Cassation appeal dismissed for non-response; judgment extinguished under Art. 380-bis c.p.c. after 40-day silence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished due to the appellant's failure to respond to a proposal for settlement within the statutory period. The parties had submitted a proposal for ending the proceedings, but the appellant remained silent for forty days without requesting a decision. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant regarding a proposal for settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the imposition of costs on the appellant.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30148/2022 R.G. proposto da : NIEDDU GRAZIA MARIA, NIEDDU ADRIANO, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato PUNZI CARMINE (PNZCMN33H20A509G) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato TRAVERSA ELISA (TRVLSE66R58H501L) -ricorrenti- contro MUNDULA PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 24, presso lo studio dell’avvocato MORONI IGNAZIO (MRNGNZ59P28H501Q) rappresentato e difeso dall'avvocato BIGGIO PIETRO (BGGPTR41E11B354F) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n.441/2022 depositata il 06/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di le