA, SCHEMBRI SALVATORE, SCHEMBRI SALVINA, -intimatii- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1841/2023 depositata il 25/10/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Letta la requisitoria della Procura Generale, nella persona del Dottor Michele Di Mauro, che ha chiest o l’ accoglimento del secondo motivo di ricorso e il rigetto del primo; Premesso che:

1. Rodolfo La Torre, Lidia Sanfilippo e Ivan La Torre, proprietari del piano secondo e del piano terreno di un palazzo in Ragusa, Via Diaz n.51, edificato da Giovanna Gaudenzi Arezzi e da Carmelo Schembri e poi divenuto un condominio a seguito di atti di alienazione dei vari piani, chiedevano dichiararsi inefficace nei loro confronti l’atto in data 28 settembre 2012 di vendita del lastrico solare dell’edificio, stipulato tra Salvina, Venera, Francesca e Salvatore Schembri, proprietari del terzo e del primo piano con Maria Campo. Il Tribunale di Ragusa rigettava la domanda ritenendo che il lastrico solare fosse stato validamente acquistato da Maria Campo in quanto alla stessa trasmesso dai predetti Schembri ai quali il lastrico era pervenuto dai genitori e originari unici proprietari che, a loro volta, allorché avevano dato vita al condominio, alienando alcune unità immobiliari nel 1971, si erano riservati la proprietà del lastrico escludendolo dal novero dei beni condominiali.

La Corte di Appello di Catania, con sentenza n.1841 del 25 ottobre 2023, riformava la decisione di primo grado. La Corte di Appello rilevava che nel 1971 Giovanna Gaudenzi Arezzi e Carmelo Schembri avevano donato alle figlie Salvina e Venera il terzo e il secondo piano del palazzo e si erano riservati la proprietà esclusiva del lastrico; che nel 1973 Salvina vendette il terzo piano ai genitori; nel 1978 Venera donò il secondo piano ai genitori; il palazzo quindi ritornò ad essere di proprietà di Giovanna Gaudenzi Arezzi e Carmelo Schembri; nel 1982 questi ultimi trasferirono nuovamente alle figlie Salvina, Venera e Francesca la nuda proprietà del secondo e del terzo piano senza riserva di proprietà esclusiva del lastrico solare; che Giovanna Gaudenzi Arezzi e Carmelo Schembri erano deceduti nel 1993 e nel 2000.

La Corte di Appello riteneva che il condominio creato nel 1971, non comprensivo del lastrico, fosse venuto meno nel 1978, che nel 1982 fosse sorto un nuovo condominio comprensivo, per presunzione ex art. 1117 c.c., anche del lastrico solare. Ne traeva che la vendita del lastrico, con l’atto del 2012, da parte di alcuni soltanto dei condomini in favore di Maria Campo era inopponibile agli appellanti. La Corte di Appello condannava gli appellati alle spese di entrambi i gradi di giudizio, calcolate secondo “lo scaglione di valore indeterminabile medio”;

2. per la cassazione della sentenza della Corte di Appello Maria Campo ricorre con due motivi;

3. Rodolfo La Torre, Lidia Sanfilippo e Ivan La Torre resistono con controricorso;

4. Salvina, Venera e Salvatore Schembri sono rimasti intimati;

5. la Procura Generale, in persona del dottor Michele Di Mauro, ha depositato requisitoria con richiesta di accoglimento del secondo motivo di ricorso e rigetto del primo; 6.ricorrente e controricorrenti hanno depositato memorie; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt.817, 818, 1321, 1350 c.c. e degli artt. 2644 e 2727 c.c. per avere la Corte di Appello ritenuto presuntivamente condominiale il lastrico solare de quo malgrado che lo stesso fosse invece stato fatto oggetto di riserva in proprietà esclusiva nel 1971 e non fosse mai stato oggetto di manifestazione di volontà in modo da ricondurlo a bene condominiale;

2. con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c. e degli artt. 4 e 5 del d.m. 55/214 in relazione all’art. 1226 c.c. e 14 e 115 c.p.c. per avere la Corte di Appello erroneamente liquidato le spese. Deduce la ricorrente che, a fronte del valore del lastrico solare dichiarato nell’atto di vendita -3000 euro-, la Corte di Appello aveva liquidato spese per 13445,50 per il primo grado di giudizio e per 11011,00 per il secondo grado, in violazione dell’art. 5, comma 1, d.m.55/2014 e 15 del c.p.c.

Deduce ancora che, anche aderendo alla affermazione della Corte di Appello per cui la causa sarebbe stata di “valore indeterminabile medio”, le spese liquidate erano comunque eccessive rispetto a quanto previsto nelle tabelle 2 e 12 allegate al d.m.55/2014; deduce ancora che la Corte di Appello non avrebbe dovuto liquidare alcunché per la fase decisionale di primo grado né per la fase decisionale di appello in quanto il Tribunale aveva pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. e davanti alla Corte di Appello la parte appellata non aveva depositato comparse conclusionali; deduce infine che la Corte di Appello non avrebbe dovuto liquidare l’aumento ex art. 4, comma 2, del d.m. 55/2014 data la coincidenza delle posizioni di Rodolfo, Lidia, Sanfilippo e Ivan La Torre;

3. ritiene il Collegio che la questione sollevata con il primo motivo di ricorso merita di essere trattata in udienza pubblica poiché essa presenta valenza nomofilattica (art. 375 cod. proc.