Court dismisses appeal where capital contribution was deemed risk capital, not financing, barring creditor claim restitution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Ermanno Caron against the Milan Court of Appeal's judgment. The lower court found that Caron's 1999 payment to Officine Brevetti Caron was a capital contribution at risk rather than financing, rendering the subsequent debt assignment void. Consequently, the court ruled that Caron must repay the sum received for the non-existent credit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1266 c.c.; Art. 1813 c.c.: The guarantee for non-existence of credit applies only if the concrete cause of the transaction is a capital risk contribution, excluding financing or capital increase scenarios.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22220/2020 R.G. proposto da : CARON ERMANNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI PAOLO (PNRPLA60L14H501O) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CALGARO MARIO (CLGMRA49E10I353D) -ricorrente- contro CARON SRL, elettivamente domiciliatain ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato CICCOTTI SABINA (CCCSBN62E41H501P) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUNARDON DARIO (LNRDRA79D22A703W) -controricorrente- nonchécontro OFFICINE BREVETTI CARON SRL, elettivamente domiciliatain ROMA VIALE EUROPA 55, presso lo studio dell’avvocato GIUFFRE' GIOVANNI (GFFGNN56E02G273A) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PADOVAN GIUSEPPE (PDVGPP65E10A703R) -controricorrente- nonchécontro CARON ROBERTO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 4569/2019 depositata il15/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2024dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Con contratto dell’8/3/1999 Ermanno Caron, in esecuzione del precedente contratto preliminare del 27/1/1999, cede alla Caron s.r.l. un credito di lire 95.000.000 nei confronti della Officine Brevetti Caron s.r.l. (OBC). Quest’ultima non paga. Nel 2001 la cessionaria Caron s.r.l. conviene dinanzi al Tribunale di Bassano del Grappa il cedente Ermanno Caron al fine di ottenere la restituzione della somma pagata a titolo di corrispettivo della cessione, attesa l’inesistenza del credito e la nullità̀della cessione.
Chiamati in causa Roberto Caron (fratello di Ermanno e socio al 50% di OBC) e OBC, la sentenza di primo grado (2003) accerta che la somma versata da Ermanno in favore di OBC non ha natura di finanziamento, ma di versamento in conto capitale, accerta quindi l’inesistenza del credito di cui al contratto di cessione, condanna Ermanno Caron a pagare alla Caron s.r.l. la somma di € 117.469. La sentenza di primo grado è confermata in appello. La sentenza di secondo grado è cassata con enunciazione del seguente principio di diritto: «La cessione, separatamente dalla vendita della partecipazione sociale, del credito vantato dal socio nei confronti della società quale restituzione di un'erogazione dal primo eseguita dà luogo alla garanzia per l'inesistenza del credito, di cui all'art. 1266 c.c., solo qualora risulti che la causa concreta del negozio posto in essere sia riconducibile ad un versamento assimilabile a capitale di rischio, in quanto, in tal caso, il trasferimento della partecipazione sociale include, quale bene di secondo grado, quello di ogni posta esistente nel patrimonio sociale; la garanzia non opera, invece, nelle ipotesi di finanziamento del socio o di versamento finalizzato ad un futuro aumento del capitale nominale, dei quali sussiste il diritto di credito del socio in restituzione, l'uno ai sensi dell'art. 1813 c.c. e l'altro qualora venga successivamente meno la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale eseguita in favore della società, onde il trasferimento della partecipazione sociale di regola non include anche tale credito, che può formare oggetto autonomo di diritti» (Cass. 16049/2015).
In sede di rinvio, la Corte di appello di Venezia, senza verificare la natura del versamento effettuato da Ermanno Caron in favore di OBC, si limita ad accertare la mancanza di una delibera di aumento del capitale. In parziale riforma della sentenza di primo grado, la corte territoriale rigetta le domande proposte da Caron s.r.l. nei confronti di Ermanno e condanna l’attrice a restituire al convenuto l’equivalente in euro di lire 95.000.000 (di cui alla cessione del credito). La sentenza è cassata (Cass. 28199/2018) per mancata applicazione del principio di dirittoenunciato da Cass. 16049/2015 .
In sede di secondo rinvio la Corte di appello di Milano conferma la sentenza di primo grado. Ricorre in cassazione Ermanno Caron con due motivi, illustrati da memoria. Resiste la Caron s.r.l. con controricorso e memoria. Resistono le Officine Brevetti Caron con controricorso e memoria. Rimane intimato Roberto Caron. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Il primo motivo (p.
15) denuncia la mancata applicazione da parte del giudice di rinvio di Cass. 16049/15 e Cass. 28199/2018. Si deduce violazione degli artt. 1226, 1362 e 1363 c.c. Si fa valere che la Corte di appello di Milano ha fondato la propria decisione su documenti diversi da quelli indicati dalla Cassazione e, quindi, ha violato il principio di diritto. In particolare, ha dato rilevanza ai fini della determinazione della comune volontà delle parti alle scritture contabili e alle note integrative ai bilanci che nulla precisano in merito al credito dei soci.
Il secondo motivo impugna ex art. 91 c.p.c. il capo sulle spese per il caso di cassazione. 2. –Il primo motivo è rigettato. Alla stregua di Cass. 1604972015, paragrafo 3.5 , decisiva è l'interpretazione della volontà delle parti (Caron e O.B.C.) sul punto se si sia trattato di un rapporto di finanziamento riconducibile allo schema del mutuo, o di un contratto atipico di conferimento, e, in quest'ultimo caso, se esso sia stato condizionato ad un futuro aumento del capitale nominale della società. Questa Corte ha richiesto che l'indagine sul punto dovessetenere conto delle clausole statutarie che tali versamenti prevedano, delle scritture contabili, dei bilanci, del comportamento delle parti e di ogni altra circostanza del caso concreto.
Successivamente , in sede di secondo rinvio , Cass.28199/2018 ha cassato di nuovo, poiché non si è proceduto all'esame della situazione probatoria, come dovuto, discorrendo in modo non univoco di «finanziamento in conto capitale» e correlandone la natura esclusivamente all'esistenza o no di una deliberazione già assunta di aumento del capitalesociale, nonché al contratto preliminare di cessione della partecipazione del socio, anziché ricostruire la volontà delle parti. La sentenza della Corte di appellod Milano, impugnata in questa sede, resiste alle censure: al fine di interpretare la effettiva volontà di Ermanno Caron e della OBC al momento dell’apporto, rileva innanzitutto il fatto che non sia mai stata chiesta la restituzione dell’apporto per mancata delibera di un aumento di capitale.
Prosegue con l’attribuire rilievo alla mancata richiesta di Ermanno Caron di effettuare l’eventuale aumento di capitale cui l’apporto era possibilmente preordinato, nonché al la circostanza che nessuno abbia mai impugnato le delibere assembleari di approvazione dei bilanci o mai contestato le voci stesse dei bilanci (voci che depongono decisamente per la qualificazione dell’apporto come versamento in conto capitale -a fondo perduto). Quanto alla verifica del modo in cui il rapporto è stato concretamente attuato, delle finalità pratiche e degli interessi sottesi, ad avviso della Corte di appello di Milano, essa «non può limitarsi alle circostanze relative al biennio 1998-1999, ma deve essere condotta, in via prevalente, analizzando i momenti temporalmente più vicini all’apporto, proprio al fine di accertarne la natura».
Su questa base, essa accerta dalle scritture contabili in atti che la OBC: «ha, nel corso del decennio 1990-1999, sempre prodotto un discreto utile d’esercizio, senza necessitare di apporti di ulteriore capitale; - non ha mai utilizzato le riserve, le quali sono rimaste invariate per l’intero decennio rilevante ai fini della causa; -ha sempre operato (e ancora nel 2014 operava) in presenza di una riserva volontaria costituita da apporti effettuati dai soci». Su questa base la Corte conclude: «per la qualificazione dell’apporto versato da Ermanno Caron nella OBC come apporto in conto capitale (a fondo perduto).
Tale apporto [...] non fa nascere in capo al socio un diritto di credito e da ciò deriva che il credito ceduto (pro soluto) da Ermanno Caron alla società Caron S.r.l. era inesistente al tempo della cessione. Applicandosi al caso di specie l’art. 1266 co. 1 c.c., Ermanno Caron dovrà̀ essere condannato, a conferma della sentenza [di primo grado] a restituire alla Caron s.r.l. quanto pagato per la cessione di detto credito». Come si può constatare, la Corte di appello ha accertato che la volontà di Ermanno Caron è stata quella di apport are capitale di rischio a fondo perduto e lo ha fatto nel pieno rispetto dell’ampio margine di apprezzamento delineato da Cass. 1604972015. 3.
– Rigettato il primo motivo di ricorso , il secondo motivo è di conseguenza inammissibile. Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €6.500, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento,