Court dismisses appeal where generic signature illegibility claims fail to meet specific denial requirements under civil procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the buyer's cassation appeal against a final judgment confirming a seller's claim for payment. The buyer argued that the illegibility of signatures on transport documents constituted a valid denial of signature under Article 214 of the Code of Civil Procedure, but the court found this argument generic and lacking specificity. Furthermore, the court declared the remaining grounds inadmissible because the first and second instance courts had issued identical factual findings, precluding a new assessment of historical facts under Article 348-ter of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 214 c.p.c.; Art. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 348-ter c.p.c.: A mere allegation of illegible signatures does not constitute a specific denial of signature required by law, and appeals based on erroneous fact-finding are inadmissible when lower courts have issued identical rulings on the same facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22656/2020 R.G. proposto da : OFFICINA VALNESTOR DI BURNELLA DESIO E MENCARELLI GRA- ZIELLA SNC, BURNELLA DESIO, MENCARELLI GRAZIELLA, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato BISO- GNO GIANLUCA (BSGGLC68P26G478Z) -ricorrenti- contro FALLIMENTO EDILCENTRO DI FERRETTI SETTIMIO E VASCO SNC IN LIQUIDAZIONE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 959/2020 depositata il15/05/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2024dal Consigliere REMO CAPONI.
FATTI DI CAUSA La venditrice Edilcentro s.n.c. ottiene dal Tribunale di Siena nei confronti della compratrice Officina Valnestor s.n.c. un decreto in- giuntivo del pagamento del prezzo di circa € 170.701per la vendita di merce, in virtù di fatture, dell’estratto dei libri contabili e di docu- menti di trasporto sottoscritti dalladestinataria. L’opposizione al de- creto ingiuntivo è rigettata in primo e in secondo grado. Ricorre in cassazione la compratrice soccombente nei due gradi di merito con quattro motivi. La venditrice è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Il primo motivo (p. 30), fa valere ex art. 214 c.p.c. che la ricorrente ha disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce ai do- cumenti di trasporto. Si lamenta la falsa applicazione dell’art. 214 c.p.c., poiché esso concerne il disconoscimento della propria sotto- scrizione da parte di chi contro cui la scrittura è prodotta, mentre il documento di trasporto è stato formato da Edilcentro e il trasporto effettuato da Edilcentro Servizi s.r.l. Il primo motivo è infondato. Nella parte censurata, la sentenza afferma che la decisione del Tribunale si fonda non solo sulle fatture e sull’estratto autentico dei libri contabili, ma anche sui documenti di trasporto, tutti sottoscritti dal destinatario e come tali comprovanti la consegna della merce.
Constata che le contestazioni sollevate dalla compratrice si appale- sano generiche. Sostiene che la sua affermazione circa l'illeggibilità della sottoscrizione apposta sui documenti di trasporto non integra gli estremi del disconoscimento, poiché mancano i requisiti della spe- cificità e della determinatezza. Infatti, l'illeggibilità della firma non è di per sé indice della sua contraffazione. Le affermazioni della Corte di appello sono corrette. Il fatto che il documento sia stato predisposto dalla parte che lo produce non esclude l'applicazione dell'art. 214 c.p.c. se la parte allega che esso è stato sottoscritto dalla contro parte ( contro la quale esso è prodotto), per cui la censura non supera l’argomento che il rilievo di illeggibilità della firma non è di per sé indice della sua contraffazione, quindi la contestazione è generica. 2.-Il secondo, il terzo e il quarto motivo fa nno valere invariabil- mente ex art. 360 n. 5 c.p.c. l’omessa e/o l’erronea valutazione di fatti storici decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (prove testimoniali, contestazione delle fatture emesse, divergenza degli importi richiesti stragiudizialmente).
Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono inammissibili. Ci troviamo dinanzi ad una doppia pronuncia conforme in primo e secondo grado. In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 348-ter co. 5 c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54 co. 2 d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorsodepositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 set- tembre 2012), la parte ricorrente in cassazione, per evitare che il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. sia dichiarato inammissibile (cfr. art. 348-ter, co. 5 c.p.c., nel suo richiamo al comma precedente), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della deci- sione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimo- strando che esse sono tra loro diverse (cfr.
Cass. 7724/2022). Nel caso attuale, sulla base di quanto risulta dagli atti e dallo stesso ri- corso, non risultano ragioni in fatto diversefra la pronuncia di primo e quella di secondo grado. 3. - Il ricorso è rigettato , senza liquidazione di spese poiché la controparte è rimasta intimata. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a