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Ordinanza — n. 28600/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding late opposition to injunction due to late evidence submission by State Attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28600/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Prefecture's appeal against a lower court ruling that declared an opposition to a payment order inadmissible. The State Attorney submitted evidence proving the correct start date of the opposition period only during the second instance, violating procedural timeliness rules. The court held that such documentary proof must be presented in the first instance to validate the procedural remedy, regardless of the irregularity of the initial notification.

Regesto Legislator

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Art. 345 co. 3 c.p.c.; Art. 641 co. 1 c.p.c.: Evidence proving the date of knowledge of a payment order must be submitted in the first instance; late submission in appeal renders the opposition inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible opposition burden of proof procedural timeliness State Attorney payment order opposizione impugnazione di decisioni amministrative eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 345 co. 3 c.p.c.
1611 del 1933 della notificazione, ha acquisito conoscenza del decretoingiuntivo, cioè il 14/1/2015, data della comunicazione PEC della Prefettura all’Avvocatura, la quale è stata prodotta solo in ap- pello, quindi tardivamente ex art. 345 co. 3 c.p.c. (il giudizio di primo grado è iniziato il 9/2/2015).
Art. 641 co. 1 c.p.c.
– Argomenta la ricorrente che la decisione è erronea anche perché il termine di quaranta giorni ex art. 641 co. 1 c.p.c. non de- corre se l’irregolarità della notifica dipende dal fatto che la notifica è fatta a soggetto privo della legittimazione a resistere, come è nel caso attuale la Prefettura.
Art. 650 c.p.c.
In realtà, nel caso attuale,è in gioco l’esercizio del potere di agire pur tardivamente (entro il termine di sbarramento finale ex art. 650 co.
Art. 11 r.d. n. 1611 del 1933
Il dispositivo di inammissibilità è confermato in appello, con correzione della motivazione: il termine decorre dalla data in cui l’Avvocaturadello Stato, quale destinatario ex art. 11 r.d.
Art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art.
art. 650 c.p
In realtà, nel caso attuale,è in gioco l’esercizio del potere di agire pur tardivamente (entro il termine di sbarramento finale ex art. 650 co.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU 14572/2007
1611 / 193 3 (nel caso sotteso a Cass. SU 14572/2007 era l’A vvocatura distrettuale di Salerno , mentre il decreto ingiuntivo era stato notificato irregolarmente presso l’Avvocatura distrettuale diNapoli) dimostri di aver e propost o l’opposizione entro il termine ex art.
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Testo completo

A DECRETO INGIUNTIVO – onere della prova della data di conoscenza in caso di notifica irregolare –Fat- tispecie in tema di Avvoca- tura dello Stato destinata- ria della notificazione. Ud.01/10/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17309/2020 R.G. proposto da : PREFETTURA DI BOLOGNA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro WOLTERS KLUWER ITALIA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GREGORIO VII 396, presso lo studio dell’avvocato PETRUCCI MARCO (PTRMRC62D22F205C) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1114/2020 depositata il15/05/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2024dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Wolters Kluwer s.r.l. ottiene dal Tribunale di Milano nei confronti della Prefettura di Bologna un decreto ingiuntivo di pagamento di circa € 10.196, quale corrispettivo per la fornitura di prodotti edito- riali. In primo grado, l’opposizione al decreto ingiuntivo è dichiarata inammissibile per tardività, perché la Prefettura ha avuto conoscenza del decreto ingiuntivo e da quel momento decorre il termine per pro- porre opposizione.

Il dispositivo di inammissibilità è confermato in appello, con correzione della motivazione: il termine decorre dalla data in cui l’Avvocaturadello Stato, quale destinatario ex art. 11 r.d. n. 1611 del 1933 della notificazione, ha acquisito conoscenza del decretoingiuntivo, cioè il 14/1/2015, data della comunicazione PEC della Prefettura all’Avvocatura, la quale è stata prodotta solo in ap- pello, quindi tardivamente ex art. 345 co. 3 c.p.c. (il giudizio di primo grado è iniziato il 9/2/2015). Ricorre in cassazione la Prefettura di Bologna con un motivo di ricorso.

Resiste la Wolters Kluwer con controricorso e memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. -L’unico motivo di ricorso (p.

4) censura che la Corte di appello ha ritenuto inammissibile la produzione documentale attestante il momento di presa di conoscenza del decreto ingiuntivo. Si deduce violazione dell’art. 345 co. 3 c.p.c., in relazione all’art. 650 c.p.c., sostenendo che la produzione della documentazione relativa alla tempestività di un'opposizione non è soggetta ai limiti probatori pre- visti per il merito della causa, nel senso che tali documenti possono essere prodotti anche in appello, poiché sono necessari per verificare la corretta attivazione del rimedio processuale, non per provare il merito della domanda.

