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Ordinanza — n. 28121/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on procedural grounds, upholding lower court's factual finding on contract existence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28121/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the appellant's appeal against a second-instance judgment that found no sales contract existed. The appellant argued the appellate court erred in interpreting witness testimony regarding an alleged partnership instead of a sale. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate a violation of the principle of contradiction or a defect in the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 112, 115, 116, 360 n. 5, 132 co. 2 n. 4 c.p.c.: The Supreme Court cannot substitute its own assessment of evidence for that of the appellate court; appeals based on mere disagreement with the evaluation of facts or the interpretation of witness statements are inadmissible unless a specific violation of the principle of contradiction is proven.

Parole chiave

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Italian Civil Procedure Principle of Contradiction Appellate Fact Finding Inadmissible Appeal Evidence Evaluation controprestazione contrattuale contratto di produzione agricola venditore parte contraente

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
denuncia ex art. 112 c.p.c. l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione in appello.
Art. 115 c.p.c.
censura ex art. 115 e 116 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Il giudice del merito valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116 co.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
Può prospettarsi semmai un vizio di motivazione, originato da un omesso esame circa fatti decisivi, censurato ex art. 360, n.
Art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.
5 c.p.c., ovvero da un difetto dei requisiti ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., ove la motivazione non sia effettiva, risoluta o coerente secondo l’orientamento interpretativo dischiuso da Cass.
Art. 336 co. 1 c.p.c.
Infatti, l’effetto sostitutivo della pronuncia di appello si estende -in virtù dell’effetto espansivo interno ex art. 336 co 1 c.p.c.
Art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002
5 c.p.c., ovvero da un difetto dei requisiti ex art. 132 co.
Art. 1-bis dello stesso art. 13
115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera sia del ricorrente principale che del ricorrente incidentale, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
art. 112 c.p
denuncia ex art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU 8053/2014
4 c.p.c., ove la motivazione non sia effettiva, risoluta o coerente secondo l’orientamento interpretativo dischiuso da Cass. SU 8053/2014.
Cass. 9815/2023
Court dismisses lower court ruling for awarding legal fees below statutory minimums under DM 55/2014.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6084/2020 R.G. proposto da : NOVENTA CORRADO, elettivamente domiciliato inROMA VIA DEGLI SCIPIONI, 265, presso lo studio dell’avvocato SARACENO ALBERTO (SRCLRT71E12H501V) rappresentato e difeso dall'avvocato GUELFI SABRINA (GLFSRN74E52E522M) -ricorrente- contro GREGO PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE, 44, presso lo studio dell’avvocato CORBYONS GIOVANNI (CRBGNN67C01H501E) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocatoVOLANTE RAFFAELE (VLNRFL66B27D122C) -controricorrente- ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 4537/2019 depositata il22/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2024dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Nel 2016 Corrado Noventa ottiene dal Tribunale di Padova nei confronti di Pietro Grego un decreto ingiuntivo del pagamento di circa € 46.216, a titolo di prezzo della compravendita di merce (fagioli), come documentata da una fattura. Grego si è opposto, negando la compravendita e chiedendo l'accertamento della qualità e quantità del prodotto fornito. Il Tribunale accoglie l’opposizione, revoca il decreto e condanna il compratore al pagamento di una cifra inferiore,€ 26.000.

Grego ha impugnato la sentenza s ostenendo che non vi è prova di un contratto di compravendita, come invece affermato dal Tribunale, e ha chiesto la restituzione di € 26.000. L'appello si fonda principalmente sull'asserita errata valutazione della prova da parte del Tribunale. In riforma la Corte di appello accerta l'inesistenza del contratto di compravendita e condanna Noventa a restituire il prezzo. In particolare la Corte di appello argomenta che la prova testimoniale non ha confermato la conclusione di una compravendita nei termini di cui alla fattura e nemmeno nei termini di cui alla c.t.u.

L 'unico teste che ha riferito qualcosa di rilevante è Rossano Mazzetto, che non ha parlato di compravendita, ma di un accordo diverso e atipico, cioè la fornitura di sementi da parte di Pietro Grego, la coltivazione dei fagioli da parte di Noventa a sue spese e la divisione a metà del ricavato dopo la vendita fatta dal Grego al prezzo di € 120 al quintale. Ricorre in Cassazione Noventa con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste Grego con controricorso e ricorso incidentale con un motivo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Il primo motivo (p.

8) denuncia ex art. 112 c.p.c. l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione in appello. L’eccezione lamenta la nullità della notifica effettuata in via telematica perché non è stata allegata alla PEC una relata di notifica. Il motivo è inammissibile. Non si dà vizio ex art. 112 c.p.c. di omessa pronuncia su una questione meramente processuale(la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ha essenzialmente ad oggetto domande ed eccezioni relative al diritto sostanziale dedotto in giudizio). Può prospettarsi una nullità per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., ove sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (orientamento da ultimo ribadito da Cass, 9425/2023).

Nel caso attuale, tale soluzione implicita è corretta, poiché la nullità non può essere pronunciata se l’atto processuale ha raggiunto lo scopo cui è destinato (art. 156 co. 3 c.p.c.), come lo ha conseguitoin questo caso con la costituzione nel giudizio di appello del destinatario della notificazione. 2. - Il secondo motivo (p.

10) censura ex art. 115 e 116 c.p.c. l’accertamento della inesistenza del contratto di compravendita. Il ricorrente censura che la Corte di appello haritenuto non provata la compravendita, basandosi sulle dichiarazioni di un testimone (Mazzetto Rossano), che secondo la Corte non ha confermato la compravendita, ma un accordo diverso e atipico. Tuttavia, il ricorrente sostiene che l’interpretazione corretta delle dichiarazioni avrebbe consentito di conclu dere che vi era effettivamente un contratto di compravendita. Il secondo motivo è inammissibile.

Il giudice del merito valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116 co. 1 c.p.c.), cui non si può sovrapporre né l’apprezzamento della parte, né quello della Corte di cassazione. Può prospettarsi semmai un vizio di motivazione, originato da un omesso esame circa fatti decisivi, censurato ex art. 360, n. 5 c.p.c., ovvero da un difetto dei requisiti ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., ove la motivazione non sia effettiva, risoluta o coerente secondo l’orientamento interpretativo dischiuso da Cass. SU 8053/2014. Vizi del genere non sono stati censurati, ma d’altra parte la censura non avrebbe avuto successo. 3. - Il terzo motivo (p.

13) denuncia l’ illegittimità della sentenza nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sui due motivi dell'appello incidentale proposto da Noventa (relativi al prezzo e alla quantità di scarto applicata). Il terzo motivo è inammissibile poiché presuppone l’accoglimento del secondo motivo (ancora prima perché l’esistenza del vizio di omessa pronuncia presuppone il rigetto dell’appello principale in appello). 4. - L’unico motivo del ricorso incidentale censura che in sede di appello la rifusione delle spese di primo grado a Grego sia stata disposta solo in parte e non in via integrale.

Il ricorso incidentale è inammissibile poiché il motivo non lamenta la violazione dei minimi nella liquidazione delle spese(su cui Cass.9815/2023). Infatti, l’effetto sostitutivo della pronuncia di appello si estende -in virtù dell’effetto espansivo interno ex art. 336 co 1 c.p.c. –al capo relativo spese, che in effetti sono state liquidate ex novo anche per il giudizio di primo grado. 5. – Sono rigettati il ricorso principale e il ricorso incidentale. Le spese sono parzialmente compensate in ragione della soccombenza reciproca parziale e si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera sia del ricorrente principale che del ricorrente incidentale, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale, com- pensa le spese per 1/3 e le pone per i 2/3 a carico del ricorrente principale, liquidandole per l'intero in € 4.100 oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli acces- sori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera sia del ricorrente principale che del ricorrente incidentale,