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Ordinanza — n. 28412/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for late filing due to procedural error in appeal form and missed deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28412/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a lower court order declaring the appeal inadmissible. The appellant argued that the appeal was timely filed, but the court found the filing occurred after the thirty-day deadline set by the applicable procedural code. The court ruled that the appellant's choice of filing instrument instead of a citation act constituted a procedural error that precluded the application of conversion principles to save the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 702-quater c.p.c.; Art. 156 c.p.c.: The court held that an appeal filed after the statutory deadline using an incorrect instrument is inadmissible, and the principle of conversion does not apply when the filing occurs after the expiration of the appeal period.

Parole chiave

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procedural deadline inadmissible appeal wrong filing instrument principle of conversion art 702-quater cpc missed appeal period procedural error opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 702-quater c.p.c.
2403/2023 della Corte d’appello di Napoli depositata il 25-5-2023, OGGETTO: appello ex art. 702-quater c.p.c. previgente R.G.25469/2023 C.C.
Art. 156 c.p.c.
, hanno statuito che, in caso di errore dell’appellante nella scelta della forma dell’atto introduttivo del gravame, la decadenza dall’impugnazione è evitata, in forza del principio di conversione ai sensi dell’art. 156 cod.proc.
Art. 4 co.5 d.lgs. 150/2011
U 2907/2014, che non era possibile la salvezza degli effetti dell’impugnazione mediante lo strumento del mutamento del rito ex art. 4 co.5 d.lgs. 150/2011 e che ai fini della tempestività dell’appello doveva farsi riferimento solo alla data di notificazione del ricorso, per cui l’impugnazione era stata tardiva.
Art. 13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R.
Art. 13 co.1-bis d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R.
art. 702-quater c.p
2403/2023 della Corte d’appello di Napoli depositata il 25-5-2023, OGGETTO: appello ex art. 702-quater c.p.c.
art. 702-ter cod. proc. civ
emessa dal Tribunale di Napoli ex art. 702-ter cod. proc. civ.
art. 702-quater cod. proc. civ
aveva proposto l’appello con ricorso depositato il 23-11-2022 e notificato il 23-1-2023, a fronte di ordinanza comunicata in data 24-10-2022, come risultava dalla consultazione del fascicolo telematico di primo grado; ha dichiarato che ai sensi dell’art. 702-quater cod. proc. civ.
art. 24 Cost
Aggiunge che comunque, ove si fosse ritenuta una situazione di incertezza sullo strumento impugnatorio, il giudice avrebbe dovuto garantire il diritto all’azione ex art. 24 Cost.
art. 111 Cost
e algiusto processo ex art. 111 Cost., facendo applicazione del principio posto da Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U 2907/2014
Cass. Sez. 3 5-3-2020 n. 6318
Cass. Sez. 2 30-9-2019 n. 24379
Cass. Sez. 1 10-4-2018 n. 8757
Cass. Sez. 6 13-12-2021 n. 39665
Cass. Sez. 1 11-6-2021 n. 16566
39665, Cass. Sez. 1 11-6-2021 n. 16566).
Cass. Sez. U 14-4-2011 n. 8491
Cass. Sez. U 10-2-2014 n. 2907
8491che, come successivamente evidenziato da Cass. Sez. U 10-2-2014 n. 2907 Rv.
Cass. Sez. U 23-9-2013 n. 21675
Deve essere data continuità ai precedenti già sopra richiamati che, nel solco di Cass. Sez. U 23-9-2013 n. 21675 Rv.
Cass. Sez. U 8-10-2013 n. 22848
627418 - 01 , Cass. Sez. U 8-10-2013 n. 22848 Rv.
Cass. Sez. U 8-11-2018 n. 28575
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.25469 /2023 R.G. proposto da: TENSOSTRUTTURE S.R.L., c.f. 06993281218, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Satta Flores, con domicilio digitale riccardosattaflores@avvocatinapoli.legalmail.it ricorrente contro AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II, c.f. 06909360635, in persona del legale rappresentante pro tempore, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, c.f. 00876220633, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difes e ex lege dall’Avvocatura Generale d ello Stato , elettivamente domiciliatein Roma nei suoi uffici in via dei Portoghesi n. 12 controricorrenti avverso la sentenza n. 2403/2023 della Corte d’appello di Napoli depositata il 25-5-2023, OGGETTO: appello ex art. 702-quater c.p.c. previgente R.G.25469/2023 C.C. 16-10-2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16- 10-2024 dal consigliere Linalisa Cavallino FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza n. 2403/2023 depositata il 25-5-2023 la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Tensostrutture s.r.l. avverso l’ordinanza n. 13186/2022 rep. emessa dal Tribunale di Napoli ex art. 702-ter cod. proc. civ. applicato ratione temporis, nella causa promossa dalla società nei confronti di Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II e Università degli Studi di Napoli Federico II; con tale ordinanza erano state rigettate le domande proposte da Tensostrutture s.r.l. nei confronti di Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II e Università degli Studi di Napoli Federico II in forza del contratto di data 1-10-2013 avente a oggetto servizio di noleggio.

