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Ordinanza — n. 28267/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to appellant's withdrawal; procedural extinction applies without cost allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28267/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinct following the appellant's formal withdrawal on June 13, 2024. The appellant had challenged a lower court's application of the 'res perit domino' principle regarding mass sales, but voluntarily abandoned the litigation before a final ruling. Consequently, the court applied procedural rules to terminate the case without resolving the underlying substantive legal dispute or allocating litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; When the appellant withdraws the cassation appeal, the proceedings are extinguished without the regulation of costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings res perit domino mass sales contract cost allocation rules obbligo di restituzione fatture fittizie compensazione dei crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con l’unico motivo svolto la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 1377, c.c.
Art. 1465, first paragraph, c.c.
Art. 390, c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Per effetto della rinuncia, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020
390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità, senza che siano regolate le spese del giudizio, in ragione della mancata costituzione dell’intimata (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020; Sez.
Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015
9474 del 22/05/2020; Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015).
Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018
Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015
19071 del 18/07/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; Sez.
Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015
23175 del 12/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 3217/2020) proposto da: PADANA Rottami S.r.l. (C.F.: 01348930262), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Cesi n. 72, presso lo studio dell’Avv. Domenico Bonaccorsi di Patti, che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Francesco Magni, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro EUROLEGHE Group S.r.l. (C.F.: 03192250243), in persona del suo legale rappresentante pro –tempore; -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2766/2019, pubblicata il 3 luglio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;

R.G.N. 3217/20 C.C.1/10/2024 Vendita –Massa di cose – Pagamento prezzo –Res perit domino esaminato l’atto di rinuncia al ricorso del 13 giugno 2024, depositato il 14 giugno 2024. FATTI DI CAUSA 1.– Con decreto ingiuntivo n. 678/2006, il Tribunale di Bassano del Grappa ingiungeva il pagamento, a carico della Padana Rottami S.r.l. e in favore della Euroleghe Group S.r.l., della somma di euro 270.607,42, a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura di materiale ferroso. Con atto di citazione notificato il 20 novembre 2006, proponeva opposizione la Padana Rottami S.r.l., spiegando contestuale domanda riconvenzionale, ai fini di far valere in compensazione il proprio credito di euro 149.919,40 per l’indebito pagamento, in favore della Euroleghe, di somme falsamente contabilizzate dal proprio agente di commercio nelle fatture n. 262 del 31 maggio 2006 e n. 335 del 30 giugno 2006.

Si costituiva in giudizio la Euroleghe Group S.r.l., la quale chiedeva che l’opposizione fosse rigettata, denegando qualsivoglia proprio diretto coinvolgimento nell’attività fraudolenta posta in essere dall’agente di commercio della Padana Rottami. Nel corso del giudizio era concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto, nei limiti di euro 120.688,02, ed erano assunte le prove orali ammesse. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 226/2013, depositata il 2 maggio 2013, rigettava l’opposizione e, per l’effetto, confermava il provvedimento monitorio opposto. 2.–Proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado la Padana Rottami S.r.l., la quale lamentava l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale e l’indebito disconoscimento dell’azione restitutoria avanzata, con motivazione illogica e contraddittoria.

Si costituiva nel giudizio di impugnazione la Euroleghe Group S.r.l., la quale chiedeva che l’appello fosse respinto, siccome infondato in fatto e in diritto. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava, con diversa motivazione, l’appello e, per l’effetto, confermava la sentenza impugnata. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, la Padana Rottami S.r.l. È rimasta intimata la Euroleghe Group S.r.l. 4.–All’esito, la ricorrente ha rinunciato al ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con l’unico motivo svolto la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1377 e 1465, primo comma, c.c., per avere la Corte di merito affermato che, vertendosi in materia di vendita di massa di cose, per il principio res perit domino, la proprietà si acquisterebbe al momento della manifestazione del consenso e, dunque, l’acquirente sarebbe obbligato al pagamento del prezzo anche se i beni siano stati perduti prima della consegna o se la consegna sia divenuta impossibile per causa non imputabile al venditore. 2.–Sennonché, come anzidetto, con atto del 13 giugno 2024, depositato in via telematica il 14 giugno 2024, la ricorrente ha rinunciato al giudizio.

Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità, senza che siano regolate le spese del giudizio, in ragione della mancata costituzione dell’intimata (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020; Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015). Per effetto della rinuncia, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (Cass.

Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015). P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizio di legittim