Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Giannotti Assunta, did not respond to the court's proposal for case definition, while the respondent, Giannotti Camilla, argued for the dismissal of the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and extinguished the proceedings, ordering the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12344/2024 R.G. proposto da : GIANNOTTI ASSUNTA, elettivamente domiciliata in NAPOLI VIA SAN GIACOMO,32, presso lo studio dell’avvocato DE MARTINO MASSIMO (DMRMSM59A11F839F) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LERRO RAFFAELLO (LRRRFL50B27F839U) -ricorrente- contro GIANNOTTI CAMILLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VITTORIA COLONNA 14, presso lo studio dell’avvocato CORVINO ALDO (CRVLDA85R31F839D) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CORVINO UMBERTO (CRVMRT55B01F839H) -controricorrente- nonchè contro GIANNOTTI ROBERTA, GIANNOTTI GIOVANNI, GIANNOTTI CONCETTINA, DI CRISCIO ANTONIO-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.1151/2024 depositata il 15/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessor