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Sentenza — n. 28610/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal regarding litigation costs when debt prescription is solely due to collection agent's negligence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28610/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a lower court ruling that awarded litigation costs to the taxpayer. The first-instance and appellate courts had granted the opposition based on the prescription of the tax debt, attributing this delay exclusively to the inertia of the tax collection agent. The Supreme Court held that because the illegality stems entirely from the collection agent's negligence, the principle of solidarity in costs cannot apply to the tax authority, as the causal link between the authority's fault and the cost liability is broken.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92 c.p.c.; In opposition proceedings against tax collection notices, if the annulment or prescription of the debt is attributable exclusively to the collection agent's inertia, the tax authority is not jointly liable for litigation costs.

Parole chiave

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tax collection opposition litigation costs allocation collection agent negligence principle of solidarity causal link in costs tax prescription joint liability spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co.
Art. 1bis Art. 13 d.p.r. 115/2002
115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella pre- vista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3817/2024
Cass. n. 7716/2022
Cass. n. 15314/2017
Cass. n. 15314/2017, 8186/2017, 1070/2017).
Cass. n. 8186/2017
Cass. n. 1070/2017
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Testo completo

U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.25213/2019 R.G. proposto da : MERENDA LAURA, elettivamente domiciliata inROMA VIA DELLA PI- NETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell’avvocato FONTANELLA GIANLUCA (FNTGLC76T06H501U) che larappresenta e difende -ricorrente- contro ATAC SPA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA PRENESTINA, 45 presso lo studio dell’avvocato CANGIANO FRANCESCA (CNG- FNC64M65C351A) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro ROMA CAPITALE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimate- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 15168/2019 depositata il 18/07/2019.

Uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere REMO CAPONI; udito il P.M., nella persona della Sostituta P.G., Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udital’avv.ta Francesca Cangiano per la controricorrente. FATTI DI CAUSA Laura Merenda propone dinanzi al G iudice di pace di Roma nei confronti di Roma Capitale, Agenzia delle entrate (riscossione) e Atac s.p.a. opposizione a cartella esattoriale riferita a sanzioni ammini- strative. Il giudice di primo grado accoglie l'opposizione per prescri- zione dei crediti e condanna l'Agenzia delle entrate a rimborsare all’opponente le spese di lite, compensandole nei confronti degli enti impositori.

Su appello dell’opponente, il Tribunale conferma la deci- sione, per essere la prescrizione dei crediti imputabile esclusiva- mente all’inerzia dell’agente della riscossione, con condanna dell’ap- pellante alle spesedel grado. Ricorre in cassazione l’opponente con un motivo. Resiste Atac s.p.a. con controricorso e memoria. Roma Capitale e Agenzia delle Entrate Riscossione sono rimaste intimate. L’interlocutoria n. 14767/2021 ha rimesso il ricorso alla pubblica udienza poiché i pre- cedenti di questa Corte concernevano casi in cui la situazione è in- versa, in cui, cioè, la compensazione delle spese è stata disposta tra opponente vittorioso e agente della riscossione, ove le ragioni di ac- coglimento opposizione sono imputabili all’ente impositore (non all’agente della riscossione come in questo caso) e tali ragioni sono valutate solo nel rapporto interno tra ente impositore ed agente della riscossione (cfr.

Cass. n. 15314/2017, 8186/2017, 1070/2017). Il P.M. ha depositato conclusioni scritte per l’inammissibilità del ri- corso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per aver disposto la compensazione delle spese nel rap- porto tra l'opponente vittoriosa e gli enti impositori Roma Capitale e Atac s.p.a. e così solleva la questione se l'annullamento per causa imputabile all’agente della riscossione della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, comporti la soccombenza anche dell'ente impositore e la conseguente condanna in solido alle spese di lite in favore della parte opponente vittoriosa.

Il ricorso è infondato. Nell’ipotesi in cui la cartella di pagamento sia annullata per ragioni addebitabili esclusivamente all’agente della riscossione (il caso at- tuale), l’obbligo di pagare le spese non si estende in via solidale all’ente impositore, poiché ciò equivarrebbe ad invertire la sequenza causale nell’imputazione delle spese (cfr. Cass.n. 3817/2024 ; Cass.n.7716/2022). Viceversa, ove l’annullamento della cartella sia ad- debitabile esclusivamente all’ente impositore, l’obbligo di pagare le spese può essere esteso in via solidale all’agente della riscossione, che ha regresso nei confronti dell’ente impositore ( cfr.

Cass.15314/2017). Deve, infatti , darsi continuità all’indirizzo giurisprudenziale espresso di recente che, in un caso analogo ha statuito che “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione pas- siva sia dell'agenzia delle entrate riscossione che dell'ente imposi- tore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annul- lata , o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, indipen- denza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'an- nullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipo- tesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite , nel se- condo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l’il- legittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia all'agente della riscossione , la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità” (Cass. n.7716/20 22 cit.). 2. -Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella pre- vista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 700, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.