Decreto — n. 28524/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAConsiderato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28524/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12154/2024 R.G. proposto da : SALZANO STEFANO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato DI TERLIZZI DOMENICO (DTRDNC46M28A883R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI CUNEO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA, 52-54, presso lo studio dell’avvocato ACCIAI COSTANZA (CCACTN53S69E625W) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSA CLAUDIO (MSSCLD53S08D205V) -controricorrente- nonchè contro COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI DELL’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI, MINISTERO DELLA SALUTE, FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHIE DEGLI ODONTOIATRI, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CUNEO-intimati- avverso DECISIONE di COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE ROMA n.43/2022depositata il 12/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori d