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Ordinanza Interlocutoria — n. 28831/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court regarding timing of customs declaration for cash entry.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28831/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case for public hearing to clarify the precise moment an administrative offense is completed under customs law. The appellant argued the violation was not yet consummated when stopped at the border checkpoint because he could still declare the cash. The lower court rejected this, holding the offense completed immediately upon entry without declaration. The Court found the legal issue regarding whether declarations can be made at adjacent offices rather than the border itself requires further examination.

Regesto Legislator

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Art. 3, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 195 del 2008; Art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.: The Court remands the case to determine if the administrative offense of failing to declare cash is completed at the border or later, and whether declarations can be submitted at adjacent offices.

Parole chiave

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customs declaration timing administrative offense completion cash entry threshold border checkpoint procedure Cassation remand order d.lgs 195/2008 legal interpretation infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 3, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 195 del 2008
10.000,00 (euro diecimila/00), in assenza della dichiarazione da prodursi all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nelle forme prescritte dalla legge con conseguente violazione dell’art. 3 d.lgs.
Art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 375 c.p.c.
Trattandosi, dunque, di questione di diritto avente particolare rilevanza, questo Collegio reputa opportuno che la causa, in base al disposto dell’art. 375 c.p.c., venga rinviata a nuovo ruolo, ai fini della trattazione in pubblica udienza.
Art. 3, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2008
10.000,00 (euro diecimila/00), in assenza della dichiarazione da prodursi all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nelle forme prescritte dalla legge con conseguente violazione dell’art. 3 d.lgs.
Art. 1 l. n. 689 del 1981
195 del 2008 e dell’art. 1 l.
Art. 5 c.p.
con l’art. 5 c.p., per avere la Corte territoriale escluso la sussistenza di un errore sul precetto per sua inevitabile ignoranza, con errata applicazione dei parametri individuati da Corte cost.
art. 5 c.p
con l’art. 5 c.p., per avere la Corte territoriale escluso la sussistenza di un errore sul precetto per sua inevitabile ignoranza, con errata applicazione dei parametri individuati da Corte cost.
art. 375 c.p
Trattandosi, dunque, di questione di diritto avente particolare rilevanza, questo Collegio reputa opportuno che la causa, in base al disposto dell’art. 375 c.p.c., venga rinviata a nuovo ruolo, ai fini della trattazione in pubblica udienza.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 364 del 1988
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso(iscritto al n. 14141 /20 2 3 R.G. ) proposto da: LUMASSI ROBERTO, elettivamente domiciliatopresso il domicilio digitale degli avv.ti Vincenzo Coppola e Ippolita Riva, -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE rappresentato e difesoex lege dall’Avvocatura Gener ale dello Stato -controricorrente - avversola sentenza n. 202/2022 del la Corte d’Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano, pubblicatail 23 dicembre 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 ottobre2024 dal Consigliere relatore Francesco Graziano ; lettala memori a illustrativ a depositat a nell’interesse de l ricorrent e , ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.;

RILEVA In data 30 novembre 2019 il ricorrente Lumassi Roberto veniva fermato alla barriera autostradale A22 di Vipiteno (BZ) e sottoposto ad ispezione, in avvio della quale lo stesso avrebbe spontaneamente n. 14141/2023R.G. Cron. Rep. C.C.8 ottobre 2024 sanzioni amministrative comunicato agli agenti di avere con sé denaro contante per €. 94.500,00 (euro novantaquattromilacinquecento/00). Pertanto, in data 24 gennaio 2020, gli agenti ispettivi elevavano verbale di accertamento di violazione valutaria nei confronti del Lumassi, redatto in assenza della parte, con cui gli veniva contestata la condotta di introduzione nel territorio dello Stato di denaro contante per €. 94.500,00 (euro novantaquattromilacinquecento/00), superiore alla soglia consentita di €. 10.000,00 (euro diecimila/00), in assenza della dichiarazione da prodursi all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nelle forme prescritte dalla legge con conseguente violazione dell’art. 3 d.lgs. n. 195 del 2008.

