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Decreto — n. 28830/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 28830/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, Group Girardi Service S.A.S., challenged an order issued by the Naples Court of First Instance against the Ministry of Justice and a prosecutor. The court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the proposal for definition within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to respond statutory time limit procedural renunciation case definition proposal risarcimento per errore giudiziario errore materiale anticipo spese tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10817/2023 R.G. proposto da : GROUP GIRARDI SERVICE S.A.S. DI GIRARDI ROSA CO, elettivamente domiciliata in MUGNANO DI NAPOLI VIA NAPOLI 257, presso lo studio dell’avvocato MIGLIACCIO DANIELA (MGLDNL72R55F839Z) che larappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro TARASCO GIONATAN, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI-intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE NAPOLI n.7978/2022 depositata il 03/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debi