La sentenza ha considerato che Tensostrutture s.r.l. aveva proposto l’appello con ricorso depositato il 23-11-2022 e notificato il 23-1-2023, a fronte di ordinanza comunicata in data 24-10-2022, come risultava dalla consultazione del fascicolo telematico di primo grado; ha dichiarato che ai sensi dell’art. 702-quater cod. proc. civ. allora vigente l’ordinanza era appellabile nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, che l’appello doveva essere proposto con atto di citazione secondo il principio enunciato da Cass.

Sez. U 2907/2014, che non era possibile la salvezza degli effetti dell’impugnazione mediante lo strumento del mutamento del rito ex art. 4 co.5 d.lgs. 150/2011 e che ai fini della tempestività dell’appello doveva farsi riferimento solo alla data di notificazione del ricorso, per cui l’impugnazione era stata tardiva. 2.Avverso la sentenza Tensostrutture s.r.l. ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a un unico motiv o .Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II e Università degli Studi di Napoli Federico II hanno resistito con unico controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la ricorrenteha depositato memoria illustrativ a . All’esito della camera di consiglio del 16 - 10 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 359 e 702-quater c.p.c. (all’epoca vigente) in relazione all’art. 360 co. 1 n.3 c.p.c.” la ricorrente sostiene che erroneamente il suo appello è stato dichiarato inammissibile; ciò perché nel giudizio sommario di cognizione non solo in primo grado, ma anche in appello la causa deve essere introdotta con ricorsoe nella fattispecie il ricorso in appello è stato depositato in cancelleria entro il termine fissato dall’art. 702-quater cod. proc. civ. all’epoca vigente e di seguito tempestivamente notificato.

Aggiunge che comunque, ove si fosse ritenuta una situazione di incertezza sullo strumento impugnatorio, il giudice avrebbe dovuto garantire il diritto all’azione ex art. 24 Cost. e algiusto processo ex art. 111 Cost., facendo applicazione del principio posto da Cass. Sez. U 8491/2011, secondo cui l’adozione della forma del ricorso non escludeva l’idoneità al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale. 2.Il ricorso èinfondato. Deve darsi continuità al principio secondo il quale l’impugnazione dell’ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cui all’art. 702-ter cod. proc. civ. previgente può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., non essendo prevista dalla legge per il secondo grado di giudizio l’adozione del rito sommario quale modalità alternativa al rito ordinario; non è neppure possibile, in caso di appello introdotto con ricorso, la salvezza degli effetti dell’impugnazione mediante lo strumento del mutamento del rito previsto dall’art. 4 co. 5 d.lgs. 150/2011, non essendo possibile un mutamento del rito in appello (Cass.

Sez. 3 5 - 3 - 2020 n. 6318 Rv. 657291 - 01 , Cass. Sez. 2 30 - 9 - 2019 n. 24379 Rv. 655255-01, Cass. Sez. 1 10 - 4 - 2018 n. 8757 Rv. 648884-01; nello stesso senso, non massimate,Cass. Sez. 6-1 13-12- 2021 n. 39665, Cass. Sez. 1 11-6-2021 n. 16566). Come già si legge in Cass. 8757/2018e in Cass. 6318/2020, alle qual i si rinvia anche per i riferimenti alle pronunce nello stesso senso precedenti a quelle citate, per il giudizio di appello non è previsto dalla legge un rito sommario alternativo al rito ordinario, ma esiste soltanto un rito, quello ordinario, integrato dalle disposizioni di cui agli artt. 702 - quater e 348 - bis cod. proc. civ. all’epoca vigenti.

Sono privi di pregio i richiami fatti dal ricorrente ai principi costituzionali e al principio del raggiungimento dello scopo, in quanto la scelta di proporre l’appello con ricorso e non con atto di citazione è imputabile esclusivamente a errore della parte.Non adduce argomento a favore del ricorrente neppure il suo richiamo a Cass. Sez. U 14-4- 2011 n. 8491che, come successivamente evidenziato da Cass. Sez. U 10-2-2014 n. 2907 Rv. 629584-01, pone principi relativi alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio, non suscettibile di applicazione al di fuori di quello specifico ambito.

Deve essere data continuità ai precedenti già sopra richiamati che, nel solco di Cass. Sez. U 23-9-2013 n. 21675 Rv. 627418 - 01 , Cass. Sez. U 8-10-2013 n. 22848 Rv. 627462 - 01 , Cass. Sez. U 2907/ 2014 già richiamata, Cass. Sez.U 8 - 11 - 2018 n. 28575 (v. par. 2.5) , hanno statuito che, in caso di errore dell’appellante nella scelta della forma dell’atto introduttivo del gravame, la decadenza dall’impugnazione è evitata, in forza del principio di conversione ai sensi dell’art. 156 cod.proc. civ., se, entro il termine per impugnare, si procede non solo al deposito, ma anche alla notificazione del ricorso.

Nella fattispecie la sentenza impugnata ha già accertato che la notificazione del ricorso è avvenuto allorché era già decorso il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza posto dall’art. 702-quater cod. proc. civ. allora vigente; quindi, non ricorrono i presupposti per escludere la decadenza dall’impugnazione neppure sotto questo profilo. 3.Le spese seguono la soccombenza. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002n. 115si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione a favore dellecontroricorrenti delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensidel co.1-bis dello stesso art.