L’amministrazione finanziaria ingiungeva la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 25.350,00 (euro ventitremilatrecentocinquanta/00), oltre spese per €. 20,00 (euro venti/00). Tale provvedimento sanzionatorio era notificato al Lumassi il successivo 10 novembre 2020. Con ricorso ex art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, Lumassi Roberto proponeva opposizione al decreto sanzionatorio, dolendosi, tra l’altro, che la violazione non si era ancora consumata al momento in cui egli era stato fermato alla barriera autostradale di Vipiteno (BZ). Il Tribunale di Bolzano, omessa ogni istruttoria, rigettava l’opposizione, osservando, in particolare, che la sanzione amministrativa era conseguenza della mancata dichiarazione da effettuarsi ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2008.In altri termini, l’opponente, non appena entrato nel territorio nazionale italiano, avrebbe dovuto rivolgersi spontaneamente all’Agenzia delle Dogane e Monopoli per effettuare la dichiarazione dovuta, cosa che pacificamente non era avvenuta.

La sentenza del tribunale veniva impugnata dal Lumassi che si doleva, quanto all’elemento oggettivo, che era stato trascurato come, al momento dell’accertamento, l’illecito non si fosse ancora consumato, essendo in quel frangente ancora ottemperabile l’obbligo prescritto dalla legge, giacché egli, superata la frontiera, avrebbe potuto presentarsi, per adempierlo, solo alla sezione operativa territoriale dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Campo di Trens in Vipiteno (BZ), primo ufficio doganale disponibile in ingresso in Italia, raggiungibile, però, solo dopo aver superato il blocco della barriera autostradale ove era stato fermato.

Dunque, secondo la prospettazione del Lumassi, la condotta illecita non si era ancora integrata, al momento in cui era stato fermato. La Corte territoriale, con la sentenza n. 202/2022, pubblicata il 23 dicembre 2022, rigettaval’appello. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, che la violazione ha carattere oggettivo, perfezionandosi con la sola omissione della dichiarazione all’Ufficio Doganale, né il Lumassi avrebbe fornito prova circa l’impossibilità di rendere la necessaria dichiarazione al confine o comunque prima di essere fermato dagli agenti accertatori alla barriera autostradale a Vipiteno (BZ).

Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, Lumassi Roberto. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 1 e 2, d.lgs. n. 195 del 2008 e dell’art. 1 l. n. 689 del 1981, per avere la Corte territoriale ritenuto mancante la prova dell’impossibilità materiale per il Lumassi di rendere la prescritta dichiarazione all’atto del fermo alla barriera autostradale di Vipiteno (BZ), sull’erroneo presupposto, in realtà non previsto dalla legge, ma implicitamente assunto, che il dichiarante dovesse essere già in possesso del documento al momento del passaggio transfrontaliero.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, l. n. 689 del 1981, in comb. disp. con l’art. 5 c.p., per avere la Corte territoriale escluso la sussistenza di un errore sul precetto per sua inevitabile ignoranza, con errata applicazione dei parametri individuati da Corte cost. n. 364 del 1988 ai fini dell’esimente. Osserva questo Collegio che il primo motivo di ricorso pone la questione di diritto relativa al momento perfezionativo dell’illecito amministrativo, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 195 del 2008, la dichiarazione relativa all’ingresso nel territorio nazionale con denaro contante in misura superiore all’importo di €. 10.000,00 (euro diecimila/00), può essere, in alternativa alla trasmissione telematica, «consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da parte dell'ufficio».

In altri termini, occorre chiarire se, in presenza di uffici doganali limitrofi a quelli di confine, il soggetto agente abbia la facoltà di presentare a questi ultimi, anziché a quelli di confine, la dichiarazione di cui si tratta, successivamente al proprio ingresso nel territorio nazionale. Trattandosi, dunque, di questione di diritto avente particolare rilevanza, questo Collegio reputa opportuno che la causa, in base al disposto dell’art. 375 c.p.c., venga rinviata a nuovo ruolo, ai fini della trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa per la trattazione