Cassation court allows appeal against municipal fine for selling ice cream without health permit, ruling on definition of food service.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Municipality of Catania's objection regarding the timeliness of the appeal and granted the request to overturn the lower court's decision. The appellant argued that selling ice cream from a vehicle without an on-site consumption facility constituted 'food service' under regional law, requiring a health permit. The court agreed, holding that the absence of equipment for immediate consumption distinguishes the activity from mere distribution, thereby mandating the lower court to re-evaluate the penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 64, commi 6 e 9 del d.lgs. 59/2010; Art. 1, comma 4, lett. D della legge regionale Sicilia 18/1995: The sale of food and beverages is legally defined as 'service' only when equipped with facilities allowing immediate on-site consumption; mere distribution without such infrastructure does not trigger the requirement for a health permit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23564/2021 R.G. proposto da : VIRGILLITO MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA FLAMINIA 441, presso lo studio dell’avvocato MARINI PAOLO (MRNPLA57R12G478T),rappresentata e difes a dall'avvocato LICCIARDELLO ANTONINO (LCCNNN67L31C351W); -ricorrente- contro COMUNE DI CATANIA, rappresentato e difeso dagli avvocati ARCIDIACONO LEONARDO (RCDLRD65C31F004E), MACRI' DANIELA (MCRDNL69H67C351K); -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di CATANIA n. 648/2021 , depositata il9/02/2021 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/07/2024dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. La Polizia Municipale di Catania, con verbale del 7 aprile 2016, ha sanzionato Maria Virgillito in quanto “esercitava la vendita di gelati sul proprio autoveicolo [..] in assenza di autorizzazione sanitaria in corso di validità”, in violazione dell’art. 64, commi 6 e 9 del d.lgs. 59/2010 e degli artt. 3 e 10 della legge 287/1991. Virgillito ha proposto opposizione, che è stata rigettata dal Giudice di pace.
2. Con la sentenza n. 648/2021, il Tribunale di Catania ha respinto l’appello fatto valere dalla medesima Virgillito.
3. Avverso la sentenza del Tribunale Virgillito ricorre per cassazione. Resiste con controricorso il Comune di Catania, preliminarmente eccependo la tardività del ricorso. L’eccezione non può essere accolta. La sentenza d’appello è stata depositata il 9 febbraio 2021, così che il ricorso per cassazione andava notificato entro il 9 settembre 2021. In quella data alle ore 22.46 è pervenuto al difensore del Comune un messaggio di posta elettronica certificata che riportava come oggetto “ricorso per cassazione”, che tuttavia non era possibile aprire, circostanza che veniva comunicata al difensore della ricorrente che rispediva l’atto in formato leggibile il 10 settembre.
Il ricorso non è inammissibile come sostiene il controricorrente, avendo parte ricorrente - a fronte del vizio, ad essa non imputabile, dell’invio tempestivamente effettuato - immediatamente provveduto a rispedire validamente l’atto (v. al riguardo Cass., sez. un., n. 14594/2016, secondo cui “in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c.”).
Memoria è stata depositata dal controricorrente. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi strettamente connessi:
1) il primo motivo contesta “violazione e falsa applicazione degli artt. 1, legge 287/1991, comma 4, lett. D) legge regionale Sicilia 18/1995, 64 d.lgs. 59/2010” per non avere la sentenza correttamente inquadrato la fattispecie e per non avere correttamente applicato le regole sulla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
2) il secondo motivo lamenta omesso esame circa un fatto decisivo in quanto il Tribunale di Catania non ha considerato un fatto determinante, ossia che la ricorrente al momento della contestazione esercitava la sua attività di vendita di gelati in forma itinerante, avvalendosi soltanto di un automezzo refrigerato privo di alcun supporto o impianto idoneo al consumo in loco del gelato venduto al consumatore, che quindi poteva acquistare il prodotto e poi doveva necessariamente recarsi altrove per consumarlo. I motivi sono fondati. Ai sensi dell’art. 64 del d.lgs. 59/2010, comma 6, “l'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro”.
L’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è definita dal legislatore (art. 1 della legge n. 287/1991) quale “vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico all’uopo attrezzati” (comma 1); tale disposizione si applica “nelle regioni a statuto speciale in quanto compatibili con le norme dei rispettivi statuti” (comma 4). La legge della regione Sicilia del 1995 specificamente prevede all’art. 1, comma 4, lettera d) che per somministrazione di alimenti e bevande si intende “la vendita di tali prodotti effettuata unitariamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati”.
Questa corte ha poi precisato, in relazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con distributori automatici, che va distinta la disciplina che concerne la vendita di prodotti alimentari da quella di somministrazione dei medesimi prodotti, in quanto il secondo tipo di vendita viene effettuato in locali dediti alla somministrazione di alimenti e bevande, che sono quelli che consentono il consumo in loco dei medesimi (cfr. Cass. n. 11845/2006 e Cass. n. 2217/1997). Il Tribunale ha invece affermato che l’attività esercitata dalla ricorrente è qualificabile come di somministrazione di alimenti, trattandosi di vendita di gelati, vendita in relazione alla quale è necessaria una particolare cautela a tutela della salute del consumatore.
Il Tribunale ha escluso la rilevanza della presenza o meno di un impianto o attrezzattura per la consumazione in loco degli alimenti, in quanto ciò non inciderebbe sulla attività di somministrazione da intendere come attività di distribuzione del prodotto a fini chiaramente alimentari, a prescindere dalla possibilità di consumarlo sul posto. Il Tribunale, nel ritenere irrilevante che la vendita sia effettuata senza che vi sia possibilità per gli acquirenti di consumare sul posto i gelati, si pone in contrasto con il dettato normativo sopra richiamato e con l’interpretazione giurisprudenziale cui si è fatto cenno.
II. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Catania; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Cat