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Ordinanza — n. 28303/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal, ruling that a prior injunction decree does not imply a waiver of arbitration clause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28303/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a Milan court's declaration of incompetence, which was based on an arbitration clause in a construction contract. The appellant argued that obtaining a prior injunction decree waived the right to invoke arbitration, but the court found no evidence of an express or tacit waiver. Consequently, the court held that the existence of a state court decree does not preclude the arbitration clause from applying to the current dispute.

Regesto Legislator

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Art. 806 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: The issuance of an injunction decree by the ordinary court does not constitute a waiver of an arbitration clause, and the party remains free to invoke arbitration for subsequent disputes arising from the same contract.

Parole chiave

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arbitration clause waiver of arbitration injunction decree competence of ordinary court tacit waiver construction contract preliminary objection aggiudicazione d'appalto edile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 806 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 47 c.p
La controparte Giuseppe Pesce ha depositato memoria ai sensi dell'art. 47 c.p.c.
art. 324 c.p
Il ricorso denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3464/2015
Cass. n. 25939/2021
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25262/2023 R.G. proposto da: IMPRESA EDILE E STRADALE GEOM. LUIGI DI PALO, rappresentato e difeso dall’avvocato D'ANGELO FRANCESCO (DNGFNC57L05B963E); -ricorrente- contro PESCE GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato PONTA SIMONETTA EMMA (PNTSNT70M54F205D); -resistente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di MILANO n. 9236/2023 , depositata il 20/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, la sostituta procuratrice generale Rosa Maria Dell'erba, che ha chiesto alla Corte di accogliere il ricorso e di dichiarare la competenza del Tribunale di Milano.

PREMESSO CHE 1. Luigi Di Palo ha ottenuto un decreto che ha ingiunto a Giuseppe Pesce il pagamento di euro 13.675,44, corrispondente all'importo dovuto a garanzia dal committente nell'ambito di un contratto di appalto intercorso tra le parti e avente ad oggetto lavori di restauro conservativo di un edificio del committente. Pesce ha proposto opposizione al decreto, eccependo in via preliminare l'incompetenza del Tribunale adito a fronte della clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto e poi contestando nel merito la pretesa creditoria azionata dall'appaltatore.

Il convenuto, costituendosi, ha ritenuto in relazione all'eccezione di compromesso che l'eccezione fosse infondata: nella clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto le parti non avevano escluso la competenza del giudice ordinario; inoltre, proponendo in via riconvenzionale la domanda risarcitoria, lo stesso committente avrebbe ritenuto competente il giudice ordinario; infine, in un precedente giudizio di opposizione a precetto pendente tra le stesse parti l'opponente in quella sede convenuto non aveva sollevato l'eccezione di incompetenza.

Il Tribunale di Milano ha ritenuto fondata l'eccezione preliminare di incompetenza sulla base del seguente ragionamento: è pacifico fra le parti che il credito azionato dall'opposto con la procedura monitoria si fonda sul contratto scritto di appalto e che nel contratto d'appalto è contenuta la clausola compromissoria, secondo la quale “le parti potranno deferire qualsiasi controversia derivante dal presente contratto a un collegio arbitrale”; tale clausola è pienamente valida ed efficace e non assume alcun rilievo la circostanza che in precedenti giudizi introdotti dall'appaltatore, e aventi ad oggetto il medesimo contratto, l'opponente non abbia ritenuto di sollevare l'eccezione di incompetenza sollevata invece nel presente processo, né assume rilievo che l'opponente abbia avanzato una domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni, domanda fatta valere in via subordinata, “nell'ipotesi in cui non si ritenesse l'intera controversia di competenza arbitrale”.

Con la sentenza 20 novembre 2023, n. 9236, il Tribunale ha quindi dichiarato l’incompetenza del Tribunale di Milano adito con la procedura monitoria, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto, e ha rimesso le domande e le ulteriori eccezioni di merito avanzate dalle parti alla decisione del collegio arbitrale.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per regolamento di competenza Luigi Di Palo, titolare dell’omonima impresa edile. La controparte Giuseppe Pesce ha depositato memoria ai sensi dell'art. 47 c.p.c. e una ulteriore memoria prima dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. in relazione alla previsione di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c.”: il ricorrente, già nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, ha sottolineato come sia stato emesso tra le parti un precedente decreto ingiuntivo, sempre da parte del Tribunale di Milano, relativamente al pagamento dell'importo dovuto per il complessivo stato di avanzamento dei lavori dell'appalto; l'eccezione di incompetenza del giudice adito sollevata dall'opponente nel presente processo è pertanto preclusa dal primo procedimento monitorio, stante l'efficacia preclusiva derivante dal giudicato, costituito dal decreto ingiuntivo emesso tra le medesime parti, di ordine di pagamento di altro tratto delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto intervenuto tra le medesime parti, giudicato la cui autorità si estende anche nel presente giudizio.

Il ricorso è infondato. Ad avviso del ricorrente l’eccezione di incompetenza del giudice statale sollevata dall’opponente sarebbe preclusa dal “giudicato” costituito dall’emissione di un decreto ingiuntivo avente ad oggetto un credito fondato sul medesimo titolo, il contratto d’appalto. L’invocazione dell’efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto non è pertinente, piuttosto la questione –si vedano in tal senso le conclusioni scritte del Pubblico Ministero – è se dalla mancata opposizione al primo decreto vada ricavata la rinuncia a fare valere la clausola compromissoria.

Il tema della rinuncia alla clausola compromissoria è tema controverso, discutendosi in particolare se occorra una rinuncia espressa delle parti o sia ammissibile una rinuncia tacita, ricavabile dal loro comportamento (si veda al riguardo, da ultimo, Cass. n. 3464/2015, secondo cui “la clausola compromissoria è riferibile a tutte le controversie civili o commerciali attinenti a diritti disponibili nascenti dal contratto cui essa accede, sicché larinunzia ad avvalersene in occasione di una controversia insorta tra i contraenti non implica, di per sé, una definitiva e complessiva abdicazione alla stessa in relazione ad ogni altra controversia, a meno che le parti - con accordo la cui validità presuppone il rispetto delle condizioni di forma e di sostanza proprie di un patto risolutivo degli effetti del patto compromissorio - non abbiano rinunziato definitivamente alla clausola compromissoria nel suo complesso”).

Nel caso in esame, dalla concessione del primo decreto ingiuntivo non è certamente ricavabile la rinuncia di Giuseppe Pesce a fare valere la clausola compromissoria rispetto alle altre controversie nascenti dal contratto cui essa accede. Come sottolinea questa Corte, “la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario undecreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto” (Cass.n. 25939/2021). La circostanza che sia stato reso dal giudice statale un decreto ingiuntivo avente ad oggetto un credito fondato sul medesimo titolo (il contratto di appalto) posto alla base del credito oggetto del presente processo, non ha comportato la rinuncia alla clausola compromissoria e non ha precluso la proponibilità dell’eccezione di incompetenza del giudice statale nel presente processo.

2. Il ricorso va pertanto rigettato e va dichiarata la competenza del collegio arbitrale, davanti al quale sarà proseguito il processo nei termini di legge. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del collegio arbitrale, davanti al quale sarà proseguito il processo nei termini di legge; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di Giuseppe Pesce, che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso