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Ordinanza — n. 28550/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to loss of interest after taxpayer opted for simplified debt settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28550/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant lost interest in the proceedings after opting for a simplified debt settlement scheme. The appellant had previously challenged administrative sanctions for importing embargoed goods, but later adhered to a new law allowing for accelerated debt resolution. Consequently, the court ruled that the lack of interest in the outcome rendered the appeal inadmissible under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002; The loss of interest in the outcome due to the appellant's voluntary acceptance of a simplified debt settlement renders a subsequent cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

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loss of interest simplified debt settlement inadmissible appeal administrative sanctions embargoed goods contraffazione di merci frode doganale sanzione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In quanto giustificata dalla cessazione dell’interesse alla decisione della controversia, sopravvenuta alla proposizione dell’impugnazione, la dichiarazione d’inammissibilità non comporta l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art.
Legge 24 dicembre 2012, n. 228
1, comma diciassettesimo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, riferibile esclusivamente all’ipotesi in cui il giudizio di legittimità si concluda con il rigetto dell’impugnazione ovvero con la dichiarazione dell’inammissibilità originaria della stessa (cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 27539/2023, 26313/2023, 15722/2023, 34822/2023
Cass., Sez. Un., 14 dicembre 2020 n. 28383
Cass., Sez. Un., 14 dicembre 2020 n. 28383; Cass.
Cass. 10 febbraio 2017 n. 3542
28383; Cass. 10 febbraio 2017 n. 3542; Cass.
Cass. 2 luglio 2015 n. 13636
3542; Cass. 2 luglio 2015 n. 13636).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30650/2018proposto da: FALORNI FABIO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di INTERGOMMA SPA, elettivamente domiciliato in Roma Lungotevere d i Pietra e Papa 95, presso lo studio dell’avvocato Giorgio Lanzone (LNZGRG58A29A887T) rappresentato e difeso dall’avvocato Rita Perriello(PRRRTI67A61G843C). -Ricorrente - Contro MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE , elettivamente domiciliato in Roma Via d ei Portoghesi 12, presso l ’A vvocatura Generale d ello Stato (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende. -Controricorrente - Avverso la sentenza della Corte d’ appello di Roma n. 4586/2018 depositata il 05/07/2018.

Sanzioni amministrative Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella pubblica udienza del 17ottobre 2024. Udito il Sostituto Procurat ore Generale Fulvio Troncone il quale ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Fabio Falorni, in proprio e quale legale rappresentante della Intergomma Spa, ha proposto opposizione avverso l’ordinanza - ingiunzione emessa dall’amministrazione del tesoro con determina ministeriale n. 108402 del 25/02/1998, sulla base del verbale del 21/01/1997 della circoscrizione doganale di Livorno, che contestava alla Intergomma Spa acquisti, negli anni 1993 e 1994, di pneumatici falsi e provenienti dalla Serbia, paese soggetto ad embargo.

2. Il Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione con sentenza 21759/2013, impugnatadal MEF.

3. La CDA di Roma, in accoglimento dell’appello, ha confermato il provvedimento sanzionatorio.

4. Avverso la sentenza d’appello, Fabio Falorni, anche per la Intergomma Spa, ha proposto ricorso per cassazione, con sette motivi.

5. L’Avvocatura dello Stato ha resistito con controricorso.

6. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto che il ricorso sia accolto.

7. Con atto dell’08/07/2024, Fabio Falorni ha chiesto alla Corte che sia dichiarata l’estinzione del giudizio in quanto, in pendenza del processo, la sanzione è stata iscritta a ruolo e lo stesso ricorrente ha dichiarato di aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all’ADER (cd. rottamazione-quater), e ha pagato alcune rate dovute ai fini della definizione agevolata, sicché non ha più interesse alla prosecuzione delgiudizio.Più specificamente, l’istanza di estinzione del giudizio del ricorrente per essersi avvalso, ai sensi della legge n. 197/2022, della definizione agevolata (c.d. «rottamazione quater») relativamente alla cartella esattoriale conseguente alla sanzione impugnata è corredata della documentazione relativa alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (presentata il 28/03/2023), che comporta anche l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima, ed è altresì corredata della ricevuta di versamento di alcune rate.

8. Questa Corte ha più volte affermato (cfr. Cass. nn. 27539/2023, 26313/2023, 15722/2023, 34822/2023 ) che va dichiarata l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse in ragione di quanto dal ricorrente dichiarato in ordine alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata e della conseguente richiesta di estinzione del giudizio.

9. Nella specie, la documentazione depositata e le circostanze ivi rappresentate, a giudizio del Collegio, sono idonee a dimostrare la sussistenza di tale situazione, dovendo prendersi atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

10. Le spese del giudizio vanno interamente compensate, tra le parti, in ragione della modalità di definizione del giudizio.

11. In quanto giustificata dalla cessazione dell’interesse alla decisione della controversia, sopravvenuta alla proposizione dell’impugnazione, la dichiarazione d’inammissibilità non comporta l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma diciassettesimo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, riferibile esclusivamente all’ipotesi in cui il giudizio di legittimità si concluda con il rigetto dell’impugnazione ovvero con la dichiarazione dell’inammissibilità originaria della stessa (cfr. Cass., Sez. Un., 14 dicembre 2020 n. 28383; Cass. 10 febbraio 2017 n. 3542; Cass. 2 luglio 2015 n. 13636).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interessee compensa , tra le parti , le spese del giudizio di cassazione . Così deciso in Roma, nella camera di con