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Ordinanza — n. 28834/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal on usury claim, ruling state of need is now only an aggravating circumstance, not a constitutive element.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28834/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the lower court's rejection of the usury claim, holding that the state of need is no longer a constitutive element of the crime but merely an aggravating circumstance. The court found the appellate court erred in deeming the argument inadmissible due to late submission of facts. Consequently, the judgment was quashed and the case remanded for a full re-examination of the usury facts.

Regesto Legislator

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Art. 644 cod. pen.; The state of need is no longer a constitutive element of the crime of usury but serves solely as an aggravating circumstance, requiring the court to re-examine the entire factual scenario.

Parole chiave

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usury crime state of need aggravating circumstance constitutive element remand for retrial late evidence Cassation quashing nullità del contratto

Disposizioni normative citate

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Art. 644 cod. pen.
La fattispecie di reato dell’usura (art. 644 cod. pen.) è stata riformulata attraverso la legge n.
Art. 360 cod. proc. civ. n. 5
–L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento degli altri (con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno impugnato la sentenza anche per violazione dell’art. 360 cod.
Art. 1448 cod. civ.
In via gradata, chiedevano una pronuncia di rescissione del contratto, ai sensi dell’art. 1448 cod. civ., per lesione ultra dimidium.
Art. 183, 6° comma, cod. proc. civ.
art. 1448 cod. civ
In via gradata, chiedevano una pronuncia di rescissione del contratto, ai sensi dell’art. 1448 cod. civ., per lesione ultra dimidium.
art. 644 cod. pen
La fattispecie di reato dell’usura (art. 644 cod. pen.) è stata riformulata attraverso la legge n.
art. 360 cod. proc. civ
–L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento degli altri (con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno impugnato la sentenza anche per violazione dell’art. 360 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. pen., Sez. II, 23 giugno 2021, n. 36376
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23691/2020 R.G. proposto da : DI SANTO Pasqualina , DI SANTO Tommaso , GRASSO Teresa , rappresentati e difesi dall'avvocato Pellegrino Cavuoto, domiciliat presso il suo recapito digitale con indirizzo pec; -ricorrenti- contro EDIL FUTURE S.R.L. , i n persona nel legale rappresentante pro tempore; -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4273/2019,depositata il 2 settembre 2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 ottobre 2024 dal Consigliere Gianluca Grasso.

FATTI DI CAUSA 1. –Michele Di Santo e Teresa Grasso citavano in giudizio la Edil Future s.r.l.premettendo che, con atto per notaio Franco Pasqualino del 30.01.2007, avevano venduto alla società convenuta, rappresentata dall’amministratore unico Michele Sicignano, per l’importo di euro 200.000,00, un terreno sito in Telese Terme, alla c.da Piana, località Finestrone, esteso are sessanta e centiare cinquanta, comprendente un fabbricato rurale composto da otto vani, tra piano terra e primo piano. La difesa degli attori esponeva che Michele Di Santo era socio della società “Residence La Sfinge s.a.s.”, di cui era amministratrice la figlia, PasqualinaDi Santo; che la suddetta società, al fine di completare la realizzazione di un fabbricato, sito nel Comune di Telese Terme, aveva contratto un mutuo di euro 910.000,00 con la Banca Intesa, non riuscendo, però, a far fronte agli impegni assunti e “subendo anche il sequestro conservativo dei beni da parte della ditta costruttrice e del direttore dei lavori ...”; che, trovandosi in difficoltà finanziaria, la società “Residence la Sfinge s.a.s.” e, per essa, Pasqualina Di Santo , chiedeva ed otteneva da Michele Sicignano un prestito “a tassi esorbitanti”;che, pertanto, Pasqualina Di Santo diveniva debitrice di quest’ultimo per rilevanti somme di danaro, a causa di interessi ultralegali, e che, per tale vicenda, aveva sporto denuncia ai carabinieri di Cerreto Sannita.

Ciò posto, la difesa degli attori deduceva che PasqualinaDi Santo, nel tentativo di estinguere ogni rapporto di debito con il Sicignano, aveva convinto i genitori, Michele Di Santo e Teresa Grasso , a vendere alla Edil Future s.r.l., rappresentata dallo stesso Michele Sicignano , quale unico socio, il compendio immobiliare a un prezzo irrisorio - e, in realtà, mai corrisposto -, precisando che i titoli elencati nell’atto pubblico, come corrispettivo della vendita, non erano mai stati incassati dai venditori e che solo una piccola parte del prezzo era stata effettivamente pagata.

Pertanto, gli attori chiedevano, in via principale, la declaratoria di nullità dell’atto di compravendita per mancato pagamento del prezzo e per illiceità della causa, atteso che la vendita rappresentava una controprestazione “per le somme ricevute per i prestiti effettuati dal Sicignano in favore del Residence La Sfinge S.a.s., compensati con interessi oltre la soglia di legge”. In via gradata, chiedevano una pronuncia di rescissione del contratto, ai sensi dell’art. 1448 cod. civ., per lesione ultra dimidium. Si costituiva la Edil Future s.r.l. che contestava quanto dedotto chiedendoil rigetto della domanda.

Il Tribunale di Benevento rigettava le domande degli attori, condannandoli al pagamento delle spese processuali. 2. –Avverso la sentenza di primo grado, Pasqualina Di Santo e Tommaso Di Santo , nella qualità di eredi di Michele Di Santo , e TeresaGrasso, in proprio e nella qualità di erede di Michele Di Santo , hanno proposto appello, cui ha resistito, costituendosi, la Edil Future s.r.l. Si è costituita, altresì, la curatela del fallimento di PasqualinaDi Santo, che si è riportata integralmente all’atto di appello e alle difese già svolte nell’interesse di PasqualinaDi Santo.

La Corte d’Appello di Napoli ha respinto l'impugnazione condannando in solido Tommaso Di Santo , Teresa Grasso e la curatela del fallimentoal pagamento delle spese di lite. 3. –Tommaso Di Santo , Teresa Grasso e Pasqualina Di Santo hannoproposto ricorso per cassazione affidato a tre motiv i . La Edil Future s.r.l. non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con il primo motivo, i ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di Appello di Napoli, ritenendo che la stessa abbiaviolato l’art. 342, 1 comma , n. 2 cod. proc. civ. , nonché l’art. 644 cod. p en .

Secondo la sentenza di appello i fatti denunciati non costituirebbero la fattispecie del reato-contratto, non avendo dimostrato lo stato di bisogno e il suo approfittamento da parte del legale rappresentante della società convenuta. La pronuncia evidenziava altresì che la denuncia per l'applicazione dei tassi usurari era stata sporta da Di Santo Pasqualina e non dai coniugi, attori appellanti. I ricorrenti hanno censurato la sentenza della Corte territorialeper aver violato l’art. 644 cod. pen., rilevando che lo stato di bisogno rappresenta solo un’aggravante, senza che sia necessario per la configurazione del reato neppure che l’usurario approfitti di tale stato.I ricorrenti hanno censurato la sentenza anche nella parte in cui la stessa ha ritenuto che non sarebbe stata adeguatamente circostanziata la “configurabilità della dedotta fattispecie di usura” anche perché non si potrebbe “tener conto dei fatti tardivamente rappresentati nelle memorie depositate ai sensi del secondo termine di cui all’art. 183, 6° comma, cod. proc. civ. , unitamente alle memorie istruttorie”. 1.1.

–Il motivo è fondato. La fattispecie di reato dell’usura (art. 644 cod. pen.) è stata riformulata attraverso la legge n. 108/1996. In precedenza, al fine del suo perfezionamento era necessaria la presenza dello stato di bisogno della vittimae il relativo approfittamento, mentre a seguito della riformaquesto rileva al sol fine della circostanza aggravante di cui al comma 5, n. 3, della norma in esame ( Cass. pen., Sez. II , 23 giugno2021 Ud., dep. 7 ottobre 2021 , n. 36376 ) , in base al quale «le pene per i fatti di cui al comma 1e comma 2 sono aumentate da un terzo sino alla metà (…) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno».

La Corte d'appello ha dunque errato nel ritenere inammissibile il motivo di impugnazione giacché lo stato di bisogno non costituisce più elemento costitutivo del reato. In sede di giudizio di rinvio dovrà essere riesaminata l'intera fattispecie,tenuto conto anche della vicenda processuale in ambito penale, esaminatain poche righe nella pronuncia impugnata. 2. –L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento degli altri (con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno impugnato la sentenza anche per violazione dell’art. 360 cod. proc. civ. n. 5 per aver omesso ogni valutazione circa la sentenza del Tribunale penale di Benevento,che aveva condannato il Sicignano, legale rappresentante p.t. della società acquirente, a quattro anni e sei mesi per usura in danno della Di Santo, e le prove ivi raccolte, per cui non dava adeguata ragione dei motivi della scelta; con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti censurano la sentenza per violazione dell’art. 1448 cod. civ. , in quanto la Cor te territoriale ha ritenuto di rigettare la domanda, non avendo gli attori provato lo stato di bisognoe che il prezzo della cessione non fosse adeguato al valore del bene). 3.

– La sentenza va dunque cassata in riferimento al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Napoli , in altra composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, alla Corte di appello di Napoli, in altra composizione, anche per la liquidazione delle spese del giud