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Ordinanza — n. 28411/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses ex officio jurisdiction regulation due to expiration of statutory time limits under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28411/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the Tribunal's ex officio jurisdiction regulation inadmissible because it was filed after the statutory deadline expired. The Tribunal had previously declared itself incompetent and remitted the case, but only raised the jurisdiction issue in 2024, long after the hearing date limit set by Article 38 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that the matter was precluded, leaving the jurisdictional dispute unresolved.

Regesto Legislator

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Art. 38 cod. proc. civ.; Art. 38 co. 3 cod. proc. civ.: The ex officio regulation of jurisdiction is inadmissible if raised after the hearing date prescribed by law, as the matter becomes precluded upon expiration of the time limit.

Parole chiave

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ex officio jurisdiction regulation statutory time limits preclusion of jurisdiction Civil Procedure Code expiration of hearing date opposizione al precetto esecutivo inosservanza delle norme sulla competenza trasmissione per incompetenza

Disposizioni normative citate

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Art. 38 cod. proc. civ.
Si applica alla presente causa l’art. 38 cod. proc. civ. nella formulazione attuale, e perciò come sostituito dall’art.
Art. 38 co. 3 cod. proc. civ.
soltanto entro illimite temporal e fissato dall’art. 38 co. 3 cod. proc. civ., e perciò non oltrel’udienza di cui all’art.
Art. 45 cod. proc. civ.
nella formulazione attuale, e perciò come sostituito dall’art. 45 co.2 legge 18-6-2009 n.
Art. 47 cod. proc. civ.
Art. 183 cod. proc. civ.
619063-01) che l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’art. 183 cod.
art. 38 cod. proc. civ
Si applica alla presente causa l’art. 38 cod. proc. civ.
art. 183 cod. proc. civ
619063-01) che l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ.
art. 281 - sexies cod. proc. civ
Nella fattispecie illimite temporale non è stato rispettato perché, a fronte di riassunzione della causa avanti il Tribunale di Nocera Inferiore nel 2015 e dell’emissione da parte del Tribunale di ordinanza datata 6-3-2017 che aveva rinviato la causa ai sensi dell’art. 281 - sexies cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U 15354/2015
Cass. Sez. 6-3-20-7-2011 n. 15951
Cass. Sez. 6-3-17-4-2015 n. 7834
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.7781/2024 R.G. per conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Nocera Inferiore con ordinanza depositata il 4 - 4 - 2024 cron. 5210/2024 nella causa n.R.G. 4085/2015 tra PISAPIA MARCO nei confronti di EQUITALIASUD S.P.A. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16- 10-2024 dal consigliere Linalisa Cavallino, lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Tommaso Basile, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del giudice di pace di Cava de’ Tirreni FATTI DI CAUSA 1.Con ordinanza depositata il 4-4-2024 nella causa tra Marco Pisapia ed Equitalia sud s.p.a. il Tribunale di Nocera Inferiore ha considerato che, a seguito di dichiarazione di incompetenza per materia OGGETTO: conflitto di competenza R.G.7781/2024 C.C. 16-10-2024 del giudice di pace di Cava de’ Tirreni con sentenza n. 595/2015, Marco Pisapia aveva riassunto la causa di opposizione avverso “preavviso di fermo amministrativo”, instauratodeducendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento, emesse in relazione al mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada; ha dichiarato che l’ordinanza depositata il 6-3-2017 con la quale il Tribunale aveva implicitamente rigettato l’eccezione di incompetenza per materia tempestivamente sollevata dalla convenuta Equitalia Sud s.p.a. non conteneva pronuncia definitiva sulla competenza, per cui la questione della competenza poteva essere esaminata; ha rilevato che, in forza della pronuncia di Cass.

Sez. U 15354/2015, la controversia avente a oggetto il fermo amministrativo non poteva essere qualificata opposizione all’esecuzione, come ritenuto dal giudice di pace, ma era azione di accertamento negativo della legittimità del fermo per la contestata fondatezza del credito o della legittimità della misura adottata; quindi la competenza per valore e per materia doveva essere individuata in dipendenza della causa petendi e spettava al giudice competente per materia e per valore sul merito della pretesa creditoria; ha dichiarato che nella fattispecie la competenza era del giudice di pace in applicazione dei criteri di cui agli artt. 6 co.3 e 7 d.lgs. 10 settembre 2011 n. 150, in quanto si verteva in materia di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, per cuiha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza.

La causaè stata avviat a alla trattazione camerale ex art t . 375 co.2 n. 4 e380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni scritte, mentre le parti non hanno svolto attività difensiva. All’esito della camera di consiglio del 16 - 10 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il regolamento di competenza d’ufficio è inammissibile. Si applica alla presente causa l’art. 38 cod. proc. civ. nella formulazione attuale, e perciò come sostituito dall’art. 45 co.2 legge 18-6-2009 n. 69 in vigore dal 4-7-2009, in quanto il giudizio è stato instaurato successivamente a tale data, con atto di citazione avanti il giudice di pace di Cava de’ Tirreni notificato il 29-7-2014.

L’art. 38 co.3 cod. proc. civ. nella formulazione attuale dispone ( codificando la previsione che già era stata tratta in via interpretativa dal testo precedente, cfr. Cass. Sez. 6-3 20-7-2011 n. 15951 Rv. 619063-01) che l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ. Ciò comporta che il Tribunaleal quale sia stata rimessa la causa a seguito di dichiarazione di incompetenza può rilevare la questione richiedendoil regolamento di competenza d’ufficio ex artt. 45 e 47 cod. proc. civ. soltanto entro illimite temporal e fissato dall’art. 38 co. 3 cod. proc. civ., e perciò non oltrel’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ., mentre se la fase di trattazione si è consumata la questione della competenza rimane preclusa; il mancato rispetto di tale preclusione comporta l’inammissibilità del regolamento di ufficio (cfr.

Cass. Sez. 6- 3 17-4-2015 n. 7834 Rv. 635076-01). Nella fattispecie illimite temporale non è stato rispettato perché, a fronte di riassunzione della causa avanti il Tribunale di Nocera Inferiore nel 2015 e dell’emissione da parte del Tribunale di ordinanza datata 6-3-2017 che aveva rinviato la causa ai sensi dell’art. 281 - sexies cod. proc. civ. e perciò per la decisione, il Tribunale ha poi proposto il regolamento di competenza d’ufficio, con il quale ha rilevato la propria incompetenza, solo nel 2024, all’esito di una serie di rinvii disposti dopo che la causa era già stata rimessa in decisione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il regolamento dicompetenza. Così deciso in Roma, nella camera di con