Cassation court dismisses appeal for late disavowal of private writing in enforcement proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Giuseppe Vinci's appeal against the Court of Appeal's decision regarding a debt enforcement proceeding. Vinci argued that the lower court erred by relying on a private writing he had only disavowed in a second procedural memory, not in the initial opposition. The court held that disavowing the content of the document in the first instance constituted a valid objection, making the subsequent disavowal of the signature itself untimely. Consequently, the appeal was dismissed, and Vinci was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 183 c.p.c.; Art. 214 c.p.c.: A party's disavowal of the content of a private writing in the initial opposition to a default judgment constitutes a valid objection, rendering a subsequent disavowal of the signature in a second procedural act untimely and inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25248/2020 R.G. proposto da : VINCI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato inROMA VIA DEL CICLI- SMO, 14, presso lo studio dell’avvocato DANTE GIUSEPPE (DNT- GPP46T08H501W) rappresentato e difeso dall'avvocato COMMENDA- TORE MARIA (CMMMRA68M69E532S) -ricorrente- contro OSSINO VINCENZO, elettivamente domiciliato in CATANIA VIA VIN- CENZO GIUFFRIDA, 23, presso lo studio dell’avvocato CUOMO DA- VIDE SALVATORE (CMUDDS75S12C351L) che lo rappresenta e di- fende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1129/2020 depositata il01/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2024dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Il 31/10/2005è stipulato un contratto preliminare di compraven- dita da Giuseppe Vinci (promissario acquirent e) e Fabio Battiato (promittente venditore), ove il promissario acquirente prende atto che sugli immobili oggetto del preliminare grava un sequestro con- servativo correlato a un processo civile pendente innanzi al Tribunale di Siracusa tra il mediatore Vincenzo O ssino , Sebastiana Vacanti e Carmelo Battiato, genitori e danti causa del promittente venditore .
Il promissario acquirentesi obbliga a versare parte del prezzo al pro- mittente venditore o al suo procuratore , affinché si provveda all'e- stinzione dei debiti in relazione ai quali è stato ottenuto il sequestro conservativo. Nello stesso contratto le parti riconoscono di avere concluso il contratto con la mediazione di Vincenzo Ossino. Nel 2008– e si giunge così alla controversia attuale - quest’ultimo ottiene dal Tribunale di Siracusa (Lentini) un decreto ingiuntivo di pagamento di € 85.940 nei confronti di Giuseppe Vinci, per l’attività svolta in relazione alla compravendita degli immobilinella quale Os- sino èaltresì intervenuto quale procuratore del venditore ( Fabio Bat- tiato).
Ciò sulla base di una scrittura privata del 12/5/2006, sotto- scritta da entrambe le parti in causa e di un assegno bancario non trasferibile di € 122.940, emesso il 16/5/2006 da Vinci in favore di Ossino,per il quale il primo ha già corrisposto la somma di € 37.000. In sede di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, l’ingiunto pro- pone tra l’altro domanda di condanna dell'ingiungente alla restitu- zione di tale somma, detratto eventualmente l'importo di € 3.925 (per l’attività di mediazione svolta da quest’ultimo). Il Tribunale re- voca il decreto poiché ritiene che l'importo dell'assegno corrisponda al pagamento del prezzo della compravendita dell’immobile stipulata con atto pubblico, sempre il 12/5/2006, tra le stesse parti(nelle me- desime qualità già considerate:
Ossino, quale procuratore del vendi- tore Fabio Battiato, e Vinci quale acquirente). Il Tribunale rileva che nel contratto definitivo di compravendita(appunto l’atto pubblico del 12/5/2006) le parti contraenti hanno attestato che il prezzo della vendita pari a circa € 196.253 è stato interamente pagato e conclude che l'importo di € 92.940 costituisce una componente del prezzo della vendita e quindi è stato già corrisposto. La sentenza di primo gradoè integralmente riformata in appello, con conferma del decreto ingiuntivo. Il perno del ragionamento de- cisorio sviluppato dallaCorte territoriale risiede nella correlazione tra la scrittura del 12/5/2006 posta a base del decreto ingiuntivo (della quale è confermata l’efficacia probatoria, per tardività del discono- scimento della sottoscrizione da parte di Vinci) e l’assegno bancario rilasciatoda Vinci a Ossino .
In particolare – argomenta la Corte - se è vero che il Vinci ha disconosciuto il contenuto della scrittura , alle- gando di aver sottoscritto un foglio in bianco per procedere alla libe- razione da tutti i debiti degli immobili (che avrebbe poi acquistato da Fabio Battiato) e di aver consegnato l'assegno bancario, è altrettanto vero che la sottoscrizione è stata da lui disconosciuta solo tardiva- mente (con la seconda memoria dell'art. 183 co. 6 c.p.c.). Pertanto, la scrittura è ritenutariconosciuta tacitamente ex art. 215 co. 1 n. 2 c.p.c.
Inoltre, aggiunge la Corte, la somm a è dovuta sulla base dell’assegno, che nei rapporti tra il traente Vinci e il prenditore Os- sino vale come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. che di- spensa quest’ultimo dall’onere di provare i fatti costitutivi del debito. Nel caso attuale tale promessa è da collegare a ll’indicazione (cui la Corte attribuisce valore confessorio) dei correlativi fatti costitutivi , indicazionecontenuta appunto nella scrittura del 12/5/2006 ( quella posta a base della richiesta di decreto ingiuntivo). Tali sono la rinun- cia da parte di Ossino al sequestro e agli atti di giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa ( menzionati in esordio), nonché l’attività di me- diazione che Ossino ha svolto, da rimunerare con € 30.000, dovuti sia da Fabio Battiato che da Vinci.
Ad avviso della Corte, tale indica- zione dei fatti costitutivi della promessa di pagamento espressa dall’assegno è da mantenere ferma, poiché «ogni doglianza avanzata dalla difesa di Giuseppe Vinci circa il presunto riempimento del foglio firmato in bianco in data 12/5/2006, con un contenuto diverso da quello concordato tra le parti,non ha trovato alcun riscontro proba- torio». Ulteriore prova documentale del credito è il contratto prelimi- nare di compravendita sottoscritto da Giuseppe Vinci e Fabio Battiato il 31/10/2005,menzionato in esordio nel suo contenuto rilevante .
Ricorre in cassazione Giuseppe Vinci con due motivi, illustrati da memoria. Resiste Vincenzo Ossino con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Il primo motivo fa valere che la sottoscrizione della scrittura privata del 12/5/2006 posta a base del decreto ingiuntivo è stata tempestivamente disconosciuta fin dall’atto di opposizione e non solo nella seconda memoria dell’art. 183 c.p.c. Si deduce violazione degli artt. 214 e 215 co. 1 n. 2 c.p.c. Il primo motivo è infondato. Nel corpo del motivo, a p. 18 del ricorso, è citato il seguentepasso dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo:
«con riferimento della scrittura del 12/05/2006 esiste solo una firma al quintultimo rigo capoverso di cui ci si riserva di far visionare al proprio assistito l'au- tenticità e di cui sin d ’ ora se ne disconosce di contenuto […]». S olo nella seconda memoria dell’art. 183 c.p.c. si scrive: « Si reitera il disconoscimento della scrittura nella sua totalità per tutti i motivi già rappresentati». Con ciò è avallata la ricostruzione processuale della Corte di ap- pello: ciò che si reiteranella memoria è il disconoscimento del con- tenuto della scrittura, non il disconoscimento della sottoscrizione, che avviene per la prima volta in quella sede.
Infatti, nell'atto di op- posizione al decreto ingiuntivo si è disconosciuto solo il contenuto . Corretto è quindi l’accertamento della tardività del disconoscimento della firma. 2. - Il secondo motivo censura ex artt. 112 e 215 c.p.c. che la Corte abbia rilevato d’ufficio l’eccezione di tardività del disconosci- mento della scrittura privata. Il secondo motivo è inammissibileper difetto di specificità. Essoconsidera correttamente che l’eccezione di tardività della sot- toscrizione è rilevabile solo ad istanza di parte (cfr. Cass.9690/2023), ma omette di specificare dove e quando la questione dell’erroneo rilievo d’ufficio della eccezione sia stata sollevata in ap- pello (giacché l’efficacia probatoria della scrittura privata era stata già ritenuta dal primo giudice).
L’esercizio del potere della Corte di cassazione di esame diretto degli atti del giudizio di merito al fine accertare gli errores in procedendo presuppone il puntuale rispetto ad opera della parte ricorrente del requisito di specificità della cen- sura. In altri termini, l’accesso al fascicolo di causa presuppone che il ricorso riporti con precisione indicazioni che consentano alla Corte di individuare i luoghi rilevanti all’interno dei singoli così dasolleci- tare un efficiente e produttivo esercizio del potere di controllo, evi- tando di compiere general-generiche verifiche degli atti (cfr.
Cass. SU 34469/2019, Cass. 9878/2020, 23834/2019, 2771/2017). 3. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 5.600, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il