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Decreto — n. 28906/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28906/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28906/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28906/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Parole chiave

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anticipo delle spese spese di esecuzione motivi di cassazione valore litigioso opposizione al precetto esecutivo spese di difesa

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19181/2022 R.G. proposto da : PIGRUCCI ANNA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato GUIDALDI PIERO (GDLPRI64R31L719D) -ricorrente- contro VITA GIUSEPPE, VITA TIZIANA, VITA ANTONIO ROSARIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA UGO OJETTI 79, presso lo studio dell’avvocato DE PROPRIS FRANCESCO (DPRFNC55E03H501H) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro SERRATORE EUGENIO, SERRATORE ANNA, SERRATORE MARIA, SERRATORE ELISABETTA, SERRATORE CARMELINA, SERRATORE GIOVANNI, SERRATORE ANTONIO, SERRATORE CONCETTA IMMACOLATA, SERRATORE MARIA CARMELA, SERRATOREFRANCESCO, SERRATORE FRANCESCA, SERRATORE ANTONIA, SERRATORE SILVANA, SERRATORE GIUSEPPA, SERRATORE ROSA, SERRATORE STEFANIA, SERRATORE SALVATORE, SERRATORE PANTALEONE, SERRATORE MARIO, SERRATORE FRANCESCO, SERRATORE GIOVANNI, SERRATORE LORIDIANA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALBERICO II 10, presso lo studio dell’avvocato ZUARDI SCORSONE CATERINA (ZRDCRN54D49E976K) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SCORSONE FRANCESCO (SCRFNC50A04A546A) -controricorrenti- nonchè contro EREDI CONGESTRI ROSARIA, SERRATORE VINCENZO, SERRATORE ARMIDA, VIASSONE GRAZIELLA, SERRATORE ANTONIO, SERRATORE GIANFRANCO, SERRATORE FRANCESCO, FRUCI ANNA, SERRATORE DOMENICO ERMINIO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1898/2022 depositata il 22/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascun gruppo di controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e