Argomenta poi la ricorrente che la decisione è erronea anchesotto un altro autonomo profiloperché il termine di quaranta giorni ex art.641 co. 1 c.p.c. non decorre se l’irregolarità della notifica dipende dal fatto che la notifica è fatta a soggetto privo della legittimazione a resistere, come è nel caso attuale la Prefettura. 2. –Il ricorso è infondato. 2.1. -Il nuov o document o prodott o dall'Avvocatura dello Stato in appello è inammissibile in quanto tardivo. In particolare, si tratta di una PEC del 14/1/2015, in cui la Prefettura trasmette all'Avvocatura distrettuale dello Stato il decreto ingiuntivo e la relativa documenta- zione,ma l'Avvocatura non giustifica la mancata produzione nel giu- dizio di primo grado, iniziato il 9/2/2015.La Corte di appello ha così correttamente dichiarato la produzione documentale inammissibile poiché effettuata in violazione dell'art. 345 co.3 c.p.c., per mancata dimostrazione della causanon imputabile che ha impedito la produ- zione del documento nel giudizio di primo grado.

Né questa conclusione può essere contestata ritenendo che, nel caso attuale, l'ammissibilità di tale nuovo documento in appello sia sottratta all'onere di dimostrare l’impedimento alla produzione nel giudizio di primo grado, trattandosi di una mera attestazione del cor- retto svolgimento dell’attività processuale, come pretende la ricor- rente, cercando di desumere argomenti a proprio favore da talune pronunce di questa Corterese in fattispecie differenti , in particolare da Cass. 14582/2015, che ha affermato la producibilità in appello della copia notificata del decreto ingiuntivo opposto a fine di atte- stare la tempestività dell’opposizione.

In realtà, nel caso attuale,è in gioco l’esercizio del potere di agire pur tardivamente (entro il termine di sbarramento finale ex art. 650 co. 3 c.p.c.), quando la tardività è dovuta a causa non imputabile all’attore (opponente al decreto ingiuntivo). È logico che l’onere di dimostrare tale causa non imputabile debba ricadere su quest’ul- timo, debba essere da lui adempiuto in limine litis e debba essere assoggettatoalla rimessione in termini in appello ex art. 345 c o . 3 c.p.c.per causa non imputabile. Corretta è l’applicazione di questi principial caso attuale da parte della Corte di appello, in linea con Cass.

SU 14572/2007 . Secondo tale pronuncia,è ammissibile l’opposizione a decreto ingiuntivo (pur se tardiva rispetto alla data di notificazione irregolare del decreto ingiuntivo), qualora il destinatario della notificazione , l’Avvocatura distrettuale dello Stato ex art. 11 r.d. 1611 / 193 3 (nel caso sotteso a Cass. SU 14572/2007 era l’A vvocatura distrettuale di Salerno , mentre il decreto ingiuntivo era stato notificato irregolarmente presso l’Avvocatura distrettuale diNapoli) dimostri di aver e propost o l’opposizione entro il termine ex art. 641 co. 1 c.p.c. di quaranta giorni decorrente dalla data in cui il decreto ingiuntivo è entrato nella sua sfera di conoscibilità (nel caso attuale la data è il 14/1/2015 ).

L’onere della prova (che tale data è ricompresa nel lasso di quaranta giorni anteriore alla data dell’opposizione) ricadevaquindi sull’Avvo- catura dello Stato e l’avrebbe tempestivamente assolto se avesse allegato la predetta PEC all’opposizione proposta il 9/2/2015. Aven- dola allegata solo in appello, senza giustificare la mancata produ- zione nel giudizio di primo grado, il nuovo documento è inammissi- bile. Prescindendo dal caso attuale, ma solo per amore di completezza nel reiterareil principio già enunciato da Cass. SU 14572/2007, è da aggiungere che, ove l'Avvocatura dello Stato abbia provato la tra- smissione al proprio ufficio del decreto irregolarmente notificato in una certa data, rispetto alla quale la opposizione (tardiva rispetto alla data della notifica irregolare) risulti tempestiva ( in quanto pro- posta entro il termine exart. 641 co. 1 c.p.c.), sarà onere d ella con- troparte, che alleghi che l'Avvocatura dello Stato ha acquisito la co- noscenza in una data anteriore, dare la prova di tale anteriorità. 2.2.

– Argomenta la ricorrente che la decisione è erronea anche perché il termine di quaranta giorni ex art. 641 co. 1 c.p.c. non de- corre se l’irregolarità della notifica dipende dal fatto che la notifica è fatta a soggetto privo della legittimazione a resistere, come è nel caso attuale la Prefettura. A prescindere da ogni altra ragione, quella più liquida che impone di rigettare tale profilo consiste nel reiterare che il termine predetto decorre in ogni caso dalla data di ingresso del decreto ingiuntivo nella sfera di conoscibilità del destinatario della notificazione, data che nel caso attuale è appunto il 14/01/2015. 3. - Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €3.400, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera de