Italian court dismisses subcontractor's claim against client due to lack of direct contract and subcontractor liability rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IACogal SPA sued Suzuki Italia for payment based on a contract allegedly with ImagOggetto SRL, which Suzuki claimed was a subcontractor. The appellate court found no direct contract between Cogal and Suzuki, ruling that Suzuki's liability to Cogal was limited to the subcontractor ImagOggetto. The Supreme Court upheld this decision, stating that a subcontractor cannot claim payment from the original client without a direct contractual agreement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1656 c.c.; In the absence of a direct contract, a subcontractor cannot claim payment from the original client, as the subcontractor's liability is limited to the main contractor.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5077/2019 R.G. proposto da : COGAL SPA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIALE G . MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato LIO SERGIO (LIOSRG66M29G273M),rappresentata e difes a dall'avvocato BOGNANNI GIUSEPPE (BGNGPP64L29A662S); -ricorrente- contro SUZUKI ITALIA SPA, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato CIUTI DANIELE (CTIDNL55T14H501J),che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato THELLUNG DE COURTELARY EDOARDO (THLDRD65B18L219N); -controricorrente- nonchè contro UFFICIO PROMOZIONI ITALIA SRL, IMAGOGGETTO SRL IN LIQUIDAZIONE; -intimate- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 1141/2018,depositata i l 28/06/2018 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11/06/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Nel 2008 la società Cogals.p.a. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bergamo la società Suzuki Italia s.p.a., chiedendo che fosse condannata a pagare euro 35.000 a saldo della fornitura di 4.000 teli mare. La convenuta, costituendosi, ha dedotto di avere ordinato la fornitura dei teli mare, da utilizzare nell’ambito della campagna pubblicitaria per il lancio di una vettura, non alla società Cogal, ma alla società ImagOggetto, con la quale era stato studiato e ideato il prodotto e con la quale era stato stipulato il contratto di fornitura, e ha quindi eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque l’infondatezza delle pretese dell’attrice nei propri confronti, per mancanza di un vincolo contrattuale; ha poi chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa ImagOggetto.
ImagOggetto si è costituita e ha a sua volta chiamato in causa Ufficio Promozioni Italia s.r.l. Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. 712/2015, ha condannato Suzuki Italia a corrispondere a Cogal euro 11.970 e la terza chiamata ImagOggetto a corrispondere a Cogal euro 17.950.
2. La sentenza è stata impugnata in via principale da Cogal e in via incidentale da Suzuki Italia. Con la sentenza 28 giugno 2018, n. 1141, la Corte d’appello di Brescia ha rigettato l’appello principale e ha accolto quello incidentale; in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato che nulla è dovuto da Suzuki a Cogal e ha condannato Cogal a restituire quanto ad essa corrisposto da Suzuki in attuazione della sentenza di primo grado, ossia la somma di euro 13.636,04.
3. Avverso la sentenza Cogal s.p.a. ricorre per cassazione. Resiste con controricorso Suzuki Italia s.p.a., che ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza. Le intimate Ufficio Promozioni Italia s.r.l. e ImagOggetto s.r.l. in liquidazione non hanno proposto difese. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi, che censurano la sentenza impugnata laddove ha accolto l’appello di Suzuki, che deduceva l’assenza di un rapporto contrattuale diretto tra Cogal e Suzuki.
1) Il primo motivo contesta “erronea qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra Suzuki Italia e ImagOggetto quale rapporto di appalto anziché quale intermediario o procacciatore d’affari, violazione degli artt. 1655 e segg. c.c., omessa valutazione delle prove documentali”: la Corte d’appello, nel qualificare il rapporto intercorso tra Suzuki Italia e ImagOggetto quale “vero e proprio appalto” non avrebbe tenuto in alcuna considerazione, anzi avrebbe omesso di valutare ai fini della qualificazione del rapporto negoziale intercorso tra Suzuki e ImagOggetto, circostanze dalle quali emerge la mancanza degli elementi fondamentali per qualificare come rapporto di appalto il rapporto intercorso tra ImagOggetto e Suzuki, ovvero l'assenza della previsione di un corrispettivo in denaro direttamente pagato da Suzuki a ImagOggetto;
è documentalmente comprovato che la fornitura della ricorrente, ove fosse andata a buon fine, sarebbe stata pagata direttamente da Suzuki e la stessa ImagOggetto avrebbe ricevuto il proprio corrispettivo da Ufficio Promozioni Italia, sotto forma di provvigione in percentuale; inoltre Suzuki ha contestato direttamente a Cogal e non a ImagOggetto la prima fornitura di 1.000 teli mare e ha chiesto lo storno della fattura di Cogal non perché non di sua pertinenza, ma perché non conforme all'ordine; dalle risultanze istruttorie emerge che ImagOggetto non ha fatto altro che reperire su indicazione di Suzuki il fornitore dei teli mare richiesti.
2) Il secondo motivo denuncia “erronea qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra Cogal e ImagOggetto quale rapporto di subappalto anziché quale intermediario o procacciatore d'affari, violazione degli artt. 1655 e segg. c.c., omessa valutazione delle prove documentali”: la Corte d'appello, nel qualificare il rapporto tra ImagOggetto e Cogal alla stregua di un rapporto di subappalto non ha tenuto in considerazione, anzi ha omesso di valutare circostanze documentali che contrastano in maniera stridente con la qualificazione dedotta di subappalto; nel caso in esame manca infatti il pagamento di un corrispettivo diretto dall'appaltatore ImagOggetto al subappaltatore Cogal, anzi ImagOggetto avrebbe ricevuto il suo compenso per l'attività di sostanziale intermediazione resa tra le parti sotto forma di provvigione percentuale sul valore della fornitura, forma di corrispettivo che mal si concilia con la qualificazione del rapporto tra ImagOggetto e Cogal quale mero subappalto.
I motivi non possono essere accolti. La Corte d’appello ha accertato come il contratto per la fornitura dei teli sia stato stipulato al momento dell’accettazione da parte di Suzuki della proposta formulata da ImagOggetto, in cui quest’ultima aveva indicato le caratteristiche dei teli e il loro prezzo: dall’esame dei documenti – ha rilevato il giudice d’appello – risulta che ImagOggetto ha formulato la proposta e che Suzuki l’ha accettata con messaggio di posta elettronica, avente ad oggetto la “approvazione preventivo teli mare”.
Il rapporto tra Suzuki e ImagOggetto – ha osservato la Corte – è caratterizzato dall’ideazione dei teli mare e dalla loro fornitura, così che è qualificabile come appalto, mentre non provato è il rapporto contrattuale diretto tra Suzuki e la ricorrente. In mancanza della prova di un rapporto diretto –ha concluso la Corte d’appello – la ricorrente non è legittimata a chiedere alcun pagamento a Suzuki e al proposito viene richiamato l’orientamento di questa Corte per cui “la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 cod. civ., il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore; ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest'ultimo, e non anche nei confronti del committente, può rivolgersi ai fini dell'adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione” (Cass. n. 16917/2011).
L’accertamento in fatto compiuto dal giudice d’appello dei rapporti tra Suzuki, ImagOggetto e Cogal è contestato dalla ricorrente Cogal, sulla base di una diversa ricostruzione in fatto, che valorizza circostanze (le modalità di pagamento e della denuncia dei vizi) ritenute dal giudice non sufficienti a provare l’esistenza di un rapporto diretto tra Cogal e Suzuki. Tale giudizio – affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito – non è censurabile di fronte a questa Corte di legittimità. II. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 3.300, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto