Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 28823/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court pending Supreme Court ruling on appeal remedy for tax court decisions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28823/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed the appeal by ordering a remand to the lower court pending a ruling from the Supreme Court on a related question. Luigi Salvatore Arleo challenged a tax court decision denying him state-funded legal representation due to insufficient income disclosure details. The court suspended the proceedings because the Supreme Court had previously asked for a unified ruling on the correct legal remedy for such tax court revocation decisions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 76-79, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002; Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: The Collegio decides to remit the case to the lower court pending a ruling from the Supreme Court on the appropriate appeal remedy for tax court decisions regarding state-funded legal representation.

Parole chiave

Generato dall'IA
patrocinio a spese dello Stato Corte di Giustizia Tributaria rimessione a Sezioni Unite rimedio impugnatorio d.P.R. n. 115 del 2002 codice di procedura civile rinvio a nuovo ruolo dichiarazione dei redditi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 76-79, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
115 del 2002, in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
99 ovvero nell’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, in quest’ultimo caso ex art.
Art. 111 Cost.
115 del 2002, in quest’ultimo caso ex art. 111 Cost., derivando dalla scelta dell’uno o dell’altro il diverso termine decadenziale rispettivamente di 20 ovvero 30 giorni dalla pronuncia del provvedimento ovvero dalla sua comunicazione ove assunto in seguito allo scioglimento della riserva dell’organo decidente.
art. 111 Cost
115 del 2002, in quest’ultimo caso ex art. 111 Cost., derivando dalla scelta dell’uno o dell’altro il diverso termine decadenziale rispettivamente di 20 ovvero 30 giorni dalla pronuncia del provvedimento ovvero dalla sua comunicazione ove assunto in seguito allo scioglimento della riserva dell’organo decidente.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 9344 del 8/4/2024
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23460/2023 R.G. proposto da ARLEO LUIGI SALVATORE, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Fontanella, presso il cui studio in Roma, via della Pineta Sacchetti, n. 201, è elettivamente domiciliato. –ricorrente – contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, sono domiciliati per legge. -controricorrenti- Avverso la sentenza n. 13383/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 8/11/2023, depositata il 10/11/2023 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024 dalla dott.ssa Valeria Pirari; Oggetto: Patrocinio a spese dello Stato. Rilevato che:

1. Luigi Salvatore Arleo impugnò il decreto del 12/09/2022, emesso dalla Commissione del patrocinio a spese dello Stato della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che aveva respinto la sua richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento RG 3466/2020 in quanto non aveva prodotto la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifico riguardo alla mancata indicazione degli eventuali redditi conseguiti dai componenti del nucleo familiare.

In giudizio non si costituirono né il Ministero dell'Economia e delle Finanze, né il Ministero della Giustizia. Con sentenza n. 13383/2023, depositata il 10/11/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettò il ricorso, sul presupposto che l'istante si fosse limitato ad autodichiarare un reddito nei limiti di legge (€ 11.493,82), senza però indicare quale fosse il reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione propria e degli altri componenti del nucleo familiare e senza specificare se avesse o no considerato eventuali redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva.

2. Contro la predetta sentenza, Luigi Salvatore Arleo propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Si difendono con controricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia. Considerato che:

1. Con l'unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 76-79, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici rigettato il ricorso valorizzando la genericità della dichiarazione resa, nonché la mancata specificazione del reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi e la sussistenza o meno di eventuali redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. Ad avviso del ricorrente, l’art. 79, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, pur prevedendo l'allegazione di specifica dichiarazione, da parte dell'istante, in ordine al reddito proprio e dei familiari conviventi, non imponeva di precisare le varie componenti del reddito complessivo, ma soltanto la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, del proprio reddito complessivo determinato secondo le modalità indicate nell’art. 76, onde consentire gli eventuali controlli da parte degli uffici finanziari di competenza, così come l’art. 76, comma 3, non onerava l'istante dell’indicazione della natura del reddito percepito, ma solo dell'indicazione del complessivo reddito percepito.

2. Preliminarmente, occorre osservare come questa Sezione con l’ordinanza interlocutoria n. 9344 del 8/4/2024, abbia chiesto la rimessione alle Sezioni unite della questione, analoga a quella di specie, relativa alla necessità di individuare il rimedio impugnatorio avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, ossia se esso possa ravvisarsi nel ricorso ex art. 99 ovvero nell’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, in quest’ultimo caso ex art. 111 Cost., derivando dalla scelta dell’uno o dell’altro il diverso termine decadenziale rispettivamente di 20 ovvero 30 giorni dalla pronuncia del provvedimento ovvero dalla sua comunicazione ove assunto in seguito allo scioglimento della riserva dell’organo decidente. Ritiene allora il Collegio che sia opportuno rinviare a nuovo ruolo, in attesa che si pronuncino sulla questione le Sezioni Unite di questa Corte.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo in attesa della pronuncia