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Ordinanza — n. 28174/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal, confirming consumer forum jurisdiction based on actual residence proven by evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28174/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Moretti S.p.A. against the Milanese court's declaration of incompetence. The defendant, Marco Casati, argued that the exclusive consumer forum should be Bergamo based on his registered address, while the trial court found his actual residence to be Treviglio based on evidence of the completed construction and furnished property. The court upheld the lower court's decision, ruling that actual residence prevails over the civil registry when proven by contrary evidence, thereby establishing Bergamo as the proper venue.

Regesto Legislator

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Art. 115, 116 c.p.c.; Art. 18 c.p.c.: In consumer contracts, the exclusive consumer forum is determined by the consumer's actual residence at the time of the claim, which prevails over the registered address if proven by contrary evidence.

Parole chiave

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exclusive consumer forum actual residence vs registered consumer protection jurisdiction contract between consumer and professional territorial competence appeal incompetenza territoriale aggiudicazione d'appalto edile risoluzione del conflitto di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 18 c.p.c.
Art. 43 c.c.
Art. 44 c.c.
Art. 31 disp. att. c.c.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
artt. 18 c.p
Il secondo motivo contesta violazione o falsa applicazione degli artt. 18 c.p.c., 43 e 44 c.c., 31 disp.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23979/2010
Cass. n. 11389/2018
pure Cass. n. 11389/2018 e Cass.
Cass. n. 18523/2016
11389/2018 e Cass. n. 18523/2016).
sez. un., n. 20596/2007
Cass., sez. un., n. 20596/2007, la stessa pronuncia ha precisato che, secondo i principi generali che reggono i procedimenti su domanda di parte, la litispendenza si verifica solo se il ricorso e il decreto sono notificati, ma retroagisce al momento del deposito del ricorso).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.960/2024 R.G. proposto da : MORETTI S.P.A., rappresentata e difesadall’avvocato AZZINI AUGUSTO (ZZNGST72A31D284X); -ricorrente- contro CASATI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI PAOLO (PNRPLA60L14H501O),che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato COMOTTI GIAN BATTISTA (CMTGBT67D18L400W); -resistente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di MILANO n. 9750/202 3 , depositata il4/12/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11/06/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale Carmelo Celentano, che ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso, confermando la competenza del Tribunale di Bergamo. PREMESSO CHE Il Tribunale di Milano ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale del medesimo Tribunale a emettere il decreto n. 3410/2023, che ha ingiunto a Marco Casati il pagamento di euro 198.738,50 per prestazioni rese in esecuzione di un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un edificio residenziale in Treviglio.

Casati, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo, aveva anzitutto eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Bergamo, luogo di sua residenza, alla luce del foro inderogabile del consumatore. Con sentenza 4 dicembre 2023, n. 9750, il Tribunale di Milano ha quindi dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso da un giudice incompetente, competente essendo il Tribunale di Bergamo. La società Moretti s.p.a. ricorre per regolamento necessario di competenza avverso la sentenza. Marco Casati ha depositato memoria difensiva.

CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi.

1. Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 281-quinquies, 183 e 187 c.p.c., per avere il Tribunale posto a fondamento della decisione un’allegazione in fatto formulata in maniera tardiva e inammissibile: l’opponente mai, negli scritti difensivi depositati prima della comparsa conclusionale, ha sostenuto di avere una residenza effettiva difforme rispetto a quella anagrafica.

2. Il secondo motivo contesta violazione o falsa applicazione degli artt. 18 c.p.c., 43 e 44 c.c., 31 disp. att. c.c.: il Tribunale avrebbe dovuto applicare il principio secondo il quale il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede se non è denunciato nei modi prescritti dalla legge. I motivi non possono essere accolti. Questa è la fattispecie: l’opponente, quale consumatore, ha commissionato alla società Moretti la realizzazione di un edificio residenziale in Treviglio; l’appaltatrice, in sede monitoria, ha dedotto e provato che il 22 ottobre 2022 l’opera è stata consegnata e accettata da Casati, con riserva di ultimare alcune lavorazioni di piccola entità e che il 9 dicembre 2022 è stato chiuso il cantiere; il 2 febbraio 2023 è stata depositata dalla ricorrente la domanda monitoria; a cavallo tra tale deposito e la notificazione del ricorso e del decreto, in data 6 febbraio 2023, Casati ha formalmente trasferito la residenza a Treviglio; l’opponente ha tempestivamente eccepito l’incompetenza del Tribunale di Milano in base al foro del consumatore.

Il Tribunale ha implicitamente aderito all’orientamento delle sezioni unite di questa Corte, secondo cui dal momento della proposizione della domanda di ingiunzione sono irrilevanti i mutamenti dei criteri di determinazione della competenza secondo quanto prescrive l’art.5 c.p.c. (cfr. Cass., sez. un., n. 20596/2007, la stessa pronuncia ha precisato che, secondo i principi generali che reggono i procedimenti su domanda di parte, la litispendenza si verifica solo se il ricorso e il decreto sono notificati, ma retroagisce al momento del deposito del ricorso).

Il Tribunale ha infatti considerato determinante al fine di stabilire la propria competenza il luogo di residenza di Casati alla data di deposito del ricorso monitorio. Al riguardo il Tribunale ha rilevato come a tale data la residenza effettiva di Casati e della sua famiglia fosse a Treviglio e ciò ha affermato sulla base degli elementi presenti agli atti, ossia l’avvenuta consegna e accettazione dell’opera, la chiusura del cantiere, le fotografie allegate al relativo verbale, fotografie “che documentano come, all’epoca, l’abitazione fosse già arredata” e il fatto che la nuova residenza sia stata poi formalizzata quattro giorni dopo il deposito del ricorso monitorio.

Nell’accertare la residenza di Casati il Tribunale ha seguito l’orientamento di questa Corte secondo cui, nelle controversie riguardanti i contratti tra un consumatore e un professionista, ai fini dell'operatività del criterio del foro esclusivo del consumatore, occorre tener conto della residenza che quest'ultimo ha al momento della domanda e che, tuttavia, sull'individuazione di siffatto foro, incide l'eventuale accertamento - accertamento che rientra nei compiti del giudice di merito - della non coincidenza tra la residenza anagrafica e quella effettiva; se è vero che le risultanze dell'anagrafe fondano una presunzione di coincidenza tra la residenza anagrafica e quella effettiva, è vero altresì che trattasi di una presunzione semplice, come tale superabile ove vi sia prova contraria e che, in caso di accertata discrasia tra la residenza effettiva della parte - intesa come il luogo in cui essa ha la sua abituale dimora - e quella indicata nei dati dell'anagrafe, è la prima a dover prevalere (cfr.

Cass. n. 23979/2010, v. pure Cass. n. 11389/2018 e Cass. n. 18523/2016). Il Tribunale, nel verificare - a fronte della proposizione della eccezione di incompetenza per foro esclusivo del consumatore - il luogo di effettiva residenza del medesimo, verifica effettuata sulla base di deduzioni e prove della stessa ricorrente, non ha quindi violato le disposizioni richiamate nel primo motivo. Quanto al secondo motivo, la ricorrente non può certo invocare la propria buona fede in relazione alla residenza effettiva del Casati, il quanto non era incolpevolmente ignara del luogo della effettiva dimora abituale del Casati, avendo tale dimora costruito e al medesimo consegnata, pure fotografandone l’arredo.

II. Il ricorso va pertanto rigettato e deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Bergamo, davanti al quale vanno rimesse le parti nei termini di legge e che provvederà pure in relazione alle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Bergamo, davanti al quale rimette le parti nei termini di legge e che provvederà pure in relazione alle spese del presente giudizio. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma