Cassation appeal dismissed for lack of special power of attorney valid for appeal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Montrone's appeal inadmissible due to a defective special power of attorney lacking specific authorization for cassation proceedings. Although the document was digitally submitted, it explicitly authorized only first-instance and enforcement phases, omitting any reference to the appeal stage. Consequently, the lawyer was held personally liable for the procedural defect and ordered to pay the opposing party's costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 83, comma 3; Art. 365 c.p.c.: A special power of attorney for cassation must explicitly authorize the appeal stage; a generic mandate covering only first instance and enforcement is insufficient to validate a cassation appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11801- 2023 proposto da: MONTRONE GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avv.Oscar Lojodice come daprocura allegata al ricorso, con indicazione de ll’ indirizz o pec ; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ope legis; -controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di LECCE , pubblicat o il 17/11/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/9/2024dal consigliere PATRIZIA PAPA;
Ric. 2023 n. 11801 sez. S2 -ud. 10-9-2024 - 2 - lettala memori a del ricorrente . FATTI DI CAUSA 1. Con decreto del 17/11/2022, la Corte d’appello di Lecce respinse l’opposizione di Giovanni Montrone avverso il decreto di inammissibilità della sua domanda di equa riparazione per la durata irragionevole del procedimento di equa riparazione introdotto con ricorso del22/5/2009, cui era seguito il provvedimento di accoglimento del 16/12/2009, protrattosi, a seguito del mancato adempimento, nella fase di ottemperanza fino al 18/11/2019, quando era stato definito con pronuncia di improcedibilità per assenza della dichiarazione ex art.5 sexiescomma 1, l.81 del 2001.
La Corte d’appello, pur escludendo l’inammissibilità per non essere ancora stato soddisfatto il credito, rilevò che, il procedimento di merito ed esecutivo, sottratto il tempo di inerzia del ricorrente e di sospensione del giudizio di ottemperanza per la pendenza di procedimento penale a carico del difensore, avv. Lojodice, non si era protratto oltre la durata ritenuta ragionevole.
4. Avverso questo decreto Giovanni Montroneha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a un motivo, illustrato da successiva memoria; il Ministero ha resistitocon controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale alle liti. Nella specie, il difensore istante ha provveduto alla contestuale notifica del ricorso, in forma telematica, e della procura , in formato analogico; la procura, priva di data, risulta autentica ta con firma digitale. Ric. 2023 n. 11801 sez.
S2 -ud. 10-9-2024 - 3 - La cosiddetta inequivoca collocazione topografica della procura, tuttavia, non è sufficiente, nella fattispecie in esame, a far ritenere sussistente una valida procura speciale. Come stabilito dalle S.U. di questa Corte(Cass. Sez. U, n. 2077 del 19/01/2024), infatti, in caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella «busta telematica»con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra sì l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, cod. proc. civ., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenersivalida, ma « in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione(il richiamo è a Sez.
U, n. 36057 del 09/12/2022)». Ebbene, nella specie, la procura allegata è formulata con riferimenti inequivocabilmente incompatibili con il giudizio di legittimità e propri, invece, del giudizio di merito. Testualmente, infatti, vi si legge che il sottoscritto Giovanni Montrone «delega l’avv. Oscar Lojodice a rappresentarlo e difenderlo nel presente procedimento ed in ogni successiva fase e gradocompresa quella esecutiva e relative opposizioni, conferendogli all’uopo ogni più ampia delega e procura conferita dalla legge, compresa quella di rinunziare, transigere, quietanzare, nominare, sostitu ire procuratori, chiamare terzi in causa, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti in udienza»).
Ric. 2023 n. 11801 sez. S2 -ud. 10-9-2024 - 4 - All’«evidenza contraria» di questa formulazionedeve aggiungersi la consideraz ione della mancanza di data sul foglio contenente la procura in formato analogicoe dell’assenza di qualsivoglia riferimento alla proposizione di un giudizio di cassazione, prima ancora che delle indicazioni relative al provvedimento impugnato: la valutazione contestuale di tutte queste caratteristiche preclude un positivo giudizio di validità della procura. (v. in ultimo, Cass. Sez. 2, n. 20896 del 2023).
3. Il difetto di specificità della procura non può essere superat o con l'esercizio del potere previsto, per i gradi di merito, dall'art. 182, comma 2, cod. proc. civ. perché la procura speciale è requisito preliminare di ammissibilità senza il quale il ricorso per Cassazione non può essere qualificato come tale ex artt. 83, comma 3, e 365 cod. proc. civ.. L’inammissibilità del ricorso rende non necessario riportare il motivo posto a suo fondamento.
2. Dalla dichiarazione di inammissibilità deriva la condanna dell’avv. Lojodice, firmatario del ricorso in assenza di valida procura, al rimborso, in favore del Ministero controricorrente, delle spese processuali, liquidate in dispositivo in relazione al valore della causa: per giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per avere il difensore agito senza valida procura comporta che l’attività di quest’ultimo non riverberi alcun effetto su lla parte ; pertanto, è lo stesso difensore ad essere parte nel processo in ordine alla questione d'inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere per cassazionee, in conseguenza, a dover essere destinatario della condanna alle spese, in quanto unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità(Cass. Sez. 2, n. 13728 del 16/05/2024; Sez. 6 -1, n. 25435 del 10/10/2019). Ric. 2023 n. 11801 sez. S2 -ud. 10-9-2024 - 5 -
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorsoprincipale; condanna l’avv. Oscar Lojodice in proprio al rimborso delle spese in favore del Ministero della Giustizia, liquidandole in Euro 950,00, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda