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Sentenza — n. 28398/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify grounds and cite the relevant external judgment text.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28398/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to meet specific procedural requirements under the Code of Civil Procedure. The appellant argued that a prior judgment by a different judge established a res judicata effect regarding the same traffic violation, but did not specify the exact grounds distinguishing the current case or provide the text of the cited Novara judgment. The court ruled that the appellant neglected the mandatory burden of specifying the grounds for cassation and failing to transcribe the relevant external judgment prevented the court from examining the claim.

Regesto Legislator

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Art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c.; Art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c.; Art. 369 comma 4 c.p.c.: The appeal must specify the grounds distinguishing the decisions and transcribe the text of the external judgment alleged to have res judicata effect.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal res judicata external specification of grounds transcription of judgment Code of Civil Procedure infrazione alle norme della circolazione reati contro le pubbliche comunicazioni verosimiglianza della persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
Il primo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.,l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c.
Si aggiunga che il ricorrente non indica, nel rispetto dell’art. 366, comma 1, n.
Art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c.
Si aggiunga che il ricorrente non indica, nel rispetto dell’art. 366, comma 1, n.
Art. 369 comma 4 c.p.c.
Art. 2909 c.c.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c. : esiste, infatti, un giudicato, che fa stato a ogni effetto tra le parti, rappresentato dalla sentenza definitiva del Giudice di Pace di Novara n.
d.P.R. n. 115/2002, Art. 13 comma 1-quater
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 2909 c.c
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1614 del 2024
4), c.p.c., sotto quale profilo siano tra loro diverse le ragioni di fatto su cui si fondano, rispettivamente, la decisione di primo grado e la sentenza di appello (tra le altre, Cass. n. 1614 del 2024;
Cass. n. 5947 del 2023
Cass. Sez. 1 n. 23965 / 2024
Cass. SUn. 24664/2007
Cass. n. 15737/2017
4 ) c.p.c., per cui il ricorrente è tenuto a trascrivere nel ricorso il testo della sentenza o del provvedimento giudiziale che si assume passato in giudicato e a indicare tempi, modo e luogo della produzione del documento nel giudizio di merito (Cass. n. 15737/2017 e Cass.
Cass. SUn. 1416/2004
15737/2017 e Cass. SUn. 1416/2004).
Cass. n. 12347/2021
richiede che il motivo di ricorso per cassazione argomenti la censura della sentenza di merito quanto all’esistenza, alla negazione o all’interpretazione del suo valore di giudicato esterno (Cass. n. 12347/2021 con menzione di altri precedenti), mentre nulla di tutto ciò è contenuto nel motivo in esame.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 31077/2020proposto da: BRAESCU VASILICA, elettivamente domiciliato in Roma Via Pietro Mascagni 142, presso lo studio dell’avvocato Chiara Marchesini (MRCCHR75E55H501P) rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Bosticco(BSTCRL55H14H811V). -Ricorrente - Contro MINISTERO DELL’INTERNO, domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende. -Resistente - Avverso la sentenza delTribunale di Vercelli n. 237/2020 depositata il 27/05/2020.

Sanzioni amministrative Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella pubblica udienza del 17ottobre 2024. Udito il Sostituto Procurat ore Generale Fulvio Troncone il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. FATTI DI CAUSA 1. Vasilica Braescu ha proposto opposizione avverso due cartelle di pagamento correlate a verbali di accertamento di violazioni del c.d.s.redatti in data 16/01/2016. Il Giudice di Pace di Vercelli ha accolto l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla Prefettura della stessa città in relazione ad una cartella di pagamento e – per quanto ancora rileva nel presente giudizio – ha respinto nel merito l’opposizione avverso la cartella n. 11020170029336445000.

Il Tribunale di Vercelli, nella contumacia della pubblica amministrazione, ha rigettato l’appello della parte privata sul rilievo che, da un lato, come già stabilito dal primo giudice, era inconferente la documentazione unilaterale prodotta da quest’ultima al fine di dimostrare che, all’atto dell’accertamento, non era alla guida del veicolo e che l’individuo fermato dai verbalizzanti aveva reso false generalità; dall’altro, nella specie trova applicazione il principio enunciato dalla S.C. secondo cui il verbale di accertamento della violazione del c.d.s., quale atto pubblico, fa fede fino a querela di falso.

2. Vasilica Braescu ha proposto ricorso, con due motivi, per la cassazione della sentenza d’appello. Il ministero dell’interno ha resistito con “atto di costituzione”. Con ordinanza interlocutoria del 12/11/2011, la sezione VI - 2 ha rimesso la causa all’udienza pubblica per la ravvisata valenza nomofilattica della questione (di cui al primo motivo di ricorso) attinente alla rilevanza probatoria del verbale di accertamento con riguardo all’identificazione del responsabile e alla possibilità o meno di superare il relativo accertamento soltanto con querela di falso.

Il PG ha depositato una memoria n ella quale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.,l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Si ascrive alla sentenza impugnata di non avere compreso che l’uomo,fermato in data 16/01/2016, nei confronti del quale sono stati emessi i verbali di accertamento di varie e gravi violazioni del c.d.s., prodromici alle impugnate cartelle di pagamento, era stato identificato dalla polizia stradale con una carta d’identità falsa recante le generalità del ricorrente.

