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Ordinanza — n. 28425/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to allege specific grounds under Articles 348 bis and 360 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28425/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible following a request for a decision under Article 380 bis of the Code of Civil Procedure. The appellant failed to properly allege violations of Articles 348 bis and 360 regarding the examination of facts, while also omitting specific arguments on the alleged violation of Articles 115 and 116. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary procedural foundation to reach the merits of the usucapion dispute.

Regesto Legislator

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Art. 348 bis c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to allege specific grounds for the violation of Articles 348 bis and 360, particularly regarding the examination of decisive facts or the omission of evidence.

Parole chiave

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inadmissibility appeal Article 348 bis c.p.c. Article 360 c.p.c. usucapion possession procedural requirements fondo espropriato acquisto di proprietà fondiaria utilizzazione del fondo

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis c.p.c.
la causa perviene al Collegio a seguito di richiesta di decisione formulata dai ricorrenti ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Art. 348 bis c.p.c.
Tale tentativo sarebbe andato a scontrarsi con l’art. 348 bis c.p.c. che preclude, in ipotesi di “doppia conforme”, la possibilità di ricorrere in Cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.
Art. 360 c.p.c.
Questi non tenta neppure di collegare alla deduzione una denuncia di omesso esame di fatti ex art. 360, primo comma, n.5.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 96 c.p.c.
a seguito di proposta di inammissibilità o comunque infondatezza del ricorso e poiché la Corte ha deciso in conformità alla proposta, va fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 380 bis c.p
la causa perviene al Collegio a seguito di richiesta di decisione formulata dai ricorrenti ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
artt. 1165 c.c
con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 1165 c.c., 12 e 14 della l.
art. 100 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6774 del 01/03/2022
Cass. SU n. 24148/2013
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4053/2020 R.G. proposto da : BRUNO PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BAFILE 5, presso lo studio dell’avvocato MARTINELLI SIMONA (MRTSMN71T55H501M) rappresentato e difeso dall'avvocato CAVUOTO PELLEGRINO (CVTPLG63C08A783J) -ricorrente- contro COMUNE BENEVENTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 43 PRESSO AVV ROMANO GIOVANNI, presso lo studio dell’avvocato MIRACOLO DANIELA (MRCDNL66A47A783T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 5682/2018 depositata il 10/12/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che: 1.Pietro Bruno ricorre, con due motivi avversati dal Comune di Benevento con controricorso, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli, n.5682 del 10 dicembre 2020. Con questa sentenza la Corte di Appello di Napoli ha respinto l’appello di esso ricorrente contro la sentenza del Tribunale di Benevento reiettiva della domanda originaria di accertamento dell’acquisto per usucapione di un fondo in contrada Pacevecchia (BN).

La Corte di Appello ha ricordato che il giudice di primo grado aveva, da un lato, condiviso la tesi del Comune per cui il fondo, occupato in via d’urgenza del Comune nel 1982 allo scopo di realizzare una scuola, ceduto volontariamente al Comune medesimo dai proprietari Elio Bruno e Nunzia Mennitto con atto del 6 dicembre 1988, era stato acquisito al patrimonio indisponibile dell’ente, dall’altro, aveva ritenuto “che gli elementi costitutivi dell’usucapione non fossero stati adeguatamente comprovati”. La Corte di Appello ha ribadito che l’allora appellante non aveva “spiegato come aveva acquisito l’asserito possesso”, ha ritenuto, in particolare, che “l’asserito inizio del possesso nel 1982 appariva contrastato” dalle risultanze dell’atto datato 6 dicembre 1988 secondo le quali il fondo “era già nella detenzione materiale” del Comune, ha poi affermato che, in ogni caso, avendo l’atto di cessione volontaria, “al pari del decreto di esproprio, l’effetto di fare acquistare all’espropriante la proprietà a titolo originario” ed importando detto atto “l’estinzione di diritti incompatibili con tale acquisto”, non avrebbe potuto “configurarsi possesso ad usucapionem, nel periodo che va dal 1982 sino alla data di cessione volontaria (6.12.1988)” ed ha infine affermato, in relazione all’accertata non utilizzazione del fondo per la costruzione della scuola, che l’appellante non aveva dimostrato di aver posseduto il fondo neppure per il periodo successivo alla scadenza del termine previsto per il compimento dei lavori nella dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;

2. la causa perviene al Collegio a seguito di richiesta di decisione formulata dai ricorrenti ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. in relazione alla proposta di definizione del giudizio per inammissibilità o comunque manifesta infondatezza dei due motivi di ricorso; 3.il ricorrente ha depositato memoria; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt.1140 e 1141 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. Si deduce che alla Corte di Appello era “sfuggito” che il Comune “non si è mai immesso nel possesso del bene e che l’opera pubblica non è stata realizzata“. Si deduce che la prova del possesso, pacifico, pubblico e incontestato del fondo, da parte del ricorrente, fino dal 1982, era stata data mediante le dichiarazioni di due testi i quali avevano confermato che il fondo era recintato e che era sempre stato coltivato dal ricorrente;

2. con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 1165 c.c., 12 e 14 della l. 22 ottobre 1971, n. 865. Si deduce che la Corte di Appello ha errato nel ritenere l’atto di cessione volontaria del terreno equiparato al decreto di esproprio sotto il profilo dell’effetto estintivo, in realtà riconducibile solo al decreto una volta notificato e non all’atto di cessione volontaria, di qualsiasi situazione di diritto e di qualsiasi situazione possessoria incompatibile con il diritto dell’espropriante. Si sostiene inoltre che lo specifico atto stipulato dai proprietari del fondo con il Comune era da considerarsi un normale contratto di compravendita dato che era stato stipulato oltre i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, scaduto nel 1987, e senza il rispetto delle cadenze procedimentali imposte dall’art. 12 della l.865/1971. Si deduce infine che tale atto, proprio perché ordinario atto di compravendita, neppure poteva produrre l’effetto di far entrare il fondo nel patrimonio indisponibile del Comune;

3. i due motivi di ricorso, che possono essere esaminati assieme, sono inammissibili per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.) dato che essi non colgono la ratio della decisione impugnata avendo per contenuto, il primo quasi esclusivamente e il secondo esclusivamente, contestazioni di quanto dalla Corte di Appello affermato, ritenuto, argomentato circa il possesso del Comune laddove la ratio della decisione è espressa dalla affermazione con cui la Corte di Appello ha manifestato di condividere la statuizione del Tribunale di Benevento per la quale il ricorrente non aveva provato di aver posseduto il fondo in modo da usucapirlo.

Chi agisce per far accertare il proprio acquisto di un bene per usucapione deve dare prova dei fatti costitutivi del titolo acquisitivo (art. 2697 c.c.). Escludere il possesso altrui sullo stesso bene non equivale ad assolvere all’onere della prova. Nel primo motivo di ricorso viene anche dedotto che dalle dichiarazioni di alcuni testi emergeva la prova del possesso del ricorrente. Questi non tenta neppure di collegare alla deduzione una denuncia di omesso esame di fatti ex art. 360, primo comma, n.5. Tale tentativo sarebbe andato a scontrarsi con l’art. 348 bis c.p.c. che preclude, in ipotesi di “doppia conforme”, la possibilità di ricorrere in Cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Il ricorrente nella rubrica del motivo lamenta la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. ma poi, nel corpo del motivo, non specifica e non sviluppa la lamentela in alcun modo. Premesso che “In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. può porsi solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione” (Cass. n.6774 del01/03/2022), il ricorrente non chiede, in particolare, a questa Corte di legittimità, di rivedere le valutazioni e il convincimento dei giudici di merito sulla non concludenza delle dichiarazioni dei testi.

Simile richiesta sarebbe andata a scontrarsi con la natura e i fini del giudizio di cassazione (Cass. SU n.24148/2013);

4. in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

5. le spese seguono la soccombenza;

6. la trattazione è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. a seguito di proposta di inammissibilità o comunque infondatezza del ricorso e poiché la Corte ha deciso in conformità alla proposta, va fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ., in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma;

7. sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in €3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti; condanna il ricorrente al pagamento, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., della somma di € 3.000,00 in favore del controricorrente nonché, ai sensi dell’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ., di un’ulteriore somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo d