Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the civil appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the case. The appellant, Siena NPL 2018 SRL, voluntarily renounced the proceedings against the defendants, including Mazzinghi individuals and Monte dei Paschi di Siena SPA. The court ruled that such withdrawal satisfies the statutory requirements for extinguishing the judgment under the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: The court may declare a civil appeal extinguished by decree when the appellant formally renounces the proceedings, thereby terminating the litigation without a substantive ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: SIENA NPL 2018 SRL, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ELEONORA DUSE 37, presso lo studio dell’avvocato PAOLA MAGGIORE, rappresentata e difesa dall0’avvocato ANDREA GHELLI; -ricorrente - contro MAZZINGHI LUCA, MAZZINGHI SIMONE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30 , presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI , rappresentati e difesi dall’avvocato EZIO MENICHI; -controricorrenti – nonché contro MAZZINGHI GIULIANO, MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA; -intimati – per la cassazionedella sentenza della Corte d’Appello di Firenze n . 1507/2020pubblicata in data 4 agosto 2020 ;
IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da SIENA NPL 2018 SRL, accettata daicontroricorrenti; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che s