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Ordinanza — n. 28163/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against administrative fine for failing to cull infected goat, upholding lower court's finding of permanent violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28163/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Harald Wild's appeal against a €610 administrative fine imposed for failing to cull an infected goat. Wild argued the administrative act was null due to lack of a detailed on-site inspection report and procedural defects, while the Veterinary Service contended the violation was permanent and continuously realized after the deadline. The court ruled that the violation persisted until compliance and that the lower court correctly identified the necessary elements of the administrative act within the notification documents, thereby dismissing the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 3, 4, 7 della legge provinciale n. 9/1977; The administrative violation regarding the non-culling of infected animals constitutes a permanent offense that continues until the obligation is fulfilled, and the administrative act remains valid if it substantively indicates the facts, the violated norm, and the applicable sanction.

Parole chiave

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administrative fine permanent violation infected animal culling procedural nullity provincial law 9/1977 administrative sanction cassation appeal controlli ufficiali, controlli veterinari

Disposizioni normative citate

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Art. 3, 4 e 7 della legge provinciale n. 9/1977
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14396/2021 R.G. proposto da: WILD HARALD, rappresentato e difeso dall'avvocato SEEHAUSER ALOIS (SHSLSA56C23B529U); -ricorrente- contro DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO,rappresenta to e dife so d agli avvocati CAVALLAR FABRIZIO (CVLFRZ62A24A952Y), SEGNA JUTTA (SGNJTT71A63Z102M), VON GUGGENBERG RENATE (VNGRNT57L45A952K), GRAZIANI LUCA (GRZLCU62R29H501D)ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Via Bassano del Grappa 24; -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di BOLZANO n. 283/2021 , depositata il19/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/07/2024dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Il Giudice di pace di Vipiteno, con sentenza n. 3/2020, ha rigettato l’opposizione presentata da Harald Wild contro la sanzione amministrativa irrogata dal servizio veterinario della provincia di Bolzano, pari a euro 610, per non avere ottemperato all’ordine di abbattimento di una capra infetta.

2. La sentenza è stata impugnata da Wild, contestando la nullità dell’ordinanza per difetto dell’accertamento, per tardiva notificazione del verbale di contestazione e per essersi verificata la presunta violazione prima dell’entrata in vigore del decreto 20947/2017 del direttore del servizio veterinario provinciale. Il Tribunale di Bolzano, con la sentenza n. 283/2021, ha rigettato l’appello.

3. Avverso la sentenza Harold Wild ricorre per cassazione. Resiste con controricorso il direttore del servizio veterinario della provincia autonoma di Bolzano. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è articolato in un motivo che contesta “violazione e falsa applicazione di legge con riguardo agli artt. 3, 4 e 7 della legge provinciale n. 9/1977”: nel caso in esame non vi è stato un atto/verbale di accertamento circostanziato, seppure dai contenuti minimi con indicazione di data, ora, luogo di accertamento, generalità dei soggetti accertatori con riferimento agli atti compiuti, indicazione delle norme violate e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste; dopo la comunicazione delle analisi al ricorrente, avvenuta in data 27 marzo 2017, il servizio veterinario non ha fatto alcun accertamento in loco e il coordinatore del servizio veterinario si è limitato, nel verbale di ammonimento del 22 febbraio 2018, ad affermare “in considerazione del fatto che Wild Harald non ha ottemperato a quanto prescritto”, senza indicare la fonte del suo convincimento; la mancanza della prova della violazione commessa comporta la nullità dello stesso verbale di ammonimento e dell’ordinanza-ingiunzione impugnata.

Il motivo non può essere accolto. Il Tribunale, nel respingere la censura davanti ad esso fatta valere, ha sottolineato come il mancato rispetto dell’intimazione di soppressione di animali infetti entro il termine prescritto costituisca un illecito permanente e si realizzi dopo la decorrenza del termine, nel caso concreto sessanta giorni dopo il 27 marzo 2017, e permane fino all’adempimento. Il Tribunale ha ancora sottolineato, riguardo alla presunta mancanza del verbale di accertamento, che tale verbale va ravvisato nel verbale d’intimazione del 9 gennaio 2018, nel quale il veterinario ha dichiarato che non tutte le capre positive erano state eliminate e ha intimato di eliminare la capra oggetto di causa entro i successivi quindici giorni: si tratta di una contestazione ai sensi dell’art. 4 della legge 9/1977, essendo indicati i fatti sostanziali, la norma violata e la sanzione amministrativa prevista.

A fronte del mancato abbattimento della capra –il ricorrente non ha mai dedotto e tanto meno provato che l’abbattimento fosse avvenuto – si è verificato l’illecito, illecito che è già stato contestato il 27 marzo 2017 e nuovamente contestato il 9 gennaio 2018.

2. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 280, di cui euro 100 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13,