In particolare, Vasilica Braescu imputa al Tribunale di avere trascurato i seguenti documenti, da lui prodotti in giudizio al fine di dimostrare il proprio assunto , ossia che, al momento dell’accertamento (16/01/2016), egli si trovava in Romania e che, quindi, era stato vittima di una sostituzione di pe rsona: il biglietto aereo per la Romania, il contratto di lavoro per un’impresa che aveva uno stabilimento in Romania; il proprio certificato storico di residenza; la denuncia - querela cui era seguito un decreto di archiviazione che accertaval’avvenuta “sostituzione di persona”. 1.1.

Il motivo è inammissibile. La premessa concettuale, sollecitata dalla menzionata ordinanza interlocutoria del 12/11/2011, è che è ammissibile, senza necessità di querela di falso, la contestazione da parte dell’interessato dell’identificazione del trasgressore operata dall’organo di polizia e riportata nel verbale di accertamento della violazione del c.d.s. In altri termini, con riferimento al tema del decidere di questo giudizio, è corretto che il ricorrente - senza alcuna necessità di proporre querela di falso del verbale di accertamento – imposti la propria difesa sulla falsità del la carta d’identità utilizzata dai verbalizzati per identificare il trasgressore.

Sul punto va data continuità al costante orientamento di questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 2434 del 02/02/2011, Rv. 616575 –01, in connessione con Sez. U, Sentenza n. 17355 del 24/07/2009, Rv. 609190 –01) per il quale «[i] n tema di opposizione a provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa e di opposizione diretta, in sede giurisdizionale, avverso il verbale di accertamento per violazioni al codice della strada, e con riferimento all’ammissibilità della contestazione e della prova nei relativi giudizi, non deve aversi riguardo alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione (che devono essere necessariamente confutate, ove contestate, con l'apposito rimedio della querela di falso), ma esclusivamente a circostanze che esulano dall’accertamento, quali l’identificazione dell’autore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell'elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità, ovvero rispetto alle quali l'atto è insuscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà come ad es., quando risulti una assenza di corrispondenza obiettiva tra numero di targa e tipo di veicolo al quale essa è attribuita)».

Sicché la motivazione della sentenza d’appello non è conforme a diritto (e va quindi corretta in parte qua ) lì dove fa riferimento alla necessità della querela di falso. Detto questo, tuttavia, la ragione dell’inammissibilità del mezzo di impugnazione sta in ciò, che si è in presenza di un’ipotesi di c.d. “doppia conforme”, ai sensi dell’articolo 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della doglianza di omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., dato che la sentenza di appello «conferma la decisione di primo grado» e risulta «fondata sulle stesse ragioni», inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (c.d.

“doppia conforme”). Il Tribunale, come già aveva fatto il Giudice di Pace, ha valutato le prove allegate dall’appellante a sostegno della propria difesa e – ancor prima di soffermarsi sulla rilevanza probatoria del verbale di accertamento della violazione – con distinta e autonoma ratio decidendi, le ha ritenute inconferenti, trattandosi di “documentazione unilaterale”. Si aggiunga che il ricorrente non indica, nel rispetto dell’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., sotto quale profilo siano tra loro diverse le ragioni di fatto su cui si fondano, rispettivamente, la decisione di primo grado e la sentenza di appello (tra le altre, Cass. n. 1614 del 2024;

Cass. n. 5947 del 2023).

2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c. : esiste, infatti, un giudicato, che fa stato a ogni effetto tra le parti, rappresentato dalla sentenza definitiva del Giudice di Pace di Novara n. 280/2019, che ha annullato altra cartella di pagamento scaturita dal medesimo accertamento della Polstrada dopo avere escluso che Braescu fosse responsabile delle infrazioni di cui al verbale del 16/01/2016. 2.1. Ilmotivo è inammissibile. La denuncia di violazione del giudicato esterno (in termini, da ultimo, Cass. Sez. 1 n. 23965 / 2024 ) se, per un verso , attribuisce al giudice di legittimità il potere di accertare direttamente l’esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo e alla diretta valutazione e interpretazione degli atti processuali, mediante indagini e accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (Cass.

SUn. 24664/2007), per altro verso, richiede pur sempre che vengano assolti gli oneri di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n.

6) e 369 n. 4 ) c.p.c., per cui il ricorrente è tenuto a trascrivere nel ricorso il testo della sentenza o del provvedimento giudiziale che si assume passato in giudicato e a indicare tempi, modo e luogo della produzione del documento nel giudizio di merito (Cass. n. 15737/2017 e Cass. SUn. 1416/2004). Peraltro, l’art. 366 n. 6 ) c . p . c . richiede che il motivo di ricorso per cassazione argomenti la censura della sentenza di merito quanto all’esistenza, alla negazione o all’interpretazione del suo valore di giudicato esterno (Cass. n. 12347/2021 con menzione di altri precedenti), mentre nulla di tutto ciò è contenuto nel motivo in esame. In definitiva, il motivo è inammissibile sia perché non risulta trascritta, nel ricorso , la sentenza n. 280/2019 del Giudice di P ace di Novara –carenza, questa, che non consente alla Corte di delimitare il perimetro oggettivo e soggettivo del decisumdell’altro giudizio - , sia, prima ancora, perché la questione non è stata proposta né comunque esaminata nei gradi di merito.

3. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale l’Avvocatura Generale dello Stato non ha svolto difese.

4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dov