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Ordinanza — n. 28113/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding late opposition to summary judgment due to defective service of process.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28113/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appellant's appeal against a summary judgment, ruling that the opposition was untimely. The appellant argued the opposition was valid, but the court found the initial service of process failed because the address provided did not match the company's legal domicile. Consequently, the procedural defect prevented the opposition from being considered timely filed.

Regesto Legislator

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Art. 650 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: A party cannot cure a late opposition if the initial service of process failed due to a defect attributable to the party's own choice of address.

Parole chiave

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late opposition summary judgment defective service procedural defect domicile election notificazione viziata notifica del cambiamento d'indirizzo opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 650 c.p.c.
Orbene, solo allorché il mancato completamento della procedura notificatoria sia imputabile alla fase sottratta al potere d’impulso della parte, quest’ultima ha la facoltà di rinnovare la notifica secondo il modulo e nel termine previsto per l’opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c. (Cass.
Art. 380-bis c.p.c.
4.– All’esito, è stata formulata proposta di definizione del giudizio del 24 aprile 2024, depositata il 27 aprile 2024, accettata il 30 aprile 2024, comunicata il 30 aprile 2024, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., alla stregua della ritenuta manifesta infondatezza del ricorso.
Art. 96 c.p.c.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
art. 641 c.p
c) che la successiva notificazione, rinnovata il 14 maggio 2019, ormai oltre il termine di cui all’art. 641 c.p.c.
art. 380-bis c.p
4.– All’esito, è stata formulata proposta di definizione del giudizio del 24 aprile 2024, depositata il 27 aprile 2024, accettata il 30 aprile 2024, comunicata il 30 aprile 2024, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., alla stregua della ritenuta manifesta infondatezza del ricorso.
art. 111 Cost
art. 650 c.p
Orbene, solo allorché il mancato completamento della procedura notificatoria sia imputabile alla fase sottratta al potere d’impulso della parte, quest’ultima ha la facoltà di rinnovare la notifica secondo il modulo e nel termine previsto per l’opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 23876 del 01/08/2022
(Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 23876 del 01/08/2022; Sez.
Sez. L, Sentenza n. 16943 del 27/06/2018
23876 del 01/08/2022; Sez. L, Sentenza n. 16943 del 27/06/2018; Sez.
Sez. 6-3, Ordinanza n. 24660 del 19/10/2017
16943 del 27/06/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 24660 del 19/10/2017; Sez.
Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016
24660 del 19/10/2017; Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016; Sez.
Sez. 6-3, Ordinanza n. 24641 del 19/11/2014
14594 del 15/07/2016; Sez. 6-3, Ordinanza n. 24641 del 19/11/2014; Sez.
Sez. L, Sentenza n. 20830 del 11/09/2013
24641 del 19/11/2014; Sez. L, Sentenza n. 20830 del 11/09/2013;
Sez. U, Sentenza n. 17352 del 24/07/2009
Sez. U, Sentenza n. 17352 del 24/07/2009).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 26729/2022) proposto da: COLUCCI Debora Maria (C.F.: CLC DRM 70E51 F205U), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso e all’istanza ex art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. depositata il 29 maggio 2024, dall’Avv. Fabio Venturini, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore; -ricorrente - contro ARBA Costruzioni S.a.s. (C.F.: 07976850961), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv.

Matteo Giovanni Battaglia, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2947/2022, pubblicata il 4 aprile 2022; R.G.N. 26729/22 C.C.1/10/2024 Appalto – Esecuzione lavori ristrutturazione – Pagamento compenso udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano; vista l’opposizione tempestivamente spiegata dalla ricorrente avverso la proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380-bisc.p.c.; letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse della ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.

FATTI DI CAUSA 1.– Con decreto ingiuntivo n. 9014/2019, notificato il 30 marzo 2019, il Giudice di Pace di Milano ingiungeva, a carico di Colucci Debora Maria, il pagamento, in favore della Arba Costruzioni S.a.s., della somma di euro 2.390,32, a titolo di saldo del compenso dovuto per le opere di ristrutturazione eseguite nell’appartamento della committente. Con atto di citazione in riassunzione notificato il 14 maggio 2019, Colucci Debora Maria spiegava opposizione avverso l’emesso decreto ingiuntivo e, per l’effetto, conveniva, davanti al Giudice di Pace di Milano, la Arba Costruzioni S.a.s., chiedendo che il provvedimento monitorio opposto fosse revocato, poiché il saldo era già stato corrisposto e i lavori di manutenzione straordinaria non erano stati correttamente eseguiti.

Per cui, in via riconvenzionale, chiedeva altresì il risarcimento dei danni. Si costituiva in giudizio la Arba Costruzioni S.a.s., la quale concludeva per l’inammissibilità – perché tardiva – dell’opposizione ovvero per il suo rigetto, con la conferma, in ogni caso, del decreto ingiuntivo opposto. Quindi, il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 4488/2020, depositata il 20 ottobre 2020, accoglieva l’opposizione spiegata e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto. 2.– Con atto di citazione notificato il 14 dicembre 2020, la Arba Costruzioni S.a.s. proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, lamentando, in via preliminare, la tardività della notifica dell’opposizione, con la conseguente sua inammissibilità.

Si costituiva nel giudizio di impugnazione Colucci Debora Maria, la quale insisteva per il rigetto dell’appello proposto e la conferma della sentenza impugnata. Decidendo sul gravame interposto, il Tribunale di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’impugnazione e, per l’effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione proposta, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, di cui era dichiarata la definitiva esecutività. A sostegno dell’adottata pronuncia il Tribunale rilevava per quanto di interesse in questa sede:

a) che l’opponente – la quale ne aveva l’onere –non aveva dimostrato di aver tempestivamente e validamente tentato la notifica alla creditrice ingiungente dell’atto di citazione in opposizione avverso il decreto ingiuntivo, entro il termine di 40 giorni – che scadeva il 9 maggio 2019 – , a decorrere dal 30 marzo 2019, data della notificazione del titolo;

b) che la medesima opponente, relativamente alla prima notificazione tentata il 3 maggio 2019 e non andata a buon fine, non aveva prodotto l’avviso di ricevimento dell’atto, ma si era limitata a produrre la ricevuta di accettazione, recante, quale destinatario, la Arba Costruzioni S.a.s., via G. Murat 20159 Milano;

c) che la successiva notificazione, rinnovata il 14 maggio 2019, ormai oltre il termine di cui all’art. 641 c.p.c. spirato il 9 maggio 2019, era andata a buon fine, come da cartolina recante l’avviso di ricevimento, che riportava, quale destinataria, l’Arba Costruzioni S.a.s., domiciliata presso gli avvocati domiciliatari indicati, in via G. Murat 5 20159 Milano, luogo corrispondente all’elezione di domicilio effettuata in sede monitoria;

d) che il primo tentativo di notificazione era fallito per l’intervenuta restituzione al mittente;

e) che tale prima notificazione, tentata il 3 maggio 2019, non era andata a buon fine per fatto imputabile all’opponente, la quale, in base alla ricevuta dell’accettazione di atto giudiziario, aveva erroneamente indirizzato il plico all’Arba Costruzioni presso l’indirizzo corrispondente allo studio dei suoi difensori domiciliatari; f ) che non bastava che la relata di notificazione in calce all’atto di citazione, come da timbro dell’ufficio postale in calce, recasse la corretta dicitura “Arba Costruzioni S.a.s., elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in 20159 Milano, via G. Murat 5”, poiché l’atto, con la relativa relata, era inserito nella busta sigillata, del cui contenuto non poteva prendere visione l’addetto al recapito;

g) che l’errata indicazione contenuta nella cartolina non poteva essere giustificata dalla mancanza di spazio sufficiente nel tagliando di spedizione e, d’altronde, l’omessa produzione della busta, compresa quella predisposta dal mittente, non consentiva al giudice di verificare se ivi il destinatario dell’atto fosse stato correttamente indicato. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, Colucci Debora Maria. Ha resistito, con controricorso, l’intimata Arba Costruzioni S.a.s. 4.– All’esito, è stata formulata proposta di definizione del giudizio del 24 aprile 2024, depositata il 27 aprile 2024, accettata il 30 aprile 2024, comunicata il 30 aprile 2024, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., alla stregua della ritenuta manifesta infondatezza del ricorso.

Con atto depositato il 29 maggio 2024, Colucci Debora Maria ha spiegato opposizione avverso la proposta di definizione anticipata del giudizio. 5.–La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo articolato la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 149, 645 e 650 c.p.c. nonché dell’art. 3 della legge n. 53/1994 e dell’art. 111 Cost., per avere il Tribunale erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, notificata dalla Colucci, sulla base del fatto che la stessa non avesse prodotto l’avviso di ricevimento relativo alla prima tempestiva notifica, benché la cartolina di ricevimento fosse documento fondamentale per accertare il buon fine della notifica, buon fine che pacificamente non vi era stato, sicché sarebbe stato onere del Tribunale accertare la tempestività della consegna del plico all’ufficio postale, che sarebbe emersa inequivocabilmente dal timbro apposto dal pubblico ufficiale sulla relazione di notifica in calce all’atto di opposizione. 2.–Con il secondo, subordinato, motivo svolto la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 153, 156, 157 e 160 c.p.c. nonché dell’art. 111 Cost., per avere il Tribunale – ove avesse ritenuto accertato che vi era stato un errore materiale nell’indicazione dell’indirizzo del destinatario in occasione della prima notifica (tempestiva) effettuata – escluso che tale errore fosse stato sanato, nonostante l’esito negativo della notificazione, in ragione del fatto che la seconda notifica era andata a buon fine entro un termine ragionevole. 3.–I motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto avvinti da ragioni di connessione logica e giuridica – sono infondati.

Ora, il giudice d’appello ha negato che la notifica effettuata il 3 maggio 2019 avesse soddisfatto l’onere posto a carico dell’opponente, in ragione del fatto che tale notifica a mezzo posta non era andata a buon fine (ossia era fallita, con restituzione del plico al mittente, per non essere stata rinvenuta, nel luogo indicato, la sede sociale della società destinataria della notifica). E tanto perché la citazione era stata notificata direttamente alla società ingiungente presso l’indirizzo corrispondente a quello dei suoi difensori domiciliatari (dove l’agente postale non aveva rinvenuto la sede della società).

All’uopo, il Tribunale ha evidenziato che la medesima opponente, relativamente alla prima notificazione tentata il 3 maggio 2019 e non andata a buon fine, non aveva prodotto l’avviso di ricevimento dell’atto, ma si era limitata a produrre la ricevuta di accettazione, recante quale destinatario la Arba Costruzioni S.a.s., via G. Murat 20159 Milano. Sicché la notifica successiva del 14 maggio 2019, andata a buon fine, non avrebbe potuto costituire una prosecuzione della notifica fallita del 3 maggio 2019 (e ciò a fronte della notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 30 marzo 2019, con termine ultimo di 40 giorni ex art. 641 c.p.c., per la proposizione dell’opposizione, spirato il 9 maggio 2019).

Ciò che ha avuto rilevanza ai fini dell’individuazione del destinatario è stata, dunque, la ricevuta dell’accettazione dell’atto giudiziario, compilata a cura del mittente, di cui l’ufficio postale rilascia una copia dopo la stampigliatura, contenente tutti i dati di riferimento, presso cui erroneamente era stato indirizzato il plico (appunto diretto alla società, presso l’indirizzo in realtà corrispondente, non già alla sua sede legale, ma al domicilio eletto, senza alcuna indicazione dei difensori domiciliatari). Pertanto, nella relazione di notifica si è dato atto che la tentata notifica non si era perfezionata, poiché all’indirizzo indicato non era stata rinvenuta alcuna sede della destinataria della notifica, Arba Costruzioni S.a.s. Non assume, per converso, rilevanza dirimente la relata di notificazione in calce all’atto di citazione, quale atto interno oggetto della notifica, inserito nella busta sigillata, il cui contenuto, pur potendo essere preso in visione dall’addetto al recapito, non può prevalere sui dati riportati nella cartolina e nella busta esterna (e sul dato oggettivo del mancato perfezionamento della notifica, in ragione dei dati riportati sulla cartolina e sulla busta, come ricavabili dalla ricevuta dell’accettazione dell’atto giudiziario, compilata a cura del mittente, di cui l’ufficio postale ha rilasciato una copia dopo la stampigliatura).

D’altronde, non è stata prodotta, a cura dell’opponente, la busta predisposta a cura del mittente, ai fini di verificare se il destinatario fosse stato correttamente indicato, con il relativo avviso di ricevimento. Ne consegue che la prima tentata notifica non si è perfezionata per causa imputabile al notificante, che ha indicato – nella cartolina predisposta per la notifica – il destinatario della notifica nella Arba Costruzioni S.a.s., via G. Murat 20159 Milano, luogo presso cui la sede legale della società non è stata rinvenuta. In conseguenza – a fronte di una notifica (la prima) non perfezionatasi per causa imputabile alla notificante, che avrebbe dovuto destinare l’atto alla parte opposta presso i difensori domiciliatari nel domicilio eletto e non già personalmente alla società nel domicilio dei difensori, senza alcuna menzione di questi ultimi – , alcun effetto di sanatoria ex tunc poteva determinarsi alla stregua del perfezionamento della seconda notifica, avvenuta fuori termine (appunto perché la prima notifica non è andata a buon fine, con restituzione del plico, proprio in ragione del difetto genetico che la connotava, per una causa ascrivibile alla parte che vi ha dato impulso).

Orbene, solo allorché il mancato completamento della procedura notificatoria sia imputabile alla fase sottratta al potere d’impulso della parte, quest’ultima ha la facoltà di rinnovare la notifica secondo il modulo e nel termine previsto per l’opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c. (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 23876 del 01/08/2022; Sez. L, Sentenza n. 16943 del 27/06/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 24660 del 19/10/2017; Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016; Sez. 6-3, Ordinanza n. 24641 del 19/11/2014; Sez. L, Sentenza n. 20830 del 11/09/2013;

Sez. U, Sentenza n. 17352 del 24/07/2009). 4.–In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poiché, all’esito dell’opposizione alla proposta di definizione anticipata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, deve essere applicato l’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., con la conseguente condanna ulteriore della ricorrente soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata nonché, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, somme che si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge; condanna altresì la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della somma equitativamente determinata in euro 1.000,00 e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 1.000,00